DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 1990 concernente la conclusione di un protocollo che proroga l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca (90/637/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la conclusione di un protocollo che proroga l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca (1) risponde al reciproco interesse delle due parti;
considerando che conviene quindi approvare il protocollo in questione,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità il protocollo che proroga l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Tailandia in materia di produzione, commercializzazione e scambi di manioca.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. DE MICHELIS