DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 1990 che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di tessuti detti «denim» originari della Turchia, dell'Indonesia, di Hong Kong e di Macao (90/421/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previe consultazioni in seno al comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 2423/88;
A. PROCEDURA1 Nel gennaio 1989, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata da Eurocoton, il comitato delle industrie del cotone e delle fibre connesse della CEE, a nome di produttori di tessuti detti «denim» la cui produzione collettiva costituisce, secondo la denuncia, la maggior parte della produzione comunitaria di questo prodotto. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni del prodotto in questione originario della Turchia, dell'Indonesia, di Hong Kong e di Macao, nonché al grave pregiudizio che ne deriva, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura antidumping. Di conseguenza, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping ed ha iniziato un'inchiesta relativa alle importazioni di tessuti «denim» originari della Turchia, dell'Indonesia, di Hong Kong e di Macao.
La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori ed i produttori comunitari ricorrenti, e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
La maggior parte dei produttori comunitari ed alcuni degli esportatori e degli importatori notoriamente interessati hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Un certo numero di queste società ha inoltre chiesto ed ottenuto un'audizione.
Non sono invece pervenute osservazioni degli utilizzatori finali o degli altri acquirenti comunitari del prodotto.
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una valutazione dei fatti ed ha effettuato inchieste in loco presso le seguenti società: a) produttori comunitari:
- UCO, Gent,
- Bonduel SA, Roncq,
- Lauffenmûhle GmbH & Co., Waldshut,
- Atlantic Mills Ltd, Longford,
- Smith & Nephew Textiles Ltd, Coine, Lancashire,
- Hellenic Fabrics, Salonicco,
- Leglertex, Ponte San Pietro,
- Montebello SpA, Montebello,
- José Royo SA, Valencia,
- Textiles y Confecciones Europeas SA, Valencia; b) esportatori - PT Bintang Agung, Giacarta, Indonesia,
- PT South Textile Mills, Giacarta, Indonesia,
- PT Tyfountex, Solo, Indonesia,
- Aldwick Textile Exporters Co., Hong Kong,
- Merit Garment Co., Hong Kong,
- Mou Fung Limited, Hong Kong,
- Nanyang Cotton Mill Limited, Hong Kong,
- Novel Textiles Ltd, Macao,
- Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri TAS/Exsa Exports Sanayi, Adana, Turchia,
- Orta Anadolu Ticaret ne Sanayi Isletmesi TAS, Kayseari - Narin Pazariama Ithalat ve Ihracat AS.
L'inchiesta riguardava il periodo 1o gennaio 1988-31 dicembre 1988.
B. PRODOTTO IN OGGETTO E PRODOTTO SIMILE (6) La presente procedura riguarda le importazioni di tessuti di cotone detti «denim» contenenti, in peso, almeno l'85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, e i tessuti di cotone detti «denim» contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2, di cui ai codici NC 5209 42 00 e 5211 42 00.
Ai sensi delle summenzionate sottovoci, per tessuti detti «denim» si intendono i tessuti ad armatura saia, il cui rapporto di armatura non supera 4, compresa la saia spezzata a raso di 4, ad effetto di ordito, i cui fili di ordito sono tinti di blu mentre quelli della trama sono greggi, imbianchiti, tinti di grigio o colorati di blu più chiaro dei fili di ordito.
Per una adeguata comparabilità tra i vari tipi di «denim», la Commissione ha ritenuto appropriato servirsi di una classificazione internazionalmente accettata, basata sul peso per larda quadrata, procedendo come segue:
1.2 // - «denim» pesante // più di 13 once/yard2, // - «denim» di peso medio // tra 10 e 12,9 once/yard2, // - «denim» leggero // fino a 9,99 once/yard2.
