DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 gennaio 1991 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cementi Portland originari della Iugoslavia (91/29/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in seno al comitato consultivo a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88,
A. PROCEDIMENTO1 Nel dicembre 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'Associazione italiana tecnico economica del cemento, a nome dei produttori che rappresentano quasi tutta la produzione italiana di cemento.
La denuncia conteneva elementi di prova costituenti presunzione semplice dell'esistenza di pratiche di dumping su base regionale e del conseguente pregiudizio da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento volto ad accertare l'esistenza dei fatti addotti e da stabilire se le circostanze giustificassero l'attuazione di misure antidumping. Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni in Italia di cementi Portland originari della Iugoslavia e ha iniziato un'inchiesta. I prodotti in questione sono i cementi Portland, esclusi i cementi bianchi, alla rinfusa o in sacchi, utilizzati nell'industria delle costruzioni e corrispondenti al codice NC 2523 29 00.
La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti della Iugoslavia e il denunziante e ha offerto alle parti interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.
I produttori/esportatori iugoslavi interessati al presente procedimento hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Un produttore ha chiesto e ottenuto un'audizione.
Gli importatori italiani dei prodotti in questione hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Un importatore ha chiesto e ottenuto un'audizione.
Tre dei nove produttori italiani indicati nella denuncia hanno rifiutato di rispondere al questionario della Commissione, dichiarando di non ritenere di essere danneggiