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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 1990 che istituisce un comitato consultivo per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (90/67/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che la direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici1, dispone nell'articolo 22, paragrafo 3 che la Commissione istituisca un comitato consultivo permanente, nel cui ambito siano rappresentati gli Stati membri;

considerando che l'obiettivo di questa direttiva, che consiste nel ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, intende evitare che l'instaurazione e il funzionamento del mercato comune vengano compromessi, in particolare, attraverso distorsioni della concorrenza od ostacoli agli scambi;

considerando che, per il raggiungimento di questo obiettivo, la direttiva precisa tra l'altro che è opportuno evitare qualsiasi rischio di inutili ripetizioni degli stessi esperimenti; che occorre quindi che la Commissione sia coadiuvata da un comitato consultivo permanente al fine di organizzare uno scambio di informazioni congrue in materia di esperimenti sugli animali viventi;

considerando che in linea di massima la Commissione non può dare una risposta adeguata alle questioni sollevate dall'applicazione della direttiva se non è assistita da esperti specializzati nel campo della sperimentazione animale, che abbiano inoltre una buona esperienza delle prassi amministrative e regolamentari degli Stati membri;

considerando che è opportuno dare al comitato uno statuto sulla base dell'esperienza acquisita dai servizi della Commissione in materia di comitati consultivi,

DECIDE:

Art. 1

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, in appresso denominato il «comitato».

Art. 2

Compito del comitato è di assistere la Commissione nell'organizzazione dello scambio di informazioni appropriate, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3 della direttiva 36/609/CEE, e di assistere la Commissione in altre questioni connesse all'applicazione di tale direttiva.

Art. 3

Ogni Stato membro è rappresentato nel comitato da due funzionari dell'autorità nazionale di cui all'articolo 6 della direttiva 86/609/CEE, alla quale è demandato il controllo della buona esecuzione delle disposizioni della summenzionata direttiva. Gli Stati membri che hanno designato più di un'autorità per tale scopo devono indicare alla Commissione l'autorità presso cui devono essere scelti i due funzionari.

I membri del comitato hanno facoltà di nominare in ogni occasione e a propria discrezione un esperto adeguatamente qualificato, scelto in seno al personale dell'autorità cui appartengono, perché partecipi in loro vece ad una determinata riunione.

Art. 4

Un rappresentante della Commissione presiede le riunioni del comitato. La Commissione provvede anche ai servizi di segretariato per il comitato e per i suoi gruppi di lavoro e organizza i loro lavori.

Art. 5

L'incarico di membro del comitato ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile. Al termine del periodo di cinque anni, i membri del comitato restano in carica fino alla loro sostituzione o riconferma.

L'incarico di membro del comitato può cessare prima della scadenza del periodo di cinque anni per dimissione o decesso, oppure su richiesta dell'autorità nazionale che l'ha nominato. In tali casi, l'autorità nazionale di cui trattasi nomina, previa consultazione della Commissione, un supplente per il periodo restante dell'incarico.

I membri non sono retribuiti per i servizi prestati.

L'elenco dei membri è pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a titolo informativo.

Art. 6

Il comitato può costituire gruppi di lavoro incaricati di assisterlo nell'esecuzione dei suoi compiti.

I gruppi di lavoro riferiscono al comitato sulle questioni ad essi sottoposte dal comitato stesso.

Art. 7

Il comitato e i suoi gruppi di lavoro si riuniscono negli uffici della Commissione o in qualsiasi altro luogo di convegno indicato dalla Commissione.

I rappresentanti delle direzioni interessate della Commissione partecipano alle riunioni del comitato e dei suoi gruppi di lavoro. Il presidente e/o la Commissione possono invitare persone aventi qualificazioni speciali riguardo a qualsiasi questione all'ordine del giorno a partecipare in qualità di esperti ai lavori del comitato o dei suoi gruppi di lavoro di cui all'articolo 6.

Art. 8

Le discussioni del comitato e dei suoi gruppi di lavoro non sono seguite da votazioni.

Nel caso in cui il parere richiesto è espresso all'unanimità, i membri del comitato redigono conclusioni comuni. In mancanza di unanimità le diverse posizioni espresse nel corso delle discussioni sono esposte in una relazione redatta sotto la responsabilità della Commissione.

La Commissione può stabilire il termine entro il quale devono essere espressi i pareri richiesti al comitato e ai suoi gruppi di lavoro.

Art. 9

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato hanno l'obbligo di non divulgare le informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dei lavori del comitato o dei suoi gruppi di lavoro, qualora vengano informati dal presidente del comitato o dalla Commissione che il parere richiesto o la questione proposta hanno un carattere riservato.

In tali casi possono partecipare alle riunioni soltanto i membri del comitato e i rappresentanti delle direzioni interessate della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1990. Per la Commissione Carlo RIPA DI MEANA Membro della Commissione