dec. 90/51/CEE
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 116,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'accordo internazionale del 1989 sulle iuta a prodotti derivati è aperto alle firma dal 1o gennaio al 31 dicembre 1990;
considerando che tutti gli Stati membri hanno dichiarato che intendono firmare l'accordo;
considerando che occorre che la Comunità e gli Stati membri, agendo simultaneamente, firmino l'accordo,
Articolo 1 La Comunità e i suoi Stati membri, agendo simultaneamente, firmano l'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati, conformemente all'articolo 37, paragrafo 1 dello stesso, entro il 31 dicembre 1990.
Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo a nome della Comunità.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
DECIDE:
Fatto a Bruxelles, addoe 18 dicembre 1990. Per il ConsiglioIl PresidenteG. DE MICHELIS