DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 gennaio 1991 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di permanganato di potassio originario dell'Unione Sovietica (91/24/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping e/o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in seno al Comitato consultivo a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88,
A. MISURE PROVVISORIE1 Con il regolamento (CEE) n. 1537/90 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio, di cui al codice NC ex 2841 60 00, originario dell'Unione Sovietica. Il dazio è stato inoltre prorogato per un periodo non superiore a due mesi, con il regolamento (CEE) n. 2896/90 del Consiglio (3).
B. SEGUITO DEL PROCEDIMENTO (2) A seguito dell'istituzione del dazio antidumping provvisorio, i rappresentanti del paese esportatore hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione e l'esportatore sovietico notoriamente interessato ha presentato le sue osservazioni per iscritto. In esse è stato sottolineato che le sole esportazioni di permanganato di potassio effettuate nel 1988 erano destinate all'Austria e che nessuna esportazione verso la Comunità è stata effettuata nel 1989, né erano previste esportazioni per il 1990.
Poiché dall'inizio del 1988 tutte le importazioni nella Comunità di permanganato di potassio notoriamente originario dell'Unione Sovietica sono state effettuate in prevalenza dall'Austria e non direttamente dal paese d'origine, la Commissione ha ritenuto opportuno svolgere indagini in merito agli operatori commerciali austriaci del settore chimico che verosimilmente hanno esportato il prodotto in questione nella Comunità. È stato infine accertato che nel periodo gennaio 1988-giugno 1989 un solo operatore austriaco ha effettuato quasi tutte le esportazioni nella Comunità di permanganato di potassio originario dell'Unione Sovietica. La Commissione, inoltre, ha svolto un'inchiesta presso i locali di tale operatore austriaco.
C. NUOVE RISULTANZE (4) Nel corso dell'inchiesta effettuata in Austria sono emerse nuove risultanze secondo le quali, delle 475 t di permanganato di potassio dichiarate in dogana, all'ingresso nella Comunità, come importate dall'Unione Sovietica e perciò registrate come tali nelle statistiche comunitarie, durante il periodo gennaio 1988-giugno 1989, solo 100 t erano effettivamente originarie di tale paese. Per quanto riguarda le rimanenti 375 t, è risultato che la maggior parte erano originarie della Romania, nonostante fossero state dichiarate in dogana come originarie dell'Unione Sovietica.
La presunta origine romena della maggior parte di queste 375 t era suffragata da prove documentarie costituite da fatture e certificati di origine rilasciati, rispettivamente, dalla società esportatrice romena e dalle autorità di tale paese.
Oltre al fatto che soltanto 100 t del prodotto in questione originarie dell'Unione Sovietica sono state importate nella Comunità, le importazioni hanno avuto luogo in modo sporadico durante il primo trimestre del 1988 e perciò non rientrano nel periodo dell'inchiesta svolta nell'ambito della procedura antidumping (1o luglio 1988-30 giugno 1989).
Riguardo alle importazioni apparentemente originarie della Romania, va osservato che questo paese non risulta essere un produttore di permanganato di potassio ed esistono indizi secondo i quali queste importazioni potrebbero avere avuto origine in paesi per i quali sono già in vigore misure antidumping. Perciò, ogni eventuale misura antidumping che potrebbe essere adottata in relazione a tali importazioni, in base alle risultanze preliminari concernenti le pratiche di dumping e il pregiudizio, deve essere rimandata fino a che la Commissione non avrà accertato l'origine effettiva delle importazioni stesse.
D. DUMPING (8) Poiché non risulta che alcuna partita di permanganato di potassio originario dell'Unione Sovietica sia stata importata nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, le risultanze preliminari concernenti le pratiche di dumping esposte al punto 17 del regolamento (CEE) n. 1537/90 risultano prive di validità in quanto riferite all'Unione Sovietica. Di conseguenza, il dumping non può essere determinato relativamente a tali importazioni.
E. PREGIUDIZIO (9) Per le ragioni indicate al precedente punto 8, le considerazioni e le risultanze preliminari relative al pregiudizio e alle sue cause esposte nel considerando 18-28 del regolamento (CEE) n. 1537/90 perdono anch'esse validità per quanto riguarda le importazioni dall'Unione Sovietica. Pertanto, sebbene sia confermato che l'industria comunitaria versa in una precaria situazione economica e finanziaria, caratterizzata soprattutto da perdite in termini di redditività, vendite e quote di mercato, tale situazione non è dovuta a pratiche di dumping da parte dell'Unione Sovietica, dal momento che non vi sono state importazioni da tale paese durante il periodo dell'inchiesta.
F. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (10) Di conseguenza, diviene manifesta l'inutilità di misure di difesa nei confronti dell'Unione Sovietica ed è opportuno chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni di permanganato di potassio originario dell'Unione Sovietica senza l'imposizione di misure definitive.
Non sono state mosse obiezioni contro tale conclusione in sede di comitato consultivo.
Il denunziante è stato informato in merito ai fatti e alle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva chiudere il procedimento e non li ha contestati.
G. SCADENZA DELLA VALIDITÀ DEI DAZI PROVVISORI (13) La Commissione constata che il periodo di validità del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di permanganato di potassio originario dell'Unione Sovietica, istituito dal regolamento (CEE) n. 1537/90 e prorogato dal regolamento (CEE) n. 2896/90, è scaduto il 9 dicembre 1990. Essa constata inoltre che le garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio devono essere liberate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2423/88,
DECIDE:
Art. unico
E'chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di permanganato di potassio di cui al codice NC ex 2841 60 00, originario dell'Unione Sovietica.
Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1991. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 9. (3) GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 36.