diritto.io

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 1990 che conclude il riesame delle misure antidumping sulle importazioni di alcuni filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (roving) originari della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca e conferma lo scadere delle suddette misure (90/85/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare gli articoli 9 e 15, previe consultazioni nell'ambito del comitato previsto dal suddetto regolamento,

A. Procedura precedente1 Nel novembre 1982, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso di apertura di una procedura antidumping nei confronti delle importazioni di alcuni filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (roving) originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca e dei Giappone2.

Nel dicembre 1983, è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni originarie della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca3 ed è stato accettato un impegno degli esportatori giapponesi riguardo ai prodotti originari del Giappone4.

Nel luglio 1988, la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza delle misure in questione5, a norma del'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Non sono state ricevute richieste di riesame riguardo all'impegno accettato a nome degli esportatori giapponesi, scaduto il 16 dicembre 19886.

B. Richieste di riesame e avvio della procedura3 Nel settembre 1988, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame delle misure relative alle importazioni originarie della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca, presentata dall'Association des producteurs de fibres de verre européen (APFE) a nome di quasi tutti i produttori comunitari del settore. Nella richiesta si affermava che lo scadere delle misure antidumping sulle importazioni provenienti dalla Cecoslovacchia e dalla Repubblica democratica tedesca avrebbe dato nuovamente luogo ad un pregiudizio o ad una minaccia di pregiudizio. A riprova di quanto precede, si adducevano il continuo aumento delle importazioni a basso prezzo e il rischio che la scadenza di queste misure antidumping contribuisse a ridurre lo sfruttamento del potenziale e la competitività dell'industria europea.

Avendo ritenuto sufficienti gli elementi di prova forniti la Commissione ha annunciato, con avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'intenzione di procedere ad un riesame1 e l'apertura2 della relativa procedura per le misure antidumping relative ad alcuni filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (roving) originari della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca. L'inchiesta si è prolungata per tutto l'anno di calendario 1988. Durante la procedura, è stata data alle parti interessate la possibilità di comunicare osservazioni e di fornire tutte le informazioni necessarie per accertare il pregiudizio connesso allo scadere delle misure. A norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88, le misure sono rimaste in vigore in attesa delle risultanze dell'inchiesta.

C. Prodotto5 Si tratta delle di fibre di vetro tessili continue (roving) di cui al codice NC 7019 10 51, già codice Nimexe 70.20-70.

D. Risultanze dell'inchiesta relativa al pregiudizio6 Durante l'inchiesta, i servizi della Commissione hanno cercato di accertare se le importazioni dei prodotti in questione avrebbero nuovamente provocato un pregiudizio o una minaccia di pregiudizio per i produttori comunitari in caso di scadenza delle misure antidumping attualmente in vigore.

Si è pertanto analizzato il nesso causale tra il mancato rinnovo delle misure antidumping ed il ripetersi del pregiudizio, valutando la situazione attuale e il prevedibile ripetersi del pregiudizio o della minaccia di pregiudizio dopo lo scadere di dette misure.

Per quanto riguarda la situazione attuale, si è riscontrato un notevole aumento della domanda nel settore dei filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (roving), dovuto soprattutto al maggior numero di applicazioni per i rinforzi di materiali compositi destinati all'industria automobilistica. Nell'industria comunitaria, questa favorevole congiuntura del mercato si traduce in un più elevato sfruttamento del potenziale, in un incremento della produzione, del consumo, delle vendite e della quota di mercato, in un'occupazione più regolare e in programmi di investimento già iniziati o imminenti.

D'altro canto, le importazioni provenienti dai paesi in questione sono aumentate ad un ritmo inferiore a quello del consumo nella Comunità, con una conseguente diminuzione della quota di mercato comunitario detenuta dalla Cecoslovacchia e dalla Repubblica democratica tedesca. Si è riscontrato inoltre che i prezzi dei prodotti in questione originari della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca erano costantemente saliti, superando sempre di gran lunga il dazio variabile fissato nel 1983.

Per quanto riguarda il prevedibile ripetersi del pregiudizio o della minaccia di pregiudizio una volta scadute le misure antidumping, si è analizzata l'efficacia di tali misure durante il periodo di applicazione del dazio.

A tale riguardo, durante l'inchiesta si è stabilito che non soltanto gli esportatori della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca avevano rispettato il prezzo minimo fissato nel 1983, ma lo avevano continuamente superato, maggiorando i loro prezzi all'esportazione del 3-5 % all'anno. È pertanto legittimo presupporre che, di per sé, lo scadere del dazio antidumping non sarebbe stato sufficiente né ad alterare considerevolmente la situazione prevalsa durante i cinque anni, né a modificare la situazione che prevale attualmente. Inizialmente, le misure antidumping hanno indotto gli esportatori della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca a rivedere i loro prezzi all'esportazione e, a causa delle penurie generalizzate sul mercato dei rinforzi, lo scadere del dazio non dovrebbe far diminuire i prezzi.

Infine, per quanto riguarda il prevedibile ripetersi del pregiudizio o della minaccia di pregiudizio una volta scadute le misure antidumping, si è confermato che, nel prossimo futuro, non si prevede un incremento del potenziale in questi due paesi.

In considerazione di quanto precede, si è concluso che lo scadere delle misure antidumping non avrebbe modificato la struttura delle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione originari della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca.

E. Ritiro della richiesta di riesame (12) Con una lettera del 4 dicembre 1989, il ricorrente ha comunicato alla Commissione che ritirava la richiesta di riesame di cui al punto 3.

F. Chiusura (13) La Commissione ritiene pertanto opportuno che il procedimento di riesame sia concluso e che le misure rimaste in vigore in attesa delle risultanze scadano immediatamente,

DECIDE:

Art. 1

È concluso il riesame delle misure antidumping sulle importazioni di alcuni filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (roving), di cui al codice NC 7019 10 51, originari della Cecoslovacchia e della Repubblica democratica tedesca.

Art. 2

Il dazio antidumping rimasto in vigore in attesa delle risultanze del riesame scade il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 1990. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente