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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 1990 per la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere che sospende l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Polonia sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica (90/115/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere che sospende l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Polonia sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica1,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di lettere che sospende l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'accordo tra la Comunità economica e la Repubblica popolare di Polonia sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 1990. Per il Consiglio Il Presidente A. REYNOLDS