DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 1990 relativa alla chiusura della procedura di riesame delle misure antidumping nei confronti delle importazioni di carbonato di sodio denso originario degli Stati Uniti d'America (90/507/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 14, previe consultazioni in seno al comitato consultivo a norma di detto regolamento,
I. PROCEDURA1 Con il regolamento (CEE) n. 550/832, dell'8 marzo 1983, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni di carbonato di sodio ad alta densità originario degli Stati Uniti d'America. Il dazio non è stato applicato tuttavia al carbonato di sodio ad alta densità esportato dalle società Allied Corporation (attualmente denominata General Chemical Corporation), FMC, Stauffer Chemical Company e Texas Gulf Chemicals Company che, al momento dell'istituzione del dazio, hanno offerto impegni sui prezzi ritenuti accettabili.
Nell'aprile 19843, la Commissione, avendo ricevuto una domanda di riesame da parte del Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) basata su elementi di prova relativi a nuove pratiche di dumping tali da arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, ha riaperto la procedura antidumping nei confronti di dette importazioni di carbonato di sodio.
Con il regolamento (CEE) n. 3337/84, del 29 novembre 19844, il Consiglio ha modificato il regolamento iniziale. Il nuovo dazio antidumping istituito sulle importazioni di carbonato di sodio ad alta densità originario degli Stati Uniti d'America non si applica tuttavia al prodotto esportato dalla Allied Chemical Corporation (attualmente denominata General Chemical Corporation) e della Texas Gulf Chemicals Company che hanno nuovamente offerto impegni sui prezzi ritenuti accettabili5.
Nel 1988 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle misure suddette presentata da alcuni produttori e/o esportatori americani, nonché dal Comitato permanente delle industrie del vetro della Comunità economica europea per conto dell'industria comunitaria del vetro. Le parti in questione affermano che gli esportatori americani non praticano più prezzi di dumping e che pertanto le importazioni dei prodotti americani non sono più causa di pregiudizio sostanziale per l'industria comunitaria. Le misure prese nel 1984 dovrebbero pertanto essere abolite oppure modificate.
Avendo deciso, previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare un riesame, la Commissione ha avviato un'inchiesta in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Dato che, inoltre, la Commissione ha motivo di ritenere che i motivi addotti da alcuni esportatori americani valgano anche per gli altri produttori/esportatori americani la procedura di riesame è estesa a tutti i produttori/esportatori americani1.
La Commissione ha debitamente informato gli esportatori, i produttori comunitari, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati e ha offerto alle parti interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.
I produttori comunitari, gli esportatori e alcuni importatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.
Alcuni esportatori e numerosi importatori e utilizzatori di carbonato di sodio hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti.
Numerosi esportatori e produttori comunitari hanno chiesto e ottenuto di essere informati in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva formulare la proposta al Consiglio.
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio e della minaccia di pregiudizio e ha effettuato controlli presso le sedi delle seguenti società.
- Produttori comunitari - Solvay, Belgio - Solvay, Francia - Rhône-Poulenc, Francia - Solvay, Italia - Chemische Fabrik Kalk, Repubblica federale di Germania - Matthes & Weber, Repubblica federale di Germania - Deutsche Solvay, Repubblica federale di Germania - Akzo, Paesi Bassi - ICI, Regno Unito - Solvay, Spagna - Soda Povoa, Portogallo - Importatori comunitari - General Chemical Ltd, Regno Unito - Saint-Gobain, Francia - BSN, Francia - Durand, Francia - Produttori/esportatori degli Stati Uniti d'America - General Chemical Corporation, New Jersey - Texas Gulf Inc., North Carolina - Kerr McGee Corporation, Oklahoma - FMC Wyoming Corporation, Pennsylvania - Stauffer Chemical Company, Connecticut - Tenneco Minerals Company, Colorado (11) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1o dicembre 1987 e il 28 febbraio 1989.
Data la complessità del caso la procedura di riesame non ha potuto essere conclusa entro il termine fissato nell'articolo 7, paragrafo 9, lettera (a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 ed era ancora in corso al momento della scadenza del periodo di cinque anni previsto all'articolo 15, paragrafo 1. La Commissione ha pubblicato un avviso in conformità dell'articolo 15, paragrafo 42.
II. PRODOTTO 1. Descrizione del prodotto (13) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è il carbonato di sodio ad alta densità, detto anche carbonato di sodio, avente peso specifico superiore a 0,700 kg per decimetro cubo, formato da grani il cui diametro è compreso tra 0,25 e 0,60 mm, di cui al codice NC ex 2836 20 00.
2. Prodotto simile (14) La Commissione ha accertato che il carbonato di sodio prodotto nella Comunità e quello esportato dagli Stati Uniti erano prodotti simili rispetto alle principali caratteristiche fisiche e tecniche.
III. DUMPING 1. Valore normale (15) In linea di massima il valore normale è stato calcolato mensilmente in base ai prezzi applicati sul mercato interno dai produttori americani che hanno esportato nella Comunità e che hanno presentato sufficienti elementi di prova. La Commissione ha effettuato il calcolo in base al prezzo pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali, escludendo tutte le vendite a prezzi inferiori al costo di produzione. Nonostante il rilevante volume delle vendite in perdita, le vendite del prodotto simile effettuate dagli esportatori sul mercato interno rappresentavano il 30 % circa del totale, una percentuale nettamente superiore al limite minimo del 5 % delle esportazioni nella Comunità utilizzato dalla Commissione in casi precedenti.
Per individuare le vendite in perdita la Commissione ha stabilito per ciascuna società un costo di produzione relativo al periodo di esportazione in questione. Il calcolo è stato effettuato in base ai costi complessivi, fissi e variabili, inerenti ai materiali e alla fabbricazione nel paese d'origine, ai quali sono state aggiunte le spese generali, amministrative e di vendita. Dal costo di produzione sono stati dedotti i costi diretti identificabili, e non i prezzi di vendita, dei sottoprodotti derivanti dalla fabbricazione della soda ad alta densità.
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ai fini del calcolo del valore normale, non sono state prese in considerazione le vendite sul mercato interno effettuate a prezzi inferiori al costo di produzione determinato.
2. Prezzo all'esportazione (18) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione verso la Comunità.
Quando le esportazioni erano destinate a filiali nella Comunità i prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi ai quali il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente. Tali prezzi sono stati debitamente adeguati per tener conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, in particolare del costo di magazzino, nonché di un margine di utile del 3 %, calcolato in funzione del margine realizzato dagli importatori indipendenti del prodotto in questione.
Dai prezzi all'esportazione sono stati dedotti i costi derivanti dagli scarti non riutilizzabili dovuti alle successive operazioni di carico e di scarico delle partite esportate. Quando i produttori non hanno presentato elementi di prova relativi a tali costi, il prezzo netto franco fabbrica dei prodotti esportati è stato stabilito deducendo dai prezzi di vendita una percentuale ritenuta ragionevole alla luce dei dati verificati presso i produttori che hanno fornito prove sufficienti.
La Commissione ha ritenuto opportuno adeguare alcuni dati comunicati dai produttori americani che hanno effettuato esportazioni sporadiche, in particolare riguardo ai costi in materia di trasporti, assicurazione, commissioni e tassi d'interesse, in funzione delle cifre verificate relative alle esportazioni effettuate con regolarità. Tali costi, basati su un'unica vendita, risultavano infatti eccezionalmente bassi.
3. Confronto (21) Nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, effettuato prendendo in esame le singole transazioni, la Commissione ha tenuto debitamente conto, secondo le circostanze e in presenza di sufficienti elementi di prova, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Gli adeguamenti riguardavano essenzialmente le condizioni di pagamento e di fornitura, nonché i costi di trasporto e di assicurazione. Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica.
4. Margine (22) Dal confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione relativi al periodo dicembre 1987 - febbraio 1989 risulta che le importazioni provenienti dagli Stati Uniti nel caso delle quattro società che hanno esportato nella Comunità sono oggetto di pratiche di dumping i cui margini medi ponderati, in base al prezzo franco frontiera comunitaria, sono pari a:
- General Chemical Corporation: 2,9 % - Texas Gulf Inc.: 12,8 % - FMC Wyoming Corporation: 9,8 % - Kerr McGee Corporation: 11,9 % IV. PREGIUDIZIO (23) La Commissione doveva stabilire se la scadenza delle misure antidumping in vigore poteva provocare un nuovo pregiudizio.
1. Situazione attuale (24 Dopo l'entrata in vigore dei dazi antidumping le esportazioni nella Comunità dei prodotti in esame originari degli Stati Uniti rimangono contenute. La quota di mercato, che aveva raggiunto il 3,2 % nel 1983, è successivamente scesa all'1,4 % e non ha subito ulteriori variazioni.
Tra il 1982 e il 1989 il consumo comunitario di carbonato di sodio è lievemente aumentato, passando da 3,55 milioni di tonnellate a 4 milioni di tonnellate circa.
La Commissione ha accertato che nel periodo dell'inchiesta i prezzi dei prodotti importati erano in media inferiori del 6 % a quelli applicati dall'industria comunitaria. Dato il volume limitato delle importazioni la sottoquotazione non ha inciso in misura sensibile sul livello generale dei prezzi. (27) In seguito al miglioramento della situazione finanziaria l'industria comunitaria ottiene globalmente risultati soddisfacenti. Il risanamento finanziario è dovuto in parte all'effetto dei processi di ristrutturazione che hanno permesso di mantenere elevati indici di utilizzazione degli impianti e all'incidenza dei dazi antidumping, nonché alla ripresa del mercato del vetro.
2. Minaccia di pregiudizio (28) Per stabilire se, in tali circostanze, l'eventuale scadenza delle misure antidumping possa provocare nuovamente un pregiudizio sostanziale per i produttori comunitari, sono stati presi in considerazione diversi elementi.
Le società esportatrici americane dispongono complessivamente di una capacità di produzione di dieci milioni di tonnellate e rappresentano una percentuale rilevante della capacità di produzione mondiale. La loro produzione complessiva ammonta attualmente a nove milioni di tonnellate, mentre il consumo interno corrisponde a sei milioni di tonnellate circa.
Poiché il consumo tende a stabilizzarsi, una parte considerevole della produzione è disponibile per l'esportazione. Inoltre, data la creazione di nuove unità di produzione in tutto il mondo, gli Stati Uniti potrebbero perdere, a breve o a medio termine, una parte dei loro mercati tradizionali, in particolare nella Repubblica popolare cinese e nel Sudafrica. Non si può quindi escludere un incremento delle esportazioni nella Comunità, che rappresenta un mercato particolarmente interessante a causa dell'elevato livello dei prezzi.
Nelle attuali circostanze non si può tuttavia concludere che un eventuale incremento delle esportazioni si trasformerebbe in effettivo pregiudizio. In primo luogo il volume delle esportazioni americane è estremamente limitato e gli esportatori americani non dispongono attualmente di una struttura adeguata per aumentare in misura significativa le proprie vendite, dato che la loro organizzazione comune di vendita non opera sul mercato comunitario. Il mercato comunitario della soda ad elevata densità è inoltre caratterizzato da rapporti estremamente stabili tra fornitori e utilizzatori. Questi ultimi preferiscono infatti approvvigionarsi costantemente e regolarmente presso i loro fornitori tradizionali.
Dall'inchiesta è emerso, d'altra parte, che nel periodo in esame la società che ha effettuato esportazioni con continuità ha applicato una politica di prezzi moderati. Si può quindi presumere che tutti gli esportatori americani determinerebbero i prezzi all'esportazione nella Comunità in funzione del valore normale per evitare pratiche di dumping che implicherebbero nuove denunce.
Alla luce di quanto precede si può affermare che la scadenza delle misure antidumping in vigore non implica una minaccia di sostanziale pregiudizio per l'industria comunitaria.
V. CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI RIESAME (34) I produttori comunitari e le altre parti interessate sono stati informati in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva chiudere la presente procedura. Alcune parti hanno comunicato le loro osservazioni, che la Commissione ha accuratamente esaminato.
Le osservazioni dei produttori comunitari comprendevano un'analisi comparata dei costi di produzione nei paesi esportatori e nella Comunità, dalla quale risultava che la struttura dei costi era più vantaggiosa negli Stati Uniti. È stato tuttavia accertato che tale analisi non era pertinente alle conclusioni della Commissione, poiché un vantaggioso comparato degli esportatori americani, a condizione che si rifletta in ugual misura sui prezzi interni, non è una prova di dumping.
In merito all'eventuale incremento delle esportazioni americane nella Comunità i produttori comunitari hanno affermato che, data la sensibilità del prodotto in questione al prezzo di mercato nella Comunità, anche un piccolo quantitativo di importazioni a basso prezzo sarebbe sufficiente per provocare un pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria. La Commissione, anche ammettendo che per un prodotto di base come il carbonato di sodio eventuali differenze di prezzo incidano in modo determinante sulla posizione concorrenziale dei diversi operatori, non ritiene, che nelle condizioni accertate nel corso dell'inchiesta, tale argomentazione possa applicarsi al caso in esame.
Soltanto un incremento sostanziale delle esportazioni americane, il cui volume è attualmente molto limitato, potrebbe influenzare il livello generale dei prezzi nella Comunità. Come risulta dai punti 31 e 32, un aumento sostanziale appare per il momento improbabile.
In tali circostanze e vista l'attuale situazione del mercato del carbonato di sodio nella Comunità, è opportuno chiudere la procedura di riesame relativa alle importazioni di carbonato di sodio ad elevata densità originario degli Stati Uniti d'America senza istituire misure di difesa. Va sottolineato che, in presenza di nuove pratiche di dumping e di pregiudizio, sarebbe immediatamente aperta una nuova inchiesta e, poiché in passato sono state accertate pratiche di dumping che hanno causato un pregiu dizio, potrebbero essere istituiti dazi antidumping definitivi con effetto retroattivo in conformità dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
DECIDE:
Art. 1
È chiusa la procedura di riesame delle misure antidumping relative alle importazioni di soda ad elevata densità, di cui al codice NC ex 2836 20 00, originaria degli Stati Uniti.
Art. 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa ha efficacia il giorno della pubblicazione.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1990. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente