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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 novembre 1990 concernente la conclusione di un accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (90/674/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che i popoli dell'Europa centro-orientale hanno con quelli della Comunità stretti legami storici che sono ora rafforzati da accordi di cooperazione e d'interscambio;

considerando che i paesi dell'Europa centro-orientale si sono impegnati nel riconoscimento dei principi fondamentali della democrazia pluripartitica, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, e che hanno manifestato la volontà di applicare riforme per il passaggio ad economie di mercato;

considerando che le riforme economiche contribuiranno notevolmente ad una vigorosa espansione delle relazioni economiche tra tali paesi e la Comunità e que queste più intense relazioni promuoveranno uno sviluppo armonioso delle attività economiche in tutta la Comunità;

considerando che il passaggio all'economia di mercato richiederà notevoli investimenti soprattutto nel settore privato, ma anche in quello pubblico; che l'istituzione di una banca speciale può contribuire a rendere disponibili i finanziamenti necessari per tali investimenti;

considerando che quaranta nazioni, unitamente alla Comunità economica europea ed alla Banca europea per gli investimenti, hanno manifestato la loro intenzione di divenire membri di una Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo che abbia essenzialmente carattere europeo ed ampia partecipazione azionaria a livello internazionale, e che hanno elaborato un accordo per la sua istituzione;

considerando che la conclusione dell'accordo da parte della Comunità economica europea è necessaria per conseguire gli obiettivi della Comunità nel campo delle relazioni economiche esterne e che il trattato non ha previsto, per l'adozione della presente decisione, altri poteri d'azione, salvo quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Art. 1

Viene approvato a nome della Comunità economica europea l'accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

La Commissione designa il governatore della Banca ed il suo sostituto i quali rappresentano la Comunità a norma dell'articolo 23, paragrafo 1 dell'accordo.

Art. 3

1. La Commissione designa, a nome della Comunità, l'istituzione che agirà quale depositaria a norma dell'articolo 34, paragrafo 1 dell'accordo.

2. La Commissione è l'organismo ufficiale con cui comunica la Banca secondo quanto prescritto all'articolo 34, paragrafo 2 dell'accordo.

Art. 4

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, al deposito dello strumento di approvazione di cui all'articolo 61 dell'accordo (1).

Art. 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. CARLI