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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1990 che chiude la procedura di riesame delle misure antidumping relative alle importazioni di pannelli di fibre (pannelli duri) originari della Finlandia, dell'Argentina, della Svizzera e della Iugoslavia e abroga le decisioni 86/35/CEE e 86/232/CEE che accettano gli impegni offerti dagli esportatori interessati (90/240/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 14, previe consultazioni del comitato consultivo a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88,

A. PRODOTTO1 I prodotti di cui trattasi sono i pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3, di cui ai codici NC 4411 11 00 e 4411 19 00.

B. PROCEDURA2 Nel giugno 19882, in seguito alle richieste presentate dalla Confederazione europea delle industrie del legno, la Commissione ha avviato, a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88, una procedura di riesame delle misure antidumping relative alle importazioni di pannelli duri originari della Cecoslovacchia, della Polonia, dell'URSS, della Romania, del Brasile e della Svezia. Nel giugno 19893, la procedura è stata chiusa e le misure antidumping sono state lasciate in vigore fino alla scadenza oppure abrogate. Dato il mutamento delle circostanze riscontrato durante l'inchiesta svolta nell'ambito di questa procedura, la Commissione ha ritenuto opportuno estendere l'inchiesta agli altri paesi, vale a dire Finlandia, Argentina, Svizzera e Iugoslavia, per i quali erano in vigore misure antidumping sulle importazioni nella Comunità di pannelli duri. Si è così garantito un trattamento non discriminatorio nei confronti di questi paesi.

La Commissione, di conseguenza, ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee4, l'avvio di un riesame delle misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di pannelli di fibre (pannelli duri) originari della Finlandia, dell'Argentina, della Svizzera e della Iugoslavia, ed ha avviato un'inchiesta relativa, per quanto riguarda il dumping, al periodo 1o luglio 1988 - 31 maggio 1989.

La Commissione ne ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari, ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rispondere ai questionari loro inviati e di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere audizioni.

La maggior parte dei produttori comunitari, gli esportatori della Finlandia, della Svizzera e dell'Argentina, un esportatore iugoslavo e alcuni importatori hanno rinviato alla Commissione i questionari debitamente compilati. Uno degli altri due esportatori iugoslavi ha compilato solo parzialmente il questionario, mentre l'altro non ha fornito nessuna informazione. La Commissione, pertanto, si è basata, per le sue conclusioni preliminari, sugli elementi disponibili a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Alcuni esportatori e un importatore hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto ed hanno chiesto e ottenuto un'audizione.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'accertamento preliminare ed ha svolto inchieste in loco presso le seguenti società importatrici della Comunità:

- Ernst Zuern (Monaco), Repubblica federale di Germania,

- Johann Scharf GmbH (Brema), Repubblica federale di Germania,

- Steinbruegge e Berninghausen GmbH & Co (Brema), Repubblica federale di Germania,

- Resim SRL (Trieste), Italia.

La Commissione non ha ritenuto necessario verificare in loco le informazioni fornite dai produttori comunitari, in quanto erano già state effettuate visite presso la maggior parte di essi nell'ambito della procedura di riesame delle importazioni di pannelli duri originari della Cecoslovacchia, della Polonia, dell'URSS, della Romania, del Brasile e della Svezia. Queste visite avevano dimostrato l'estrema accuratezza dei dati forniti. Inoltre, dalla fine del 1988 non si sono constatati mutamenti di rilievo nella situazione economica dei produttori comunitari di pannelli duri.

C. PREGIUDIZIO O MINACCIA DI PREGIUDIZIO i) Situazione attuale (7) Gli elementi di prova di cui dispone la Commissione dimostrano che le importazioni di pannelli duri originari dei quattro paesi oggetto della procedura, passate da 82 700 t nel 1986 a 89 900 t nel 1988, sono ammontate a 44 000 t nei primi cinque mesi del 1989. L'andamento di tali importazioni, valutato alla luce dell'incremento del consumo comunitario di pannelli duri nello stesso periodo, conduce ad una quota di mercato complessiva delle importazioni provenienti da questi paesi esportatori che è rimasta stabile al 7,5 % circa.

In particolare, la quota di mercato delle importazioni provenienti dalla Finlandia, dalla Svizzera e dalla Iugoslavia, considerate complessivamente, è diminuita dal 7,6 % nel 1986 al 7 % nei primi cinque mesi del 1989. In termini di volume, nel periodo in questione tali importazioni sono aumentate del 16,8 %, vale a dire in misura nettamente inferiore all'incremento del consumo comunitario.

Nello stesso periodo, le importazioni originarie dell'Argentina sono aumentate più rapidamente del consumo comunitario. Tuttavia, si è riscontrato che il loro impatto sull'industria comunitaria è stato contenuto dalla minore quota di mercato che esse rappresentano, rimasta inferiore all'1 % sin dal 1986.

Per quanto riguarda i prezzi delle importazioni dalla Finlandia, dalla Svizzera e dalla Iugoslavia, dal confronto effettuato nel periodo oggetto dell'inchiesta, con i prezzi dei produttori comunitari per i prodotti simili non sono risultati margini di sottoquotazione, oppure solo margini trascurabili. Quanto ai prezzi delle importazioni dall'Argentina, data la quota di mercato estremamente modesta di queste importazioni, i margini di sottoquotazione riscontrati non hanno avuto ripercussioni significative sull'industria comunitaria.

Per valutare l'eventuale incidenza delle importazioni sulla situazione dei produttori comunitari, si è dovuto tener conto dei seguenti fattori: a) nei primi cinque mesi del 1989, la produzione comunitaria di pannelli duri, estrapolata su base annua, è aumentata del 22 % rispetto a quella del 1986. Nello stesso periodo, la capacità di produzione complessiva della Comunità è aumentata del 25 % e l'utilizzazione degli impianti del 18 %. Ciò ha consentito all'industria comunitaria di raggiungere, nei primi cinque mesi del 1989, un tasso medio di utilizzazione degli impianti pari al 97 %; b) alla fine di maggio 1989 si è osservato, per i produttori comunitari, un rapporto tra le scorte finali e la produzione inferiore dell'11 % rispetto a quello di fine dicembre 1986; c) tra il 1986 e i primi cinque mesi del 1989 le vendite di pannelli duri dei produttori comunitari nella Comunità hanno seguito la tendenza ascendente della produzione; d) dal confronto tra l'andamento della produzione e delle vendite dei produttori comunitari e quello del consumo comunitario di pannelli duri, risulta che la quota di mercato dei produttori comunitari si è mantenuta intorno al 61 % circa negli ultimi tre anni ed è passata al 62,7 % nei primi cinque mesi del 1989. Ciò significa che l'industria comunitaria ha potuto trarre vantaggio dall'incremento della domanda; e) per quanto riguarda la redditività, dalla fine del 1986 la situazione della Comunità è notevolmente migliorata, e la maggior parte dei produttori comunitari ha realizzato, ancora una volta, equi margini di utile.

Alla luce delle tendenze degli indicatori economici pertinenti di cui sopra appare un notevole miglioramento della situazione dell'industria comunitaria, comprovato dai buoni risultati finanziari e dall'alto livello di utilizzazione degli impianti della maggior parte dei produttori comunitari. Si può pertanto concludere che attualmente le importazioni in questione non causano grave pregiudizio all'industria comunitaria. ii) Eventuali effetti pregiudizievoli causati dalla scadenza delle misure in vigore (13) Per stabilire se l'annullamento degli impegni in vigore arrecherebbe o minaccerebbe di arrecare un grave pregiudizio all'industria comunitaria, è stata esaminata l'evoluzione prevista dei volumi e dei prezzi del prodotto importato.

Come riferito in precedenza, dagli inizi del 1986 al 31 maggio 1989 le importazioni dai quattro paesi interessati hanno avuto, in termini di volume, un aumento non superiore a quello del consumo comunitario; in questo periodo, la loro quota del mercato comunitario è pertanto rimasta stabile.

Per quanto riguarda la capacità di produzione di questi paesi esportatori, non risulta che negli ultimi anni siano stati installati nuovi impianti né che si preveda di farlo nel prossimo futuro.

Non sembra neanche probabile che gli impianti di riserva eventualmente presenti in questi paesi verranno impiegati per incrementare le esportazioni nella Comunità. Per di più, data la tradizionale ripartizione delle esportazioni provenienti da questi paesi tra la Comunità e le altre regioni, è poco probabile che un eventuale incremento della produzione possa dare luogo ad un aumento sostanziale delle esportazioni nella Comunità rispetto al consumo comunitario.

Ne consegue che, nel momento in cui le misure di difesa verranno abrogate, le importazioni in questione non dovrebbero avere ripercussioni significative sull'industria comunitaria.

Quanto ai prezzi delle esportazioni effettuate dagli esportatori finlandesi e svizzeri e da due esportatori iugoslavi, si è accertato che il prodotto importato è stato venduto nella Comunità ad un prezzo simile a quello dei produttori comunitari e che i prezzi minimi fissati negli impegni in vigore sono stati rispettati e, in molti casi, perfino superati. Si può pertanto ritenere che, quando gli impegni verranno annullati, i prezzi di queste importazioni non diminuiranno e non saranno inferiori a quelli dei produttori comunitari in misura tale da causare un pregiudizio sostanziale.

Quanto ai prezzi delle importazioni in provenienza dall'Argentina e dal terzo esportatore iugoslavo, anche se, dopo l'abrogazione delle misure di difesa, dovesse sussistere una sottoquotazione, nella situazione attuale ciò avrebbe ripercussioni limitate sui prezzi dei produttori comunitari. Infatti, non solo non se ne prevede un aumento sostanziale, ma negli ultimi quattro anni la quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni originarie dell'Argentina è rimasta al di sotto dell'1 %, mentre le importazioni provenienti dalla Iugoslavia sono per lo più rappresentate da pannelli duri aventi caratteristiche speciali, raramente prodotti nella Comunità e che pertanto non si trovavano in diretta concorrenza con la produzione comunitaria.

In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che, in seguito all'abrogazione delle decisioni 86/35/CEE1 e 86/232/CEE2 della Commissione che accettano gli impegni in vigore, le importazioni dai quattro paesi interessati non arrecheranno un pregiudizio sostanziale o una minaccia di pregiudizio all'industria comunitaria.

D. DUMPING (21) Date le conclusioni relative al pregiudizio e alla minaccia di pregiudizio, la Commissione non ritiene necessario proseguire l'inchiesta sul dumping per quanto riguarda le importazioni in questione.

E. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI RIESAME (22) Di conseguenza, la procedura di riesame relativa alle importazioni di pannelli duri originari della Finlandia, dell'Argentina, della Svizzera e della Iugoslavia deve essere conclusa senza istituire nuove misure. È inoltre opportuno abrogare le decisioni 86/35/CEE e 86/232/CEE, che accettano gli impegni attualmente in vigore offerti dagli esportatori interessati.

Non sono state formulate obiezioni in sede di comitato consultivo.

La Confederazione europea delle industrie del legno è stata informata in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intende chiudere la procedura,

DECIDE:

Art. unico

1. È chiusa la procedura di riesame delle misure antidumping relative alle importazioni di pannelli di fibre (pannelli duri) di cui ai codici NC 4411 11 00 e 4411 19 00, originari della Finlandia, dell'Argentina, della Svizzera e della Iugoslavia.

2. Le decisioni 86/35/CEE e 86/232/CEE della Commissione sono abrogate a decorrere del giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1990. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente