DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 1990 recante chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di metenamina (esametilentetrammina) originaria dell'Ungheria e della Iugoslavia, e accettazione degli impegni offerti in merito alle importazioni dello stesso prodotto originario della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia e della Romania (90/196/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare gli articoli 9 e 10, previa consultazione del comitato consultivo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2423/88,
A. PROCEDURA1 Nel novembre 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni di metenamina (esametilentetrammina) originaria della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Iugoslavia, nonché al conseguente pregiudizio per l'industria comunitaria.
La denuncia è stata presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC), per conto di produttori comunitari che realizzano la maggior parte della produzione comunitaria di metenamina.
La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.
Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'avvio di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di metenamina (esametilentetrammina), di cui al codice NC ex 2933 90 10, originaria della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Iugoslavia.
La Commissione ha debitamente informato i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i ricorrenti e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di essere sentite.
Per determinare il valore normale in base ai dati relativi ad un paese ad economia di mercato la Commissione ha dovuto prendere contatti con diverse società in vari paesi. Il periodo necessario per lo svolgimento dell'inchiesta ha pertanto superato il termine di dodici mesi.
Tutti i produttori comunitari ricorrenti, alcuni importatori e i produttori/esportatori della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia e della Romania hanno comunicato osservazioni scritte. I produttori/esportatori della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia e della Romania hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti.
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dei fatti e ha svolto inchieste in Messico, che è stato scelto come paese terzo di riferimento, nonché presso le seguenti società: a) produttori comunitari:
- Ausind s. p. a., Castellanza Varese, Italia,
- Blagden Chemicals Ltd, Croydon, Regno Unito,
- Degussa, Frankfurt, Repubblica federale di Germania,
- Société Nationale des Poudres et Explosifs, Parigi, Francia; b) importatori comunitari:
- Bulchimex, Deggendorf, Repubblica federale di Germania.
La Commissione ha offerto alle parti notoriamente interessate la possibilità di esaminare tutte le informazioni da essa ricevute. Inoltre, ha informato, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88, gli esportatori e gli importatori del prodotto soggetto all'inchiesta, in merito ai principali fatti in base ai quali intendeva istituire misure di difesa.
L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo dal 1o dicembre 1987 al 30 novembre 1988.
B. PRODOTTO IN QUESTIONE E PRODOTTO SIMILE (9) La metenamina è un prodotto standardizzato che è impiegato per applicazioni specifiche nell'industria chimica. Le principali caratteristiche chimiche e fisiche necessarie per le diverse applicazioni sono garantite dai produttori tanto per il prodotto importato quanto per quello ottenuto nella Comunità e in Messico.
I prodotti di diversa origine non presentano differenze sostanziali e sono pertanto in concorrenza sul mercato. I prodotti ottenuti nella Comunità europea, in Messico e nei paesi esportatori possono essere considerati simili.
C. DUMPING (10) Come risulta dal paragrafo 4 la Bulgaria, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Polonia e la Romania non sono paesi ad economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. La Commissione ha pertanto dovuto determinare il valore normale in base al prezzo al quale il prodotto simile è effettivamente venduto al consumo sul mercato interno di un paese terzo ad economia di mercato.
Al fine del confronto i ricorrenti avevano proposto la Iugoslavia. Nell'inchiesta svolta per stabilire se la Iugoslavia potesse essere considerata un adeguato paese di riferimento, la Commissione ha accertato che la produzione locale del prodotto in questione non era rilevante. Non è inoltre stato possibile ottenere le informazioni necessarie per determinare un prezzo di vendita attendibile sul mercato iugoslavo. I ricorrenti avevano proposto come alternativa i mercati degli Stati Uniti o del Giappone. Nessuna delle numerose società statunitensi e giapponesi consultate era tuttavia disposta a collaborare con la Commisisone e a fornire le informazioni necessarie per la determinazione del valore normale.
È stato infine proposto il mercato messicano. Dopo aver preso contatti con un produttore messicano di metenamina, considerato rappresentativo, che era disposto a collaborare, la Commissione ha concluso che il valore normale poteva essere adeguatamente determinato in base ai prezzi ai quali il prodotto simile era venduto al consumo sul mercato messicano.
