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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1990 che chiude la procedura antidumping riguardante le importazioni di paratungstato di ammonio originario della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea (90/154/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difese contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 2423/88,

A. PROCEDURA1 Nel luglio 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal «Comité de liaison des industries de métaux non ferreux de la Communauté européenne» (comitato di coordinamento delle industrie di metalli non ferrosi della Comunità europea) a nome di produttori che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di paratungstato di ammonio.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e a un pregiudizio da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura.

Pertanto, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di paratungstato di ammonio, di cui al codice NC 2841 80 00, originario della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea.

La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori nonché i ricorrenti.

Essa ha invitato le parti interessate a rispondere ai questionari inviati ed ha offerto loro la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di essere sentite.

Tutti i produttori comunitari a nome dei quali la denuncia è stata presentata hanno risposto ai questionari, hanno rese note per iscritto le loro osservazioni e hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione.

Nessuna delle tre principali organizzazioni d'esportazione cinesi o delle loro trentatré agenzie regionali, né alcuno degli otto produttori cinesi ai quali la Commissione aveva inviato un questionario, ha rispedito quest'ultimo compilato, anche solo parzialmente. In compenso, la «China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals importers and Exporters», in appresso denominata «Camera di commercio cinese», si è fatta conoscere dalla Commissione e ha fatto presente la propria intenzione di rispondere ai questionari a nome degli esportatori e dei produttori cinesi sopraindicati. La Camera di commercio cinese ha chiesto ed ottenuto dalla Commissione due proroghe allo scopo di preparare la risposta ai questionari. Nondimeno, allo scadere di dette proroghe, la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta ai questionari veri e propri, ma soltanto argomentazioni di carattere generale.

La Camera di commercio cinese ha altresì chiesto ed ottenuto un'audizione, nel corso della quale essa ha presentato argomentazioni di carattere generale oppure relative a dati statistici, i più recenti dei quali riguardavano il 1987, e ha consegnato alla Commissione la documentazione scritta del suo intervento.

Nessuna delle nove società indicate nella denuncia come importatrici di paratungstato di ammonio, originario della Repubblica popolare cinese, ha risposto ai questionari inviati dalla Commissione. In compenso, un importatore non indicato nella denuncia (la società Ceratungsten Sàrl, Differdange, Lussemburgo) si è fatto conoscere dalla Commissione inviandole una risposta completa entro i termini concessi.

Inoltre questa società ha chiesto e ottenuto un'audizione nel corso della quale ha reso nota la propria posizione.

Il produttore/esportatore coreano, la ditta Korea Tungsten Mining Co. Ltd (KTMC), Seul e Daegu, ha spedito alla Commissione una risposta completa ai questionari a nome proprio e a quello dei suoi uffici di vendita insediati nella Comunità.

La ditta KTMC ha inoltre chiesto e ottenuto un'audizione e ha rese note le sue osservazioni per iscritto, in particolare per quanto riguarda la propria responsabilità nel pregiudizio addotto dai ricorrenti.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via preliminare il dumping e il relativo pregiudizio. Essa ha proceduto ad un controllo in loco presso: a) Produttori comunitari:

- Hermann C. Stark Berlin, GmbH & Co. KG, Duesseldorf e Goslar, Repubblica federale di Germania,

- Murex Ltd, Rainham, Regno Unito,

- Eurotungsteno Poudres SA, Grenoble, Francia. b) Produttore/esportatore coreano:

- Korea Tungsten Mining Co. Ltd (KTMC), Seul e Daegu; c) Importatore comunitario:

- Ceratungsten Sàrl, Differdange, Luxemburgo, nonché presso due dei produttori ricorrenti, i quali, avendo sospeso o ridotto la loro produzione di paratungstato di ammonio, avevano proceduto a importazioni nel periodo dell'inchiesta sulle pratiche di dumping.

La Commissione ha svolto un'inchiesta anche presso il produttore del paese di riferimento indicato dal ricorrente, la ditta Wolfram Bergbau- und Huettengesellschaft mbH, Vienna, Austria.

L'inchiesta sulle pratiche di dumping ha riguardato il periodo che va dal 1o gennaio al 30 settembre 1988.

Nel quadro della presente procedura il termine di un anno, previsto dall'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88, è stato superato a causa della durata delle consultazioni in seno al comitato consultivo.

B. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO - INDUSTRIA COMUNITARIA IMPRESE RICORRENTI (8) Il paratungstato di ammonio (APT) è un composto di azoto e di tungsteno ottenuto nella fase finale del processo chimico di trattamento del minerale di tungsteno. Si tratta di un prodotto intermedio utilizzato per ottenere gli altri prodotti della catena del tungsteno. Attualmente il 90 % circa del tungsteno trattato con mezzi chimici nel mondo passa attraverso lo stadio dell'APT.

Il prodotto in questione rientra nel codice NC 2841 80 00, indicato nell'avviso di apertura succitato. Tuttavia, dato che questo codice raggruppa l'insieme dei tungstati, la Commissione ha stabilito che l'APT, che è uno di essi, debba essere considerato come compreso nel codice NC ex 2841 80 00. Questa modifica non ha avuto conseguenze sul seguito della procedura, dato che, secondo le informazioni ottenute dalla Commissione, il commercio degli altri tungstati poteva essere considerato statisticamente trascurabile.

Secondo le informazioni raccolte dalla Commissione, il prodotto esportato dalla Repubblica popolare cinese e dalla Repubblica di Corea e quello fabbricato dall'industria comunitaria possono essere considerati simili a norma dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Dopo la presentazione della denuncia, quando già erano iniziate le indagini preliminari, uno dei produttori comunitari ricorrenti ha informato la Commissione che, avendo chiuso il suo reparto di APT nel luglio 1987, non voleva più essere considerato ricorrente, ma accettava di costituire un «riferimento» per quanto riguarda il pregiudizio.

La Commissione ha preso atto di questa richiesta e, nel seguito della procedura, ha tenuto conto della cessazione di attività di detto produttore. (11) Nel corso dell'inchiesta è emerso che, nel periodo di riferimento, i produttori di cui al considerando 10 e un altro produttore comuitario avevano importato APT originario della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha esaminato l'entità di queste importazioni tenendo conto del disposto dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Nel caso del produttore di cui al considerando 10, che dopo aver chiuso la sua fabbrica di APT era diventato completamente dipendente dalle forniture esterne, la Commissione ha ritenuto che egli fosse de facto escluso dalla produzione comunitaria quale definita all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88; era tuttavia opportuno, a condizione che l'impresa fosse d'accordo, considerare la sua situazione particolare come parte del contesto economico pertinente, per valutare il presunto pregiudizio arrecato alla produzione comunitaria nel suo insieme.

Per quanto riguarda l'altro produttore, che aveva ridotto la propria produzione dopo il 1987, la Commissione aveva constatato che i suoi acquisti nella Repubblica popolare cinese coincidevano con un calo proprozionale del tasso di utilizzazione della sua capacità produttiva. In questa fase, pertanto, la Commissione riteneva che gli acquisti non fossero tali da giustificare l'esclusione di questo fabbricante dalla produzione comunitaria.

Dopo che la Commissione aveva elaborato le sue conclusioni provvisorie e le aveva comunicate alle varie parti in causa, si sono verificati due fatti nuovi.

La società di cui al considerando 10 informava la Commissione che d'allora in poi essa rifiutava di costituire un «riferimento» per quanto riguarda il pregiudizio; inoltre, il fabbricante che aveva ridotto la propria produzione per acquistare APT nella Repubblica popolare cinese informava la Commissione che intendeva ritirare la denuncia.

La Commissione ha preso atto di queste decisioni, a seguito delle quali la qualità di ricorrente e di produttore dell'«industria comunitaria», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, spettava ad una sola impresa comunitaria e venivano modificati alcuni dati o componenti del pregiudizio precedentemente addotto.

La Commissione ha constatato che nel periodo di riferimento il produttore comunitario che aveva mantenuto il proprio sostegno alla denuncia aveva fabbricato circa il 94 %, ossia la maggior parte della produzione comunitaria di APT.

La Commissione ha ritenuto pertanto che il produttore comunitario che ha mantenuto un'attività di produzione di APT e il suo sostegno alla denuncia rappresenta l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. VALORE NORMALE 1. Repubblica di Corea (14) Dato che nel periodo dell'inchiesta la ditta KTMC non ha venduto APT sul mercato interno, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base del valore costruito, stabilito sommando al costo di produzione un congruo margine di utile.