La Commissione ha ritenuto che date le similitudini a livello di processo di fabbricazione e di caratteristiche fisiche, a cui si aggiungono una applicazione e un'utilizzazione finale praticamente identiche, si potesse concludere che, ai fini della procedura, tutti i pesi e i tipi di tessuti «denim» di cui al presente considerando e a quello precedente sono identici o sufficientemente simili da poter essere considerati un'unica categoria di prodotto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
A tale riguardo, tutti gli esportatori interessati hanno venduto tessuti dello stesso peso o degli stessi pesi e della stessa qualità, sia sul mercato interno sia per l'esportazione nella Comunità. Pertanto, per calcolare il dumping è stato possibile confrontare il valore normale e i prezzi all'esportazione per prodotti identici. Parimenti, dato che l'industria comunitaria ha prodotto tessuti di tutti e tre i pesi, è stato possibile confrontare i prezzi di questi ultimi con i prezzi del prodotto esportato dello stesso peso.
C. DUMPING a) Valore normale (8) Per il prodotto venduto in quantità sufficiente, nel corso di normali transazioni commerciali, sui quattro mercati nazionali interessati, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi interni delle società che hanno esportato nella Comunità e che hanno collaborato all'inchiesta. Nel caso della Turchia, data la sua situazione inflazionistica, i valori normali sono stati determinati su base mensile.
Il valore normale è stato calcolato per tipo di prodotto. A questo proposito, la Commissione ha considerato i diversi pesi per larda quadrata di cui al considerando 7 nonché, se del caso, le varie larghezze del tessuto.
Per tutte le società interessate, tranne una, nel determinare il valore normale si sono riscontrate vendite sufficientemente redditizie sui rispettivi mercati nazionali.
Nel caso di un esportatore di Hong Kong, una società commerciale che non fabbricava il prodotto interessato e le cui vendite sul mercato interno sono state effettuate in perdita per tutto il periodo oggetto dell'inchiesta, il valore normale è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi interni degli altri esportatori di Hong Kong per le vendite di tipi di tessuto simili al prodotto in questione. b) Prezzi all'esportazione (9) In tutti i casi, i prezzi all'esportazione sono stati applicati a importatori indipendenti nella Comunità, e pertanto sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto esportato nella Comunità. c) Confronto (10) Il valore normale per ciascun tipo di prodotto è stato confrontato, transazione per transazione, con i prezzi all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente allo stadio franco fabbrica. La Commissione ha tenuto conto di tutte le differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, a norma dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, riguardanti le caratteristiche fisiche e le condizioni e modalità di vendita, ogni qualvolta si è potuta dimostrare in modo soddisfacente l'esistenza di un legame diretto tra queste differenze e le vendite in questione. Ciò è avvenuto per le differenze a livello di condizioni di credito, garanzie, commissioni, retribuzioni dei venditori, spese di imballaggio, trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori.
I ricorrenti hanno proposto di limitare il raffronto ai tessuti più pesanti che, a loro parere, sono i più rappresentativi. La Commissione, tuttavia, ha ritenuto che, essendo possibile il confronto per tutte le categorie del prodotto simile, non era opportuno discostarsi dalla prassi normale in questo settore. Comunque sia, il 95 % circa di tutte le esportazioni registrate per le società interessate si compone di tessuti del tipo più pesante, ed ha pertanto la massima incidenza sui calcoli. d) Margine di dumping (11) Il margine di dumping calcolato per ciascun esportatore è pari alla differenza tra il valore normale e il prezzo all'esportazione nella Comunità, debitamente adeguato. La media ponderata dei margini di dumping per ciascuno degli esportatori interessati, espressa in percentuale dei valori totali cif, è la seguente:
1.2 // a) Turchia // // - Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri TAS/Exsa Exports Sanayi, Adana: // 6,5 % // - Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi, Isletmesi TAS, Istanbul: // 7,8 % // b) Indonesia // // - PT Bintang Agung, Giacarta: // 2,1 % // - PT Tyfountex, Solo: // 3,4 % // c) Hong Kong // // - Merit Garment Co., Hong Kong // 18,7 % // - Aldwick Textile Exporter Co., Hong Kong // 11,4 % Per le altre società oggetto dell'inchiesta sono stati riscontrati margini di dumping nulli o minimi (comunque sia, inferiori all'1,0 %).
D. PREGIUDIZIO a) Cumulo (12) La Commissione ha valutato il pregiudizio basandosi sull'impatto delle vendite totali del prodotto nelle Comunità di tutte le società esportatrici per le quali si è accertato un livello di dumping superiore a quello minimo. b) Volume e prezzo delle importazioni (13) Si è stabilito che le importazioni di tessuti «denim» delle società turche, indonesiane e di Hong Kong sono state pari a 5 538 t nel 1986, a 7 956 t nel 1987 e a 3 803 t nel 1988.
La quota di mercato comunitario corrispondente è del 3,1 % nel 1986, del 4,4 % nel 1987 e del 2,8 % nel 1988. La diminuzione della quota di mercato tra il 1987 e il 1988 è avvenuta in concomitanza con un calo del consumo nella Comunità di oltre il 26 %.
La Commissione ha accertato che, durante il periodo oggetto dell'inchiesta, i prezzi dei tessuti «denim» nella Comunità sono diminuiti del 20-30 % mentre, in media, i prezzi delle società oggetto dell'inchiesta sono calati del 2,9 %. Pur avendo riscontrato singole sottoquotazioni per tutti gli esportatori oggetto dell'inchiesta, non è stato possibile stabilire con precisione un quadro generale delle sottoquotazioni, che pertanto sono state esaminate confrontando, allo stesso livello commerciale (soprattutto le vendite ai produttori di indumenti), i prezzi dei produttori comunitari con quelli del prodotto importato nella stessa categoria di peso. c) Posizione dell'industria comunitaria (15) Dai dati disponibili risulta che la produzione CEE, pari a 120 000 t nel 1987, è calata a 105 000 t nel 1988 (- 12,5 %). Nello stesso periodo, si sono registrate una diminuzione paragonabile dello sfruttamento del potenziale e una tendenza analoga per le vendite dei produttori comunitari nella Comunità, scese da 106 400 t nel 1987 a 94 200 t nel 1988.
Anche il consumo nella Comunità è diminuito tra il 1987 e il 1988, passando da 180 000 a 134 000 t. Dato il volume delle vendite dei produttori comunitari, questo calo di oltre il 26 % ha portato la loro quota di mercato dal 59 % nel 1987 al 70 % nel 1988.
Vista la forte contrazione del consumo, la riduzione del volume prodotto non è bastata ad impedire che i produttori CEE accumulassero scorte sempre più ingenti sino agli inizi del 1988, provocando un incremento globale dell'offerta rispetto alla domanda sul mercato comunitario e quindi un notevole calo dei prezzi che, durante il periodo di riferimento, è stato del 20-30 %, secondo la tendenza generale del mercato di cui al considerando 14.
Nel 1988, si è riscontrata una forte diminuzione della redditività per tutti i produttori comunitari, alcuni dei quali hanno subito perdite per quanto riguarda le vendite del prodotto in questione. In media ponderata, il margine di utile dei produttori comunitari interessati è diminuito dal 10,2 % nel 1987 ad una perdita del 5,1 % nel 1988.
Di conseguenza, la Commissione ritiene che esistano indicazioni riguardo al pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il periodo di riferimento. Tuttavia, date le conclusioni della Commissione sul nesso causale tra dumping e pregiudizio, non si è ritenuto opportuno decidere in merito all'esistenza di un grave pregiudizio.
E. ALTRI FATTORI ECONOMICI PERTINENTI E CAUSA DEL PREGIUDIZIO (19) Avendo accertato che l'industria comunitaria aveva subito un grave pregiudizio, la Commissione ha cercato di stabilire se tale pregiudizio fosse dovuto al dumping o ad altri fattori economici pertinenti.
A tal fine, si è tenuto conto del livello e del prezzo delle importazioni provenienti da paesi non oggetto dell'inchiesta nonché delle importazioni non in dumping. Pur essendo diminuite tra il 1987 e il 1988, queste importazioni hanno conservato una quota di mercato comunitario del 2,64 % circa. Si è altresì riscontrato che ingenti quantitativi di queste importazioni sono stati venduti sul mercato comunitario, a prezzi inferiori a quelli dei produttori comunitari per lo stesso tipo di prodotto e, in alcuni casi, ai prezzi del prodotto importato dai paesi oggetto dell'inchiesta: si è pertanto stabilita l'esistenza di pratiche di dumping.
Si è inoltre esaminato l'andamento della domanda nella Comunità per il prodotto in oggetto, riscontrando una diminuzione del 26 % circa tra il 1987 e il 1988. Questa notevole contrazione della domanda, che ha superato in percentuale il calo della produzione dell'industria comunitaria nello stesso periodo, ha provocato un aumento delle scorte ed una contrazione dei prezzi.
Tra il 1987 e il periodo dell'inchiesta, inoltre, si è riscontrato un forte calo anche per quanto riguarda i quantitativi esportati dalle società che hanno praticato il dumping sul prodotto in questione nella Comunità; nonostante il minore consumo nella Comunità in questo periodo (- 26 % circa), la diminuzione delle importazioni ha fatto sì che la quota di mercato delle società esportatrici scendesse dal 4,4 % al 2,8 %. Per contro, le perdite sulle vendite dei produttori comunitari sono state, in percentuale, nettamente più contenute e, dato il minore livello di consumo del 1988, la loro quota di mercato è aumentata, nello stesso periodo, dell'11 % circa.
In materia di prezzi, pur avendo registrato alcune sottoquotazioni per le importazioni in questione, non si è delineata chiaramente nessuna tendenza in un periodo che, considerando il calo della domanda nel 1988, è stato caratterizzato da un mercato altamente competitivo a livello di prezzi. In media, infatti, i prezzi delle 4 società esportatrici interessate sono calati, in questo periodo, del 2,9 % contro una diminuzione del 20-30 % per l'intera Comunità. Dato che il calo relativamente moderato dei prezzi delle società in questione potrebbe essere stato calcolato su una base inferiore a quella dei produttori comunitari, in considerazione della quota di mercato perduta per i prodotti importati, questo può aver fortemente ridotto e, in molti casi, eliminato qualsiasi sottoquotazione esistente in precedenza per queste importazioni.
Si è inoltre stabilito che il volume totale delle importazioni in dumping del prodotto originario dei paesi interessati comprendeva una percentuale estremamente modesta del consumo comunitario globale durante il periodo di riferimento, e che queste importazioni sono avvenute quasi esclusivamente alla fine di detto periodo, a causa del sistema di licenze specifiche per ciascuno di questi paesi; pertanto, tali importazioni hanno avuto, durante questo periodo, un'incidenza minima o nulla sui prezzi dei produttori comunitari.
Parimenti, nell'esaminare i fattori da tener presenti per valutare se le importazioni in dumping abbiano provocato un grave pregiudizio all'industria comunitaria a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88, si è considerata l'assenza di incremento significativo del volume totale delle importazioni dalle società interessate, sia in termini assoluti sia rispetto al consumo nella Comunità. Per ciascuna delle società, infatti, il volume e la quota di mercato erano diminuiti nel periodo dell'inchiesta, mentre la quota di mercato delle importazioni di tutti gli esportatori che hanno praticato il dumping è stata, nello stesso periodo, solo del 2,8 %. Inoltre, non si sono riscontrate sottoquotazioni significative nel confrontare i prezzi delle società interessate con quelli applicati dai produttori ricorrenti per i prodotti simili nella Comunità.
Per quanto riguarda i fattori che esulano dalle importazioni in dumping, si è tenuto conto del volume e del prezzo delle importazioni non in dumping e delle importazioni provenienti da paesi diversi da quelli oggetto della procedura, nonché dell'elemento più importante, vale a dire il forte calo della domanda per il prodotto in questione durante il periodo di riferimento.
In considerazione di quanto precede, si è pertanto concluso che qualsiasi pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il periodo di riferimento, causato dalle importazioni in dumping di tessuti «denim» originari dei paesi interessati, non poteva, preso singolarmente, essere considerato grave.
F. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA (27) I ricorrenti e le altre parti interessate, informati in merito agli elementi e alle considerazioni fondamentali in base ai quali la Commissione intendeva chiudere la procedura, hanno comunicato le loro osservazioni, che verranno esaminate in modo approfondito dai servizi della Commissione.
Le osservazioni inviate comprendevano un'analisi comparativa dei costi di produzione nei paesi esportatori e nella Comunità. Tuttavia, detta analisi non è stata considerata molto pertinente per quanto riguarda le conclusioni della Commissione relative alla causa del pregiudizio, e pertanto non si è giudicato opportuno modificare la decisione basata su dette conclusioni. A questo stadio, inoltre, i ricorrenti hanno contestato i dati della Commissione relativi al consumo nella Comunità e si sono referiti ai dati sul consumo di indumenti di «denim» nella Comunità, vale a dire i prodotti per la cui fabbricazione viene utilizzato questo tipo di tessuto. Nondimeno, non si è ritenuto che questo fosse un criterio valido per definire il consumo di tessuti «denim». Secondo la Commissione, pertanto, i dati forniti dai ricorrenti non giustificavano una modifica né dei dati della Commissione né delle sue conclusioni in merito al consumo, nella Comunità, del prodotto oggetto della procedura.
Per quanto riguarda la causa del pregiudizio, i ricorrenti hanno sostenuto che, data la sensibilità in materia di prezzi del mercato di questo prodotto nella Comunità, anche un volume poco ingente di importazioni in dumping avrebbe potuto arrecare un grave pregiudizio all'industria comunitaria.
Sempre in questo contesto, i ricorrenti hanno sostenuto che i prezzi bassi praticati dalle società esportatrici hanno fatto diminuire la domanda degli acquirenti di tessuto «denim», i quali, in previsione di un ulteriore ribasso dei prezzi, hanno sospeso gli acquisti e si sono serviti delle scorte disponibili. La Commissione, tuttavia, ha ritenuto che questo calo dei prezzi fosse dovuto soprattutto alla contrazione generale della domanda nel periodo oggetto dell'inchiesta, adducendo a sostegno della sua tesi il fatto che i prezzi delle società esportatrici sono rimasti relativamente stabili in questo periodo a seguito della perdita da esse registrata a livello di quota di mercato e del fatto che, nei precedenti periodi di forte aumento della domanda, i produttori della Comunità avevano venduto a prezzi nettamente superiori a quelli dei prodotti importati.
In base agli elementi di prova disponibili, pertanto, la Commissione ha concluso che il volume e il prezzo delle importazioni non in dumping e la diminuzione della domanda nella Comunità durante il periodo di riferimento avevano provocato un grave pregiudizio all'industria comunitaria, mentre non si poteva imputare nessun pregiudizio al modesto volume delle importazioni in dumping, malgrado i loro prezzi relativamente bassi.
I ricorrenti hanno inoltre menzionato la minaccia di pregiudizio proveniente dalle importazioni di «denim» dai paesi oggetto della procedura. In realtà, si è trattato soltanto di un preteso incremento della capacità produttiva degli esportatori turchi che, si sosteneva, era ormai pari a metà della capacità complessiva di tutti i produttori comunitari. La Commissione, però, non ha potuto accettare questa affermazione e, considerata la quota di mercato estremamente modesta detenuta dagli esportatori turchi durante il periodo di riferimento rispetto al preteso incremento della capacità, ha ritenuto inopportuno prolungare, a questo stadio, l'inchiesta per esaminare la situazione in modo più approfondito.
Di conseguenza, la procedura relativa alle importazioni di tessuti «denim» originari della Turchia, dell'Indonesia, di Hong Kong e di Macao dovrebbe essere conclusa senza che vengano adottate misure,
DECIDE:
Art. unico
È conclusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di tessuti «denim», di cui ai codici NC 5209 42 00 e 5211 42 00, originari della Turchia, dell'Indonesia, di Hong Kong e di Macao.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1990. Per la Commissione Jean DONDELINGER Membro della Commissione