DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 luglio 1990 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1988/1989 (94/898/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna1 è garantita, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero;
considerando che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1988/1989,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 1988/1989.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. DE MICHELIS