Il costo di produzione è stato invece ottenuto sommando tutti i costi, fissi e variabili, relativi:

- ai materiali (ciò ha portato a stabilire il costo di produzione del minerale/concentrato di tungsteno che la KTMC estrae dalla sua miniera di Sang Dong),

- e alla fabbricazione nel paese d'origine.

Questi costi sono stati maggiorati delle spese di vendita, amministrative e altre spese generali, stabilite, in mancanza di dati relativi ad altri produttori o esportatori nel paese d'origine, facendo riferimento alle vendite di tungsteno metallico in polvere effettuate dalla KTMC sul mercato interno nel periodo in questione.

Per il margine di utile è stata utilizzata la stessa base di calcolo; si è tuttavia ritenuto ragionevole limitare il livello del margine al 10 %, data la redditività generale della ditta coreana e considerate le fortissime pressioni esercitate sul prezzo dell'APT a livello mondiale.

A questo proposito la Commisisone ha ritenuto che il mercato coreano fosse esposto a queste pressioni e che fosse pertanto opportuno fissare per l'APT una redditività inferiore a quella constatata per il tungsteno metallico in polvere venduto dalla KTMC sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta.

2. Repubblica popolare cinese (15) Per stabilire l'esistenza di un dumping relativo alle importazioni cinesi, la Commissione ha dovuto tenere conto del fatto che questo paese non ha un'economia di mercato e, di conseguenza, ha dovuto basare i suoi calcoli sul valore normale del prodotto in questione in un paese ad economia di mercato; a questo scopo il ricorrente aveva proposto di prendere come termine di riferimento il valore costruito stabilito sulla base del costo di produzione dell'APT in Austria.

I rappresentanti della Camera di commercio cinese si sono opposti alla proposta del ricorrente, facendo presente che la struttura economica dell'Austria è diversa da quella della Repubblica popolare cinese, ma non hanno tuttavia suggerito un altro paese di riferimento.

La Commissione ha proposto di prendere in considerazione il valore normale stabilito sulla base del costo di produzione dell'esportatore coreano, dal momento che:

- I prodotti esportati dalla Repubblica popolare cinese e dalla Repubblica di Corea potevano essere considerati simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88;

- dato che il produttore austriaco non aveva venduto APT sul mercato interno nel periodo di riferimento, il valore normale veniva stabilito, in Austria come in Corea, sulla base di un valore costruito;

- le norme tecniche del prodotto sudcoreano erano paragonabili a quelle cinesi.

Uno degli importatori di APT nella Comunità ha contestato la scelta della Repubblica di Corea, dato che nel periodo di riferimento il mercato coreano del tungsteno era praticamente chiuso alle ditte straniere a seguito dell'esistenza di dazi e tasse elevati applicabili all'importazione in quel paese.

La Commissione ha verificato i due costi di produzione considerati (austriaco e coreano) e ha constatato che:

- l'esportatore sudcoreano, come l'esportatore austriaco, erano produttori completamente integrati, vale a dire possedevano le proprie miniere e producevano tutti i prodotti intermedi del tungsteno;

- il costo di produzione dell'APT indicato dall'esportatore sudcoreano non poteva essere influenzato dal fatto che il mercato interno in Corea era protetto da dazi e tasse all'importazione. Il processo di fabbricazione era efficiente, moderno e redditizio;

- ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese, il costo di produzione nella Corea del Sud era più adatto in quanto le economie dei due paesi erano meno dissimili.

Di conseguenza la Commissione ha concluso che era opportuno e ragionevole determinare il valore normale dell'APT cinese sulla base del costo di produzione del fabbricante sudcoreano.

D. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE 1. Repubblica di Corea (21) Tutte le esportazioni realizzate dalla KTMC, sebbene effettuate tramite i suoi uffici di collegamento insediati nella Comunità, costituiscono vendite dirette a importatori indipendenti comunitari. Questi uffici di collegamento si occupano esclusivamente dell'analisi di mercato e della compilazione delle fatture definitive per conto della KTMC, senza tuttavia mai svolgere funzioni di importatore.

Il prezzo all'esportazione è stato pertanto calcolato sulla base dei prezzi realmente pagati o da pagare per l'APT venduto all'esportazione verso la Comunità, al netto di tasse, sconti e abbuoni effettivamente concessi e direttamente connessi alle vendite in questione.

A tale scopo la Commissione ha verificato tutte le operazioni commerciali realizzate nel periodo dell'inchiesta.

2. Repubblica popolare cinese (22) In mancanza di risposta da parte degli esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei dati disponibili, vale a dire, da un lato, la risposta al questionario ricevuta da un importatore e, dall'altro, le informazioni raccolte in occasione delle verifiche effettuate in loco presso due produttori comunitari che hanno importato APT cinese nel periodo dell'inchiesta.

Si è preferito tener conto di questi dati, che sommati rappresentano oltre il 50 % delle importazioni in questione, suddivise su tutto il periodo di riferimento, piuttosto che delle informazioni relative ai prezzi medi pubblicati da Eurostat, i quali del resto erano di pochissimo inferiori.

E. CONFRONTO 1. Repubblica di Corea (23) Per confrontare il valore normale costruito con i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto conto, ove necessario, delle differenze che possono incidere sulla comparabilità dei prezzi, quali le condizioni di credito, le spese di trasporto, di assicurazione, di movimentazione e gli altri costi accessori.

Per quanto riguarda le spese di vendita si è proceduto ad un opportuno adeguamento per tener conto delle spese sostenute dalla KTMC per i suoi uffici di collegamento insediati nella Comunità.

Per tutti gli adeguamenti effettuati nel caso dell'esportatore coreano ci si è basati sui dati verificati in occasione del controllo in loco. 2. Repubblica popolare cinese (26) Per quanto riguarda le importazioni dalla Repubblica popolare cinese, in mancanza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi e data l'impossibilità per l'importatore che ha collaborato di fornire informazioni relative alle spese sostenute prima dell'introduzione delle merci nella Comunità, i necessari adeguamenti relativi soprattutto al nolo marittimo, alle spese di assicurazione e di movimentazione nonché alle spese di vendita sono stati effettuati sulla base dei dati raccolti nel corso dell'inchiesta sulla Repubblica di Corea.

Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica, per ogni singola operazione nel caso della Corea e su una base globale nel caso della Cina (a partire dal prezzo unitario medio ponderato risultante dai calcoli indicati al considerando 22).

F. MARGINI DI DUMPING (28) Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese e la Repubblica di Corea; il margine di dumping è pari alla differenza tra il valore normale stabilito e il prezzo all'esportazione nella Comunità.

I margini di dumping medi ponderati, calcolati sulla base del prezzo cif frontiera comunitaria, ammontano a:

- 75,74 % per l'APT originario della Repubblica popolare cinese,

- 62,16 % per l'APT originario della Repubblica di Corea, esportato dalla società KTMC.

G. PREGIUDIZIO 1. Volume e quote di mercato a) Repubblica di Corea (30) Nella risposta al questionario la società KTMC aveva indicato dati relativi al volume delle sue vendite di APT nella Comunità, diversi da quelli pubblicati da Eurostat in particolare per quanto riguarda gli anni 1984 e 1985.

Date le incertezze che potevano sussistere all'epoca circa la classificazione dell'APT nella nomenclatura statistica e considerando:

- da un lato che non si può dubitare che la KTMC abbia realizzato, nel periodo considerato (gennaio 1984-settembre 1988), tutte le esportazioni di APT originario della Repubblica di Corea e destinato alla Comunità,

- e dall'altro le prove relative alle sue vendite di APT nella Comunità presentate dalla KTMC in occasione del controllo in loco, la Commissione ha ritenuto che, ai fini della presente inchiesta, dovessero essere presi in considerazione i dati relativi alle effettive forniture della KTMC nella Comunità, negli anni tra il 1984 e il 1987 e nei primi nove mesi del 1988, invece dei dati pubblicati da Eurostat e riportati nella denuncia.

Da questi dati risulta che le importazioni di APT originario della Repubblica di Corea, che nel 1987 erano state pari a 336 t, sono scese a 157 t nel periodo di riferimento, cioè ad un livello, calcolato su base annua, inferiore a quello del 1984.

Per quanto riguarda la quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni coreane del prodotto in questione, la Commissione ha ritenuto opportuno valutarla sulla base dei quantitativi complessivi commercializzati all'interno della Comunità (vale a dire sommando le vendite della produzione comunitaria a tutte le importazioni originarie dei paesi terzi).

Da ciò risulta che la quota di mercato dell'esportatore sudcoreano, che nel 1984 era pari al 20 %, è ora scesa al 4 %. b) Repubblica popolare cinese (32) In base ai dati pubblicati da Eurostat, che costituiscono la migliore informazione disponibile nel caso della Cina, le importazioni cinesi sono sostanzialmente aumentate passando da 167 t nel 1984 a 819 t nel 1987 e a 3 402 t nel periodo di riferimento.

In termini di quote di mercato queste importazioni, che nel 1984 rappresentavano il 12 % del volume complessivo delle operazioni commerciali relative all'APT, sono salite al 47 % nel 1987 e hanno raggiunto l'89 % nel periodo di riferimento.

È opportuno tuttavia considerare questi dati con una certa elasticità, in quanto l'aumento delle importazioni e della quota di mercato che ne consegue è dovuto in grandissima parte alla decisione di due produttori comunitari di rinunciare (totalmente o parzialmente) a produrre l'APT e di rifornirsi presso la Repubblica popolare cinese. c) Altri paesi terzi fornitori (33) Nel periodo tra il 1984 e il 1988 le importazioni originarie degli altri paesi terzi sono nettamente diminuite, passando da 587 t a 178 t con una perdita di quota di mercato dal 43 % al 5 %.

2. Prezzo (34) Nel periodo 1984-1988, l'esportatore coreano ha ridotto i prezzi di vendita nella Comunità del 29 %, mentre gli esportatori cinesi, complessivamente considerati, riducevano i propri di oltre il 55 %. (35) Per quanto riguarda le differenze di prezzo di vendita nella Comunità tra l'APT della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea da un lato e quello della produzione comunitaria dall'altro, la Commissione ha confrontato i prezzi di vendita medi ponderati dei prodotti importati dalla Cina e dalla Corea (allo stadio franco frontiera comunitaria, dazio corrisposto) con il prezzo di vendita medio ponderato, trasporto escluso, dei prodotti venduti dal fabbricante comunitario, solo ricorrente rimasto.

Questo confronto ha consentito alla Commissione di constatare che le differenze di prezzo nel periodo di riferimento avevano raggiunto i seguenti livelli:

- 41,69 % per gli esportatori della Repubblica popolare cinese,

- 26,37 % per l'esportatore coreano, KTMC.

3. Altri fattori economici da prendere in considerazione a) Produzione (36) La Commissione ha constatato che nel 1987 la produzione comunitaria era scesa al suo livello più basso. Nel periodo di riferimento la produzione è aumentata superando il livello raggiunto nel 1984. b) Utilizzazione della capacità (37) Nel periodo 1984-1988 la capacità del produttore comunitario, unico ricorrente, è rimasta stabile. Il relativo tasso di utilizzazione, calcolato sulla base della capacità effettivamente disponibile in ciascun anno del periodo 1984-1987 e nel periodo di riferimento, è diminuito tra il 1985 e il 1987 ed è poi risalito, nei primi nove mesi del 1988, ad un livello superiore a quello raggiunto nel 1985. c) Vendite (38) Le vendite del produttore comunitario rimasto ricorrente sul mercato della Comunità sono sostanzialmente diminuite. Infatti, prendendo come base l'indice 1984 = 100, le vendite sono scese a 73 nel 1987 e quindi a 36 nei primi nove mesi del 1988 (i dati relativi a quest'ultimo periodo sono stati ricalcolati su una base annua). Non si è potuto tuttavia dimostrare che questa perdita fosse dovuta alle importazioni oggetto di dumping. d) Quota di mercato (39) La quota di mercato del produttore comunitario rimasto ricorrente, calcolata sulle stesse basi considerate per la Repubblica popolare cinese, la Repubblica di Corea e gli altri paesi terzi, è scesa dal 24 % nel 1984 al 2 % nel periodo di riferimento.

Come già precisato nel considerando 32, è opportuno considerare con una certa elasticità i dati relativi all'andamento delle quote di mercato. Questo andamento rispecchia infatti, in grande misura, la decisione di due produttori comunitari, inizialmente ricorrenti, di rifornirsi di APT presso la Repubblica popolare cinese.

A ciò si aggiunge un altro fattore determinante, e cioè l'entità dell'autoconsumo nella produzione di APT. La produzione comunitaria viene infatti consumata nella catena di produzione (trasformazione in ossido tungstico) a circa l'85 %, mentre il rimanente 15 % è destinato alla vendita. e) Prezzi (41) Per quanto riguarda i prezzi praticati dal produttore comunitario ricorrente, la Commissione ha stabilito che nel periodo 1984-1988, essi hanno subito un forte calo dovuto soprattutto alla riduzione del costo delle materie prime. Infatti, se si confrontano i prezzi medi del 1984 con quelli del periodo di riferimento, risulta che il calo del prezzo dell'APT è stato del 45 %, mentre l'effetto automatico della contrazione del prezzo del minerale/concentrato di tungsteno nello stesso periodo avrebbe dovuto corrispondere, per l'APT, ad un calo di circa il 40 %. f) Utili (42) La Commissione ha constatato che i risultati finanziari della produzione comunitaria erano peggiorati nel triennio 1985-1987 ed erano migliorati nel periodo di riferimento. g) Occupazione (43) Senza calcolare la chiusura della fabbrica di APT del produttore comunitario che ha rifiutato di costituire un «riferimento» per il pregiudizio, risulta che tra il 1984 e il 1988 il personale occupato è stato ridotto del 10 %. Tuttavia, date alcune fluttuazioni registrate in questo settore nel periodo di riferimento, non si è potuto stabilire l'esattezza di questa cifra, né il nesso di causalità con le importazioni a prezzi di dumping. Nel valutare il pregiudizio la Commissione ha ritenuto pertanto opportuno non tener conto di questa diminuzione dell'occupazione.

4. Conclusione (44) Dopo aver vagliato tutti i fattori economici sopra indicati, la Commissione è giunta alla conclusione che nel periodo dell'inchiesta le importazioni di APT originarie della Repubblica di Corea e della Repubblica popolare cinese, considerate separatamente o cumulate, non hanno causato grave pregiudizio alla produzione comunitaria quale è stata definita a seguito delle nuove circostanze descritte in dettaglio nel considerando 12. (45) Poiché il produttore comunitario rimasto ricorrente aveva indicato nella risposta al questionario che il miglioramento della sua posizione, chiaramente visibile nel periodo di riferimento, era dovuto al temporaneo aumento della sua attività di «trasformazione», la Commissione ha esaminato il caso in relazione, in particolare, ad un'eventuale minaccia di pregiudizio.

Questa attività di trasformazione si basa su contratti di servizio in forza dei quali un produttore trasforma in APT il minerale/concentrato di tungsteno di proprietà di un cliente.

La Commissione ha constatato che l'aumento di questa attività corrispondeva certamente all'esistenza di scorte di minerale/concentrato, generalmente cinese, acquistate e sdoganate da alcuni operatori, ma che l'attività in sé stessa non era nuova e che nulla consentiva di prevederne la cessazione a breve scadenza.

La Commissione ritiene inoltre opportuno tener conto dell'entità dell'autoconsumo di APT da parte del produttore comunitario considerato, in quanto detto autoconsumo limita le conseguenze negative, che il dumping potrebbe avere direttamente sulla produzione, ad una parte relativamente modesta di quest'ultima.

Date le circostanze, la Commissione ritiene che non sia imminente, né che possa essere previsto con certezza, per il momento, alcun cambiamento di situazione tale da rendere le pratiche di dumping cinesi causa di pregiudizio.

H. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA (47) Di conseguenza la procedura antidumping relativa all'importazione di paratungstato di ammonio originario della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea dovrebbe essere chiusa senza istituire misure protettive.

Questa conclusione non ha suscitato alcuna obiezione da parte del comitato consultivo.

Il ricorrente è stato informato circa i principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intende porre termine alla procedura; egli non ne ha contestato la fondatezza con argomentazioni dettagliate, ma ha soltanto manifestato la sua preoccupazione in termini generali,

DECIDE:

Art. unico

La procedura antidumping relativa alle importazioni di paratungstato di ammonio originario della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1990. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente