DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1990 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di tungsteno metallico in polvere originario della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea (90/155/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal regolamento (CEE) n. 2423/88,
A. PROCEDURA1 Nel luglio 1988, la Commissione ha ricevuto una denuncia da parte del comitato di collegamento delle industrie comunitarie di metalli non ferrosi, a nome dei produttori che forniscono la maggior parte del prodotto in questione.
La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio da esse derivante ritenuti sufficienti ai fini dell'avvio di una procedura.
Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2 la Commissione ha pertanto annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di tungsteno metallico in polvere di cui al codice NC 8101 10 00, originario della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea.
La Commissione ne ha dato notifica ufficiale agli esportatori e agli importatori notoriamente interessati, ai rappresentanti dei paesi esportatori e ai ricorrenti.
Essa ha invitato le parti interessate a rispondere ai questionari che erano stati loro inviati, offrendo loro la possibiità di presentare osservazioni scritte e di chiedere un'audizione.
Tutti i produttori comunitari ricorrenti hanno risposto ai questionari, presentato osservazioni scritte e chiesto ed ottenuto di essere sentiti dalla Commissione.
Nessuna delle tre principali organizzazioni cinesi di esportazione o delle loro venti agenzie regionali, né alcuno degli otto produttori cinesi ai quali la Commissione aveva inviato il questionario, hanno rispedito quest'ultimo compilato, anche solo parzialmente. Per contro la «China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters», qui di seguito denominata «la Camera di commercio cinese», si è manifestata presso la Commissione e ha fatto presente la propria intenzione di rispondere ai questionari, a nome degli esportatori e dei produttori cinesi sopra indicati.
La Camera di commercio cinese ha chiesto e ottenuto dalla Commissione due proroghe allo scopo di preparare la risposta ai questionari. Nondimeno, al termine delle due proroghe, la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta ai questionari, ma soltanto argomentazioni di carattere generale.
La Camera di commercio cinese ha altresì chiesto e ottenuto un'audizione, nel corso della quale ha presentato argomentazioni tanto di carattere generale, quanto in riferimento ad un altro prodotto intermedio del tungsteno, oggetto di un'inchiesta antidumping separata.
Nessuna delle nove società indicate nella denuncia come importatrici di tungsteno metallico in polvere originario della Repubblica popolare cinese ha risposto ai questionari inviati dalla Commissione.
Il produttore/esportatore coreano, la società Korea Tungsten Mining Co. Ltd (KTMC), Seul e Daegu, ha inviato alla Commissione una risposta completa ai questionari a nome proprio e a quello dei suoi uffici di vendita insediati nella Comunità.
La società KTMC ha inoltre chiesto e ottenuto un'audizione e ha espresso le proprie opinioni per iscritto.
Di conseguenza, per le parti che non hanno risposto o non si sono manifestate in alcun modo, l'accertamento è stato effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, sulla base dei dati disponibili, nella fattispecie le informazioni ottenute dai ricorrenti, nonché i dati statistici ufficiali della Comunità.
La Commissione ha raccolto e verificato presso le parti che hanno accettato di collaborare tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini di una determinazione preliminare del dumping e del relativo pregiudizio. A questo scopo essa ha effettuato un controllo in loco presso: a) produttori comunitari:
- Hermann C. Stark Berlin, GmbH & Co. KG, Duesseldorf et Goslar, Repubblica federale di Germania,
- Murex, Ltd, Rainham, Regno Unito,
- Eurotungstène Poudres SA, Grenoble, Francia; b) produttore/esportatore coreano:
- Korea Tungsten Mining Co., Ltd (KTMC), Seul e Daegu.
La Commissione ha altresì condotto un'inchiesta presso il produttore del paese di riferimento indicato dal ricorrente, la società Wolfram Bergbau- und Huettengesellschaft mbH, Vienna, Austria.
L'inchiesta sulle pratiche di dumping ha riguardato il periodo che va dal 1o gennaio 1988 al 30 settembre 1988.
Nell'ambito della presente procedura il termine di un anno previsto dall'articolo 7, paragrafo 9, let- tera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 è stato superato a causa della durata delle consultazioni in seno al comitato consultivo.
B. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO - INDUSTRIA COMUNITARIA (9) Il tungsteno metallico in polvere si ottiene mediante riduzione del paratungstato di ammonio (ATP) o dell'ossido tungstico (generalmente mediante passaggio in forni aventi un'atmosfera di idrogeno). Essa è commercializzata in qualità diverse segnatamente per le dimensioni dei granuli, in funzione delle applicazioni richieste.
Si tratta di un prodotto intermedio destinato alla trasformazione in carburi di tungsteno, oppure utilizzato tal quale per la fabbricazione di alcuni pezzi, quali i contatti elettrici. Il prodotto in questione corrisponde al codice NC 8101 10 00.
Secondo le informazioni raccolte dalla Commissione, il prodotto esportato dalla Repubblica popolare cinese e dalla Repubblica di Corea e quello fabbricato dai produttori comunitari possono essere considerati simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
La Commissione ha constatato che nel periodo di riferimento, ai produttori comunitari a nome dei quali è stata presentata la denuncia, va attribuita la maggior parte della produzione comunitaria di tungsteno metallico in polvere.
La Commissione ritiene pertanto che i produttori comunitari ricorrenti costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
C. PREGIUDIZIO 1. Volume e quote di mercato a) Repubblica di Corea (11) I dati forniti dalla società KTMC nella risposta al questinario, relative al volume delle vendite di tungsteno metallico in polvere nella Comunità, differivano leggermente da quelle riguardanti le importazioni originarie della Corea pubblicate da Eurostat.
Considerate le prove relative alla vendita del prodotto nella Comunità presentate dalla KTMC in occasione del controllo effettuato in loco, la Commissione ritiene che, ai fini della presente inchiesta, debbano essere presi in considerazione i dati riguardanti le effettive forniture della KTMC nella Comunità nel periodo tra il 1984 e il 1987 e nei primi nove mesi del 1988; non si terrà conto pertanto dei dati pubblicati da Eurostat e riportati nella denuncia.
Dai dati suddetti risulta che le importazioni del prodotto in questione orignario della Corea, dopo essere ammontate a 118 t nel 1986, sono scese a 58 t nel periodo di riferimento, vale a dire ad un livello, ricalcolato su una base annua, inferiore a quello raggiunto nel 1984, 1986 e 1987.
Per quanto riguarda la quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni coreane del prodotto in questione, la Commissione ha giudicato opportuno che essa venga valutata sulla base dei quantitativi globali oggetto di operazioni commerciali all'interno della Comunità (vale a dire sommando le vendite dei prodotti comunitari all'insieme delle importazioni originarie dei paesi terzi).
Da ciò risulta che la quota di mercato dell'esportatore sudcoreano, che nel 1984 rappresentava il 5,8 %, è ora scesa al di sotto del 4 %. b) Repubblica popolare cinese (13) In base ai dati pubblicati da Eurostat, che costituiscono la migliore informazione disponibile nel caso della Cina, le importazioni cinesi che sono iniziate nel 1985 sono ammontate a sole 35 t nel periodo di rieferimento.
In termini di quote di mercato queste importazioni sono rimaste inferiori al 3 % del volume complessivo delle vendite di tungsteno metallico in polvere in tutto il periodo compreso tra il 1985 e il 1988. c) Altri paesi terzi fornitori (14) Nel periodo 1984-1988 le importazioni originarie degli altri paesi terzi sono rimaste stabili mantenendosi intorno ad una media annua di 900 t, che rappresenta circa l'87 % del mercato d'importazione.
2. Prezzo (15) Nel periodo 1985-1988, l'esportatore coreano ha ridotto i prezzi di vendita nella Comunità dell'11 %; ciò rappresenta una riduzione limitata rispetto alla tendenza generale al ribasso dei prezzi d'importazione per il tungsteno metallico in polvere nello stesso periodo, che ha raggiunto il 28 %.
Nel periodo 1985-1988, gli esportatori della Repubblica popolare cinese, considerati globalamente, hanno ridotto i loro prezzi di vendita nella Comunità di oltre il 28 %.
Per quanto riguarda le differenze di prezzo di vendita nella Comunità tra la polvere di tungsteno metallico cinese e coreana e quella dei produttori comunitari, la Commissione ha confrontato il prezzo medio dei prodotti importati dalla Cina e il prezzo di vendita medio ponderato dei prodotti importati dalla Corea (allo stadio franco frontiera comunitaria, prodotto sdoganato) con il prezzo di vendita medio ponderato, trasporto escluso, dei prodotti venduti dai produttori comunitari.
