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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1990 relativa alla conclusione della convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, sulla collaborazione nel campo dell'economia delle acque nel bacino idrografico del Danubio (90/160/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

visti la risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 ottobre 1987, concernenti il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987/1992)4 ed il quarto programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale figurante nell'allegato della risoluzione precitata, in seguito denominato «quarto programma di azione»,

considerando che tra i principali settori d'intervento previsti al quarto programma d'azione figurano, in linea con i precedenti programmi d'azione, le attività di sorveglianza e di controllo volte a migliorare la qualità delle acque e a ridurre l'inquinamento;

considerando che il quarto programma d'azione invita la Comunità e gli Stati membri a partecipare attivamente alle iniziative internazionali miranti alla protezione ambientale, attribuendo, in tale contesto, particolare importanza alle relazioni bilaterali con i paesi terzi;

considerando che la convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, sulla collaborazione nel campo dell'economia delle acque nel bacino idrografico del Danubio, firmata il 1o dicembre 1987 a Regensburg, prevede in particolare l'istituzione di un comitato permanente di gestione delle acque avente il compito di formulare raccomandazioni alle parti contraenti sulle misure da prendere per migliorare, tra l'altro, la qualità delle risorse idriche del bacino del Danubio limitatamente al campo di applicazione della convenzione precitata;

considerando che le quindici direttive elencate nell'allegato del protocollo finale della convenzione precitata si applicano al bacino del Danubio;

considerando che è necessario che la Comunità approvi tale convenzione in modo da conseguire uno dei suoi obiettivi per quanto riguarda la prevenzione, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, secondo quanto stabilito nell'atto unico europeo;

considerando che il 1o dicembre 1987 la convenzione precitata è stata firmata a nome della Comunità,

DECIDE:

Art. 1

È approvata a nome della Comunità economica europea la convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, sulla collaborazione nel campo dell'economia delle acque nel bacino idrografico del Danubio.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio delle Comunità europee procederà al deposito, a nome della Comunità economica europea, dello strumento di approvazione previsto all'articolo 12 della convenzione. Poiché la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Germania sono parti contraenti della convenzione, le loro rispettive autorità coordineranno le procedure in modo da permettere il deposito simultaneo degli strumenti di approvazione da parte di entrambe.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1990. Per il Consiglio Il Presidente P. FLYNN