DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1990 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Repubblica della Côte d'Ivoire, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, St. Christopher-et-Nevis, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1988/1989 (94/897/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'applicazione del protocollo relativo allo zucchero ACP allegato alla terza convenzione ACP-CEE1 è garantita, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero;
considerando che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati indicati nel protocollo sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1988/1989,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e le Barbados, Belize, la Repubblica popolare del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guiana, la Repubblica della Côte d'Ivoire, la Giamaica, la Repubblica del Kenia, la Repubblica democratica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Maurizio, la Repubblica dell'Uganda, St. Christopher-et-Nevis, la Repubblica del Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1988/1989.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. COLLINS