DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1990 relativa alle importazioni di fertilizzanti NPK originari dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Iugoslavia (90/383/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previe consultazioni del Comitato previsto dal regolamento (CEE) n. 2423/88,
A. PROCEDURA1 Nel 1989, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'EFMA/CMC-Engrais (comitato del mercato comune per l'industria dei fertilizzanti a base di azoto e di fosfati), che rappresenta circa il 90 % della produzione comunitaria, relativa alle importazioni di fertilizzanti NPK originari del'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Iugoslavia. La denuncia conteneva elementi di prova relativi al dumping e al grave pregiudizio che ne deriva, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura.
La Commissione, pertanto, ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di fertilizzanti NPK di cui ai codici NC 3105 20 10 e 3105 20 90 ed ha avviato un'inchiesta.
La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori ed il ricorrente, e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. Sono stati inviati questionari a tutti gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati.
Per ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie, la Commissione ha inviato questionari alle imprese a nome di cui era stata presentata la denuncia, onde consentire a ciascuna di esse di comprovare il pregiudizio recatole dalle importazioni in dumping di fertilizzanti NPK provenienti dai paesi citati nella denuncia. La Commissione ha proceduto ad un esame approfondito delle imprese che hanno rinviato i questionari debitamente compilati e la cui produzione rappresenta complessivamente l'industria comunitaria.
Tutti gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto, e tutti hanno chiesto e ottenuto audizioni. Anche il ricorrente ha chiesto e ottenuto di essere sentito dalla Commissione.
La Commissione ha verificato le informazioni ricevute nella misura ritenuta necessaria ai fini dell'accertamento preliminare ed ha svolto inchieste in loco presso le seguenti imprese CEE, la cui produzione di fertilizzanti NPK rappresenta oltre il 50 % della produzione comunitaria totale (le altre imprese ricorrenti non hanno risposto al questionario della Commissione oppure costituivano, singolarmente, una proporzione estremamente modesta della produzione comunitaria):
- Superfos Fertilizers A/S, Danimarca,
- Badische Anilin und Soda Fabrik, Repubblica federale di Germania,
- Ruhrstickstoff AG, Repubblica federale di Germania,
- Norsk Hydro Azote, Francia,
- Agrimonte, SpA, Italia,
- Sociedad Anónima Cros, Spagna,
- Empresa Nacional de Fertilizantes, SA, Spagna,
- Imperial Chemical Industries Ltd, Regno Unito,
- Kemira INCE Ltd, Regno Unito,
- Hydro fertilizers Ltd, Regno Unito.
Durante l'inchiesta, la Commissione ha effettuato visite presso altre imprese CEE che avevano rinviato il questionario. Tuttavia, non si è potuto tener conto della maggior parte dei dati contenuti in detti questionari, poiché le imprese in questione non avevano fornito elementi di prova accettabili durante le visite in loco.
Il periodo dell'inchiesta comprendeva tutto il 1988 e i primi due mesi del 1989. Onde determinare se l'industria comunitaria stia subendo un grave pregiudizio, si sono esaminate le tendenze dei fattori economici pertinenti nel periodo 1985-1989 (febbraio).
Data la complessità delle procedure, in particolare le difficoltà incontrate dalla Commissione per ottenere i dati necessari da alcune parti interessate, l'inchiesta si è prolungata oltre il normale periodo di un anno.
B. PREGIUDIZIO (8) Al fine di determinare se le presunte importazioni in dumping causino grave pregiudizio all'industria comunitaria, la Commissione ha preso in considerazione i seguenti elementi:
(a) Volume, quota di mercato e prezzo delle importazioni (i) Volume (9) Le presunte importazioni in dumping nella Comunità di fertilizzanti NPK originari dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Iugoslavia hanno subito la seguente evoluzione:
Ungheria: 90 877 t nel 1985, 76 957 t nel 1988 e 15 124 t nei primi due mesi del 1989; Polonia: 11 791 t nel 1985, 34 065 t nel 1988 e 10 310 t nei primi due mesi del 1989; Romania: 61 655 t nel 1985, 20 408 t nel 1988, nessuna importazione nei primi due mesi del 1989; Iugoslavia: 129 324 t nel 1985, 261 395 t nel 1988 e 109 509 t nei primi due mesi del 1989.
Tuttavia, va sottolineato che i dati relativi ai primi due mesi del 1989 non possono rappresentare adeguatamente, presi singolarmente, i risultati commerciali di un anno intero date le fluttuazioni stagionali a cui è soggetto il commercio dei fertilizzanti.
(ii) Consumo e quota di mercato (10) Il consumo totale annuale della CEE per il prodotto interessato è calato da 14 734 000 t nel 1985 a 13 443 000 t nel 1988 (- 8,7 %).
La quota di mercato degli esportatori interessati ha subito la seguente evoluzione: esportatori ungheresi: 0,6 % nel 1985 e 0,58 % nel 1988; esportatori polacchi: 0,08 % nel 1985 e 0,25 % nel 1988; esportatori rumeni: 0,42 % nel 1985 e 0,15 % nel 1988; esportatori iugoslavi: 0,88 % nel 1985 e 1,94 % nel 1988.
(iii) Prezzi (11) Dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che, durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi delle importazioni in dumping erano, in media ponderata, inferiori del 20 % circa a quelli dei produttori comunitari.
(b) Effetti sull'industria comunitaria (i) Produzione comunitaria (12) La produzione dei fabbricanti comunitari del settore è calata da 8 226 295 t nel 1985 a 7 534 456 t nel 1988 (gennaio e febbraio 1989: 1 532 204 t), il che corrisponde ad una diminuzione dell'8,9 % circa.
(ii) Vendite (13) Le vendite dei produttori comunitari interessati sono aumentate da 5 446 258 t nel 1985 a 5 858 928 t nel 1988 (gennaio e febbraio 1989: 918 693 t), per un incremento del 7,5 %.
(iii) Capacità di produzione e sfruttamento del potenziale (14) La capacità di produzione annuale è scesa da 9 921 000 t nel 1985 a 8 242 000 t nel 1988, mentre il tasso di sfruttamento del potenziale è passato dall'82,9 % nel 1985 all'85,9 % nel 1988.
(iv) Prezzi (15) In genere, i prezzi di vendita dei produttori comunitari sono calati dal 1985 al 1987 e nuovamente aumentati, salvo rare eccezioni, nel 1988 fino al termine del periodo dell'inchiesta (28 febbraio 1989). Il calo generalizzato dei prezzi dal 1985 alla fine del periodo dell'inchiesta è stato, in media ponderata, del 21 % circa.
(v) Utili (16) Per quanto riguarda la redditività, si è riscontrato che mentre alcuni produttori comunitari hanno subito gravi perdite nel periodo dell'inchiesta, altri hanno realizzato ragionevoli profitti.
(c) Conclusione in merito al pregiudizio (17) Tenendo conto di tutti i fattori economici pertinenti già citati, e in particolare del volume e dei prezzi dei prodotti importati e dell'andamento della produzione comunitaria, la Commissione ha concluso che esistono alcune indicazioni relative al pregiudizio subito dai produttori comunitari.
C. CAUSA DEL PREGIUDIZIO (18) Visti i volumi delle importazioni provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla Romania, di cui al considerando (8), e le quote di mercato comunitario rappresentate da questi quantitativi, di cui al considerando (9), la Commissione ha concluso che, pur essendo state effettuate a prezzi di dumping, queste importazioni avevano contribuito, eventualmente, al pregiudizio soltanto in misura minima o comunque non tale da causare di per sé un grave pregiudizio, e pertanto non devevano essere cumulate fra di esse o con altre esportazioni per determinare la causa del pregiudizio.
Di conseguenza, la Commissione ha cercato di accertare se il pregiudizio, nella misura in cui poteva essere considerato grave, potesse essere stato causato dalle importazioni dalla Iugoslavia e fattori diversi dalle importazioni in dumping oggetto della denuncia.
A tale riguardo, si è riscontrato che la maggior parte delle difficoltà economiche incontrate dai produttori comunitari erano causate dai problemi strutturali a cui i produttori di fertilizzanti NPK hanno dovuto far fronte, non soltanto nella CEE, ma anche a livello mondiale. In effetti, negli ultimi anni la domanda di mercato del prodotto in questione è diminuita per vari motivi, come confermano i dati di cui al considerando (9) relativi all'andamento del consumo comunitario.
Il calo del consumo ha dato luogo a problemi di sovracapacità, che hanno costretto i produttori comunitari a ridurre notevolmente la loro produzione. Ciò ha inoltre provocato un considerevole ribasso dei prezzi a livello mondiale, con una conseguente diminuzione dei prezzi dei prodotti venduti nella Comunità tra il 1985 e il 1988. Questa contrazione è stata pari al 21 % per quanto riguarda i fertilizzanti NPK prodotti dalle imprese comunitarie, al 24 % per le importazioni dalla Iugoslavia e al 22 % per le altre importazioni.
La contrazione della domanda del prodotto in questione ha inoltre reso urgente e necessaria la ristrutturazione e la razionalizzazione degli impianti di produzione dei produttori comunitari. Alcuni di essi hanno reagito più rapidamente degli altri, il che spiega l'incremento delle loro vendite ed il miglioramento dello sfruttamento del loro potenziale [vedi considerando (12) e (13)].
Si sono inoltre esaminati il volume e il prezzo delle importazioni provenienti da paesi non oggetto dell'inchiesta, riscontrando che esse sono passate da 785 951 t nel 1985 a 893 818 t nel 1988 (gennaio e febbraio 1989: 264 840 t). Nel periodo dell'inchiesta, dette importazioni corrispondevano al 69 % delle importazioni globali nella Comunità, contro il 31 % per le importazioni dai paesi oggetto dell'inchiesta.
Per quanto riguarda i prezzi dei fertilizzanti NPK importati da paesi non oggetto dell'inchiesta, essi sono calati del 22 % tra il 1985 e il 1988 [vedi considerando (19)]; ciò ha fatto ulteriormente diminuire le vendite dei produttori CEE, dato il volume considerevole delle importazioni in questione. Inoltre, nell'esaminare i prezzi di alcuni di questi paesi, la Commissione ha stabilito che, nel periodo dell'inchiesta, sono avvenute notevoli sottoquotazioni, che vanno dal 5,19 % al 16,23 %, rispetto al prezzo del prodotto simile nella Comunità.
In considerazione di quanto precede, la Commissione è giunta alle seguenti conclusioni:
- il contributo delle importazioni in dumping dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla Romania al pregiudizio subito dall'industria CEE può essere considerato minimo;
- le importazioni in dumping dalla Iugoslavia, prese separatamente, non hanno causato grave pregiudizio all'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88, dato il volume di queste importazioni, il volume e il prezzo delle altre importazioni nella Comunità e il calo del consumo del prodotto interessato sul mercato CEE durante il periodo dell'inchiesta.
D. DUMPING (24) In considerazione di quanto precede, e nonostante la denuncia relativa all'esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta, la Commissione non ritiene necessario prolungare ulteriormente l'inchiesta sul dumping riguardo alle importazioni in questione.
E. RITIRO DELLA DENUNCIA (25) Essendo stato informato dalla Commissione delle summenzionate risultanze, il ricorrente ha deciso di ritirare la denuncia per i seguenti motivi:
- i nuovi sviluppi sui mercati per quanto riguarda le imprese con sede in Ungheria, Polonia e Romania;
- per quanto riguarda le imprese con sede in Iugoslavia, la necessità di un'impostazione non discriminatoria, malgrado la concentrazione delle esportazioni sul mercato tedesco.
F. CONCLUSIONE
Considerando quanto precede, è opportuno chiudere la procedura senza istituire misure di protezione. Naturalmente, ciò non preclude la possibilità di avviare una nuova inchiesta qualora venisse presentata una nuova denuncia che comprovi le mutate circostanze, DECIDE:
Art. unico
È chiusa la procedura antidumping relativa ai fertilizzanti NPK, di cui ai codici NC 3105 20 10 e 3105 20 90, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Iugoslavia.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1990. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente