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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 1990 che accorda la garanzia delle Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (90/62/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

considerando che i popoli dell'Ungheria e della Polonia, in appresso denominati «due paesi», hanno strette relazioni storiche con i popoli della Comunità; che tali relazioni sono state rafforzate dai recenti accordi di commercio e cooperazione; che i due paesi stanno intraprendendo importanti riforme politiche e sociali;

considerando che i due paesi si sono impegnati in una riforma economica fondamentale;

considerando che tali riforme economiche contribuiranno notevolmente ad un deciso sviluppo di relazioni economiche e commerciali reciprocamente vantaggiose tra i due paesi e la Comunità; che dette più intense relazioni promuoveranno quindi un armonioso sviluppo delle attività economiche nell'intera Comunità;

considerando che esiste un rilevante fabbisogno di investimenti di capitali nei due paesi; che detti investimenti richiedono un finanziamento esterno; che la Comunità e dodici altri paesi hanno convenuto di collaborare per apportare il loro aiuto ai due paesi; che la Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «Banca», può dare in materia un importante contributo;

considerando che il Consiglio ha rivolto alla Banca, che lo ha accolto, l'invito ad erogare prestiti per progetti d'investimento di capitali nei due paesi, con le garanzie di cui alla presente decisione;

considerando che occorre che la Banca e la Commissione stabiliscano le condizioni alle quali deve essere prestata tale garanzia,

DECIDE:

Art. unico

La Comunità garantisce pienamente la Banca europea per gli investimenti, qualora quest'ultima non dovesse ricevere i pagamenti dovuti per qualsiasi prestito concesso in Ungheria o in Polonia.

A tale scopo, la Banca e la Commissione stabiliscono le condizioni alle quali viene prestata la garanzia.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 1990. Per il Consiglio Il Presidente A. REYNOLDS