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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 settembre 1990 recante accettazione degli impegni offerti da alcuni esportatori in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese e chiusura dell'inchiesta per quanto riguarda detti esportatori (90/478/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 10, previa consultazione in sede di comitato consultivo a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88,

A. MISURE PROVVISORIE1 Con il regolamento (CEE) n. 761/902, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese. Il dazio è stato poi prorogato per un periodo non superiore a due mesi con il regolamento (CEE) n. 2128/903.

B. PROSIEGUO DEL PROCEDIMENTO2 Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, la China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals importers and Exporters ha chiesto ed ottenuto un'audizione a nome di due esportatori cinesi - la China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC) e la China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals).

C. ISTITUZIONE DI UN DAZIO DEFINITIVO3 Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha proseguito l'inchiesta relativa al dumping ed al pregiudizio, al termine della quale il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2735/90 (4), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese e riscuote definitivamente il dazio provvisorio.

D. IMPEGNI (4) La China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters è stata informata in merito alle risultanze dell'inchiesta. Successivamente, due società esportatrici cinesi, la CNIEC e la Minmetals, hanno offerto impegni a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Tali impegni hanno maggiorato i prezzi di un importo comunque non superiore ai margini di dumping stabiliti, ma sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria. Inoltre, è possibile controllare che tali impegni vengano rispettati. Di conseguenza, gli impegni offerti sono considerati accettabili e l'inchiesta può essere conclusa per gli esportatori interessati senza istituire un dazio antidumping.

Per di più, qualora tali impegni non dovessero essere rispettati o qualora l'esportatore dovesse mettervi fine, la Commissione può istituire immediatamente un dazio provvisorio a norma dell'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e il Consiglio può successivamente istituire un dazio definitivo in base alle risultanze e alle conclusioni dell'inchiesta di cui al regolamento (CEE) n. 2735/90.

Due Stati membri hanno contestato questo modo di procedere in sede di comitato consultivo. Pertanto, conformemente agli articoli 10, paragrafo 1 e 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione sull'esito della consultazione, proponendo nel contempo di chiudere l'inchiesta. Poiché il Consiglio non ha deciso diversamente nel termine di un mese, la presente decisione dovrebbe essere adottata,

DECIDE:

Art. 1

Sono accettati gli impegni offerti dalle seguenti società:

— China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC),

— China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals),

in relazione al procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di minerali e concentrati di tungsteno di cui al codice NC 2611 00 00 originari della Repubblica popolare cinese.

Art. 2

L'inchiesta connessa al procedimento antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa per quanto riguarda la China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC) e la China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals).

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1990. Per la Commissione Jean DONDELINGER Membro della Commissione (4) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.