La Commissione ha accertato che:
- nel periodo di riferimento il produttore messicano ha applicato prezzi sufficientemente elevati per realizzare un profitto adeguato, ma non eccessivo e ha effettuato vendite in quantitativi rilevanti;
- durante il periodo dell'inchiesta il mercato messicano della metenamina era sufficientemante competitivo, data la presenza di almeno tre imprese concorrenti e la mancanza di restrizioni all'importazione del prodotto in esame.
Il valore normale è stato pertanto calcolato in base ai prezzi vigenti sul mercato interno in Messico.
I produttori/esportatori della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia e della Romania non hanno formulato obiezioni a questo proposito.
I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia e della Romania venduti all'esportazione nella Comunità.
Nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione la Commisisone ha tenuto conto, secondo i casi e quando sono stati presentati sufficienti elementi di prova, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, quali le differenze in termini di costi di trasporto e di assicurazione, nonché di condizioni di pagamento. Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.
Dal confronto risulta l'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni del prodotto in questione originario della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia e della Romania. La media ponderata dei margini di dumping calcolata in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazi doganali esclusi, è la seguente: - 61,20 % per il prodotto originario della Bulgaria,
- 52,13 % per il prodotto originario della Cecoslovacchia,
- 42,14 % per il prodotto originario della Polonia, e - 43,22 % per il prodotto originario della Romania.
Non è stato necessario determinare il margine di dumping relativo alle importazioni dalla Iugoslavia e dall'Ungheria, dato che la Commissione aveva accertato che tali importazioni non avevano provocato un pregiudizio (punto 18).
D. PREGIUDIZIO (18) Dalle informazioni fornite ai servizi della Commissione risulta che nel 1988 le importazioni dall'Ungheria e dalla Iugoslavia ammontavano rispettivamente a 79 t e a 20 t, mentre la corrispondente quota di mercato era inferiore allo 0,3 % e allo 0,1 %. Data la situazione del mercato del prodotto in questione, la Commissione ritiene che tali importazioni, il cui volume è trascurabile, non abbiano avuto un'incidenza sensibile sull'industria comunitaria.
Dagli elementi di prova di cui dispongono i servizi della Commissione è emerso inoltre che l'Ungheria non è in grado di esportare quantitativi tali da costituire una minaccia per l'industria comunitaria e che in Iugoslavia la produzione di metenamina non è rappresentativa.
La Commissione ritiene pertanto che le importazioni dalla Iugoslavia e dall'Ungheria non abbiano contribuito al pregiudizio.
La Commissione ha esaminato se era opportuno prendere in considerazione l'incidenza complessiva delle importazioni dalla Bulgaria, dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia e dalla Romania. La Commissione ha accertato che nel periodo dell'inchiesta i prodotti in questione originari dei singoli paesi sono stati venduti attraverso canali di distribuzione analoghi. Come risulta inoltre dal paragrafo 9, i prodotti originari dei quattro paesi suddetti erano simili ai prodotti dell'industria comunitaria. La Commissione ritiene pertanto che i prodotti in questione siano in concorrenza tra loro e con i prodotti comunitari sul mercato della CEE. La Commissione ha quindi concluso che era opportuno considerare cumulativamente gli effetti delle importazioni in dumping di metenamina originaria della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia e della Romania, dato che tutte le importazioni in questione hanno contribuito al pregiudizio.
Tra il 1985 e il 1988 le importazioni dalla Bulgaria sono passate da 1 103 t a 722 t, con un volume massimo di 1 127 t nel 1987.
Le importazioni dalla Cecoslovacchia, pari a 1 509 t nel 1985, ammontavano a 1 493 t nel 1988 e hanno raggiunto il livello massimo nel 1986 con 1 832 t.
Tra il 1985 e il 1987 le importazioni dalla Romania sono aumentate da 320 t a 370 t e hanno raggiunto 748 t nel 1988.
Nel periodo 1985-1988 le importazioni dalla Polonia sono passate da 239 t a 407 t.
Tra il 1985 e il 1988 le quote di mercato delle importazioni dalla Bulgaria e dalla Cecoslovacchia sono passate rispettivamente dal 4,3 % e dal 5,9 % al 2,6 % e al 5,3 %. Nello stesso periodo le quote di mercato delle importazioni originarie della Polonia e della Romania sono aumentate rispettivamente dallo 0,9 % e dall'1,3 % all'1,9 % e al 2,6 %.
Nel periodo 1985-1988 le importazioni dalla Bulgaria, dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia e dalla Romania, considerate complessivamente, sono aumentate da 3 171 t a 3 370 t. Tale tendenza è conforme all'incremento del consumo, della produzione e delle vendite nella Comunità.
In tutto il periodo 1985-1988 le importazioni in questione, considerate complessivamente, hanno mantenuto una quota di mercato significativa e praticamente stabile intorno al 12 %.
Dagli elementi di prova controllati dalla Commissione risulta che, nel periodo dell'inchiesta, i prezzi ai quali i prodotti importati originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia e della Romania sono stati venduti nella Comunità erano sensibilmente inferiori ai prezzi dei produttori comunitari.
La sottoquotazione dei prezzi è stata calcolata rispetto agli Stati membri nei quali i produttori comunitari erano insediati oppure vendevano quantitativi rilevanti di metenamina e nei quali i quattro paesi soggetti all'inchiesta avevano esportato il prodotto in questione. Il confronto è stato effettuato tra il prezzo del prodotto sdoganato oggetto di dumping alla frontiera comunitaria e il prezzo del produttore comunitario locale, adeguato al livello franco fabbrica, oppure il prezzo al quale un produttore comunitario rappresentativo vendeva il prodotto sdoganato franco frontiera del paese importatore interessato.
La media ponderata dei prezzi dei prodotti bulgari, cecoslovacchi, polacchi e rumeni era inferiore ai prezzi dei prodotti simili dell'industria comunitaria di un margine pari rispettivamente a 20,1 %, 22,2 %, 9,8 % e 11,6 %.
La Commissione ha accertato che nel periodo dell'inchiesta i costi di produzione sono nettamente aumentati. La metenamina è un prodotto di condensazione dell'ammoniaca e della formaldeide, che a sua volta è ottenuta dal metanolo. Nel periodo in questione il costo del metanolo e dell'ammoniaca, considerati complessivamente, è aumentato del 30 % circa, mentre i prezzi di vendita dei produttori comunitari sono rimasti praticamente invariati, per far fronte alla concorrenza dei prodotti venduti a prezzi di dumping. Alcuni produttori comunitari hanno pertanto subito perdite sostanziali, mentre altri hanno registrato una contrazione dei profitti.
La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni in dumping dalla Bulgaria, dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia e dalla Romania hanno contribuito al pregiudizio.
Per stabilire se il pregiudizio notevole possa essere imputato alle importazioni in dumping, la Commissione ha osservato che, essendo la metenamina un prodotto standardizzato, come risulta dal paragrafo 9, la scelta degli acquirenti dipende principalmente dai prezzi di vendita.
Il prodotto non può essere conservato a lungo a causa del rischio di deterioramento delle caratteristiche chimiche e, se viene immagazzinato per un periodo prolungato, deve essere sottoposto a un nuovo trattamento. Quanto i prezzi di mercato sono bassi, i produttori preferiscono pertanto ridurre i prezzi piuttosto che incrementare le scorte. In tali circostanze, l'ingente volume di importazioni a prezzi di dumping ha avuto un'incidenza determinante sul mercato della Comunità e ha costretto i produttori comunitari ad allineare i propri prezzi rispetto a quelli dei prodotti importati. Per far fronte alla concorrenza delle importazioni in dumping i produttori comunitari hanno dovuto talvolta applicare prezzi inferiori al livello minimo necessario per compensare i costi variabili.
La Commissione ha pertanto concluso che il pregiudizio notevole è dovuto alle importazioni in dumping del prodotto in questione originario della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia e della Romania.
La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dai produttori interessati fosse stato provocato da altri fattori, quali le importazioni da altri paesi terzi.
Tra il 1986 e il 1988 le importazioni dai paesi terzi non soggetti all'inchiesta sono diminuite, passando da 989 t a 583 t, rispetto ad un incremento del consumo da 26 735 t a 28 240 t. Nello stesso periodo la corrispondente quota di mercato complessiva ha registrato una flessione dal 3,7 % al 2,1 %. La Commissione non dispone inoltre di elementi dai quali risulti che tali prodotti siano stati venduti a prezzi inferiori a quelli dei produttori comunitari. L'eventuale pregiudizio provocato da tali importazioni può quindi essere considerato trascurabile.
E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (28) La produzione di metenamina nella Comunità è integrata in grandi complessi chimici. In tali circostanze la produzione di un determinato prodotto viene interrotta quando si registrano perdite per un periodo prolungato. Negli ultimi anni, a causa dell'eccesso di capacità produttiva e della costante flessione dei prezzi, aggravata dall'afflusso delle importazioni in dumping, la produzione comunitaria di metenamina è stata progressivamente eliminata. In mancanza di misure di difesa sarebbe gravemente pregiudicata l'attività degli ultimi quattro impianti ancora in funzione nella Comunità. La situazione è particolarmente grave in Francia, in Italia e nella Repubblica federale di Germania, mentre il produttore britannico sembra meno colpito. La Comunità dipenderebbe quindi in misura maggiore dai paesi terzi per le forniture di metenamina, che è utilizzata principalmente per la produzione di resine e gomma sintetiche, di esplosivi e di medicinali.
Data l'interdipendenza di determinati processi chimici, la chiusura degli impianti di produzione di metenamina potrebbe provocare gravi problemi in merito alle emissioni tossiche del gas di formaldeide generati nella produzione di formaldeide liquida e di paraformaldeide. I gas di formaldeide possono essere facilmente ed economicamente utilizzati per produrre la metenamina. Se tale linea di produzione fosse eliminata, dovrebbero essere installati costosi impianti indipendenti per eliminare le emissioni di formaldeide e bruciare i gas di scarico.
La Commissione ha inoltre tenuto conto degli interessi dei consumatori della metenamina originaria della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia e della Romania e ha concluso che gli effetti secondari degli inevitabili aumenti dei prezzi sono irrilevanti. Tale conclusione non è stata contestata dagli acquirenti comunitari del prodotto in questione, né dai loro rappresentanti.
Date le gravi difficoltà in cui si trova l'industria comunitaria interessata, in considerazione degli elementi precedentemente enunciati, la Commissione ha concluso che l'interesse della Comunità esige l'adozione di misure di difesa contro le importazioni in questione.
In considerazione della gravità del pregiudizio provocato, la Commissione intendeva istituire dazi antidumping provvisori con un'aliquota inferiore ai margini di dumping accertati, ma sufficiente per eliminare il pregiudizio. Un'aliquota equivalente al margine di sottoquotazione dei prezzi determinato per ciascun paese esportatore è stata considerata sufficiente per eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping di metenamina originaria della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia e della Romania. F. IMPEGNO (32) I produttori/esportatori interessati hanno offerto impegni in merito alle rispettive esportazioni nella Comunità del prodotto in questione originario della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia e della Romania.
Detti impegni avranno l'effetto di aumentare o di mantenere i prezzi all'esportazione nella Comunità ad un livello che la Commissione, alla luce delle considerazioni formulate nel paragrafo 31, ritiene sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Inoltre, in caso di violazione dell'impegno, la Commissione può istituire immediatamente dazi provvisori in base ai fatti accertati nel corso della presente inchiesta, senza riaprire l'inchiesta relativa alle pratiche di dumping e al conseguente pregiudizio. In base agli stessi elementi il Consiglio può successivamente istituire dazi definitivi.
G. CONCLUSIONE (33) Alla luce delle risultanze relative alle importazioni dall'Ungheria e dalla Iugoslavia, dato che nel corso dell'inchiesta non è stata accertata l'esistenza di pregiudizi o di minacce di pregiudizi, è opportuno chiudere il procedimento nei confronti di tali importazioni senza istituire misure di difesa.
In base alle risultanze preliminari, si è ritenuto che l'interesse della Comunità esigesse l'adozione di misure di difesa nei confronti delle importazioni dalla Bulgaria, dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia e dalla Romania.
La Commissione ritiene che gli impegni offerti siano accettabili e che pertanto non sia necessario istituire dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in questione originario della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia e della Romania.
Il comitato consultivo non ha formulato obiezioni in merito a tale proposta,
DECIDE:
Art. 1
È chiuso il procedimento relativo alle importazioni di metenamina (esametilentetrammina), di cui al codice NC ex 2933 90 10, originario dell'Ungheria e della Iugoslavia.
Art. 2
Sono accettati gli impegni offerti dai produttori/esportatori bulgari, cecoslovacchi, polacchi e rumeni nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di metenamina (esametilentetrammina), di cui al codice NC ex 2933 90 10, originaria della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia e della Romania.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1990. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente