diritto.io

dec. 90/51/CEE

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 116,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo internazionale del 1989 sulle iuta a prodotti derivati è aperto alle firma dal 1o gennaio al 31 dicembre 1990;

considerando che tutti gli Stati membri hanno dichiarato che intendono firmare l'accordo;

considerando che occorre che la Comunità e gli Stati membri, agendo simultaneamente, firmino l'accordo,

Articolo 1 La Comunità e i suoi Stati membri, agendo simultaneamente, firmano l'accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati, conformemente all'articolo 37, paragrafo 1 dello stesso, entro il 31 dicembre 1990.

Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

DECIDE:

Fatto a Bruxelles, addoe 18 dicembre 1990. Per il ConsiglioIl PresidenteG. DE MICHELIS