DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1991 che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN) (91/314/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie1, in particolare l'articolo 9,
vista la proposta modificata della Commissione2,
visto il parere del Parlamento europeo3,
visto il parere del Comitato economico e sociale4,
considerando che le isole Canarie registrano un notevole ritardo strutturale aggravato da condizionamenti (insularità, grande lontananza, superficie ridotta, difficili condizioni orografiche e climatiche il cui permanere ed il cui sommarsi ostacolano gravemente lo sviluppo economico e sociale di tale arcipelago; che questi condizionamenti particolari rendono necessario un maggior sostegno della Comunità per garantire che le isole Canarie partecipino pienamente alla dinamica del mercato interno; che tale sostegno comunitario si traduce, da un lato, negli interventi dei fondi strutturali riformati, nel quadro della priorità riconosciuta alle cosiddette regioni dell'obiettivo n. 1, ma deve anche concretarsi altresì, d'altro lato e in maniera complementare, nell'adeguata considerazione dei condizionamenti specifici delle isole Canarie, nell'applicazione delle politiche comuni, seguendo l'impostazione comunitaria nei confronti delle regioni di estrema periferia, la prima manifestazione concreta della quale è costituita dall'adozione e dall'applicazione del programma POSEIDOM nei confronti dei dipartimenti francesi d'oltremare;
considerando che, a questo fine, spetta al Consiglio, in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1911/91, adottare un programma plurisettoriale di azioni il quale comporti misure normative e impegni finanziari connessi alla considerazione dei condizionamenti specifici delle isole Canarie nell'applicazione delle politiche comuni;
considerando che l'applicazione di tale programma verrà realizzata grazie all'adozione, da parte del Consiglio o della Commissione, secondo i casi, degli atti giuridici necessari anteriormente al 31 dicembre 1992; che la durata di applicazione delle misure da adottare potrà, secondo i casi, essere connessa al processo di rafforzamento dell'integrazione delle isole Canarie nelle politiche comuni o continuare oltre questo processo, tenuto conto dei condizionamenti di tipo permanente che caratterizzano le isole Canarie;
considerando che tale programma deve basarsi sul doppio principio dell'appartenenza delle isole Canarie alla Comunità e del riconoscimento della loro realtà regionale connessa alla loro situazione geografica particolare e al loro regime economico e fiscale storico;
considerando a questo titolo che le misure specifiche previste dal programma d'azione devono iscriversi nel contesto dell'inclusione delle isole Canarie nel territorio doganale della Comunità e dell'estensione a queste isole di altre disposizioni del diritto comunitario secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 1911/91; che in tal modo tali misure devono consentire di tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti delle isole Canarie senza ledere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario; che per questo motivo gli effetti economici delle misure specifiche dovranno restare limitati al territorio delle isole Canarie senza incidere direttamente sul funzionamento del mercato comune;
considerando che la normativa comunitaria deve tener conto delle peculiarità delle isole Canarie e consentire il loro sviluppo economico e sociale, in particolare nei settori in cui si avverte più acutamente la fragilità dell'ambiente insulare, quali i trasporti, il regime fiscale, il settore sociale, le attività di ricerca e sviluppo o la tutela ambientale, vista la sensibilità delle isole Canarie a una crescente pressione turistica;
considerando che la situazione geografica eccezionale delle isole Canarie, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti a monte di taluni settori dell'alimentazione, essenziali al consumo corrente o alla trasformazione nell'arcipelago, impone a questa regione oneri che pesano gravemente su questi settori; che è opportuno a questo riguardo prevedere un regime specifico di approvvigionamento dei prodotti in questione nei limiti delle necessità del mercato delle isole Canarie e tenuto conto delle produzioni locali e delle correnti di scambio tradizionali;
considerando che, per le stesse ragioni e nel quadro dell'introduzione graduale della tariffa doganale comune, è opportuno prevedere la possibilità di misure tariffarie specifiche o in deroga della politica commerciale comune per taluni prodotti sensibili in particolare in materia di restrizioni quantitative in considerazione del regime storico di libertà delle isole Canarie; che misure doganali possono anche rivelarsi appropriate per quanto riguarda il regime applicabile alle zone franche delle isole Canarie;
considerando che le condizioni specifiche di produzione delle isole Canarie richiedono un'attenzione particolare nel quadro dell'applicazione della politica agricola comune a questa regione; che è opportuno a questo riguardo prevedere misure adeguate per sostenere il settore degli ortofrutticoli nonché quello dei fiori e delle piante vive; che queste misure dovranno in particolare consentire lo sviluppo delle produzioni tropicali; che è anche opportuno prevedere altre misure a sostegno della produzione locale;
considerando che talune misure di accompagnamento sono necessarie per l'applicazione della politica comune della pesca nelle isole Canarie affinché sia tenuto conto delle peculiarità delle produzioni di queste isole;
considerando che l'elaborazione, l'applicazione, il controllo e la valutazione delle misure previste in questo programma richiedono una collaborazione tra la Commissione e le autorità nazionali e regionali competenti; che tale collaborazione dovrà assicurare l'esistenza di un rapporto di complementarità fra le misure previste nel programma e quelle condotte a livello nazionale e regionale;
considerando che le autorità nazionali e regionali competenti dovranno tener conto delle misure e azioni previste da tale programma al momento dell'elaborazione di futuri piani di sviluppo regionale; che la Commissione, nel quadro delle sue competenze, provvederà a garantire la coerenza del programma con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari comunitari,
DECIDE:
Art. 1
1. In applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1911/91, è istituito un programma d'azione per le isole Canarie (programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie), in seguito denominato «programma POSEICAN», quale figura nell'allegato. Il programma è applicabile alle misure regolamentari e agli impegni finanziari.
2. Nel quadro delle competenze ad esso attribuite dal trattato, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie all'esecuzione del programma ed invita la Commissione a sottoporgli, al più presto, proposte al riguardo.
Art. 2
I mezzi finanziari necessari per l'attuazione delle misure relative alle strutture agricole contenute nel programma verranno determinati nel quadro delle procedure di bilancio annuali.
Art. 3
La presente decisione ha efficacia il 1o luglio 1991.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1991. Per il Consiglio
Il Presidente
R. STEICHEN
1. Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.