Il confronto ha consentito alla Commissione di constatare che le differenze di prezzo nel periodo di riferimento avevano raggiunto il 19,5 % per gli esportatori della Repubblica popolare cinese. Per quanto riguarda l'esportatore coreano, la KTMC, non è stata invece rilevata alcuna sottoquotazione rispetto ai prezzi della produzione comunitaria.
3. Altri fattori economici da prendere in considerazione a) Produzione (18) La Commissioane ha constatato la seguente evoluzione nella produzione comunitaria di tungsteno metallico in polvere: se si prende come base l'indice 1984 = 100, la produzione è stata pari a 106 nel 1985, 96 nel 1986, 91 nel 1987 e 107 nel periodo di riferimento. Da questi dati appare evidente una netta ripresa della produzione comunitaria nel 1988 che ha consentito di superare il livello del 1985. b) Utilizzazione delle capacità
Considerata la capacità effettivamente disponibile in ciascun anno del periodo 1984-1987 e nel periodo di riferimento, il tasso di utilizzazione della capacità dei produttori comunitari è sceso, fra il 1984 e il 1987, passando dall'86 al 70 %, ma è poi nettamente risalito (al 91 %) nei primi nove mesi del 1988. c) Vendite (20) Le vendite dei produttori comunitari sul mercato della comunità hanno registrato la seguente evoluzione: prendendo come base l'indice 1984 = 100, le vendite sono state pari a 122 nel 1985, 117 nel 1986, 103 nel 1987 e 126 nei primi nove mesi del 1988 (i dati relativi a questo periodo sono stati stabiliti su una base annua). È opportuno osservare che dal 1985 al 1988 le vendite di produttori comunitari non sono scese al di sotto del livello del 1984 e che nel 1988 si è avuto un netto aumento rispetto all'anno precedente. d) Quota di mercato (21) La quota di mercato dei produttori comunitari, calcolata sulle stesse basi utilizzate per la Repubblica popolare cinese e per la Repubblica di Corea, è leggermente diminuita nel 1986 e 1987, ma è migliorata nel periodo di riferimento, fino a superare il livello degli anni 1984 e 1985. e) Utili (22) La Commissione ha constatato che i risultati finanziari della produzione comunitaria, dopo essere leggermente peggiorati nel 1986, hanno subito un netto miglioramento nel periodo di riferimento.
4. Conclusione (23) Tenendo conto dell'insieme dei fattori economici sopra indicati, la Commissione è giunta alla conclusione che nel periodo dell'inchiesta le importazioni di tungsteno metallico in polvere originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea, considerate singolarmente o cumulate, non hanno causato pregiudizio al ricorrente.
D. MINACCIA DI PREGIUDIZIO (24) Dato che la denuncia si basava in parte sulla minaccia di pregiudizi che le importazioni in questione avrebbero recato alla produzione comunitaria, la Commissione ha esaminato se era prevedibile con certezza nonché imminente un cambiamento di condizioni che determinasse una situazione in cui il presunto dumping potesse provocare un notevole pregiudizio.
A questo proposito la Commissione ha constatato quanto segue:
- per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, il tasso di aumento delle importazioni in questione è rimasto modesto e molto contenuti sono rimasti i quantitativi rispetto a quelli di altri paesi fornitori non sospettati di dumping;
- per quanto riguarda la Repubblica di Corea, le importazioni considerate, anh'esse di scarsa entità, hanno rivelato una tendenza a diminuire dopo il 1987. (26) Data la situazione, la Commissione ritiene che non sia imminente né possa essere attualmente previsto con certezza alcun cambiamento di situazione che potesse rendere il presunto dumping causa di pregiudizi.
E. DUMPING
Considerate le sopra indicate conclusioni relative al pregiudizio e alla minaccia di pregiudizio, la Commissione non ha ritenuto necessario indagare se le importazioni in questione siano state oggetto di pratiche di dumping.
F. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA (28) Di conseguenza, la procedura antidumping relativa alle importazioni di tungsteno metallico in polvere originario della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea deve essere chiusa senza l'istituzione di misure di difesa.
Questa conclusione non ha provocato alcuna obiezione in seno al comitato consultivo.
Il ricorrente è stato informato circa i fatti e le considerazioni principali in base ai quali la Commissione intende chiudere la procedura e non ne ha contestato la fondatezza,
DECIDE:
Art. unico
È chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di tungsteno metallico in polvere originario della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1990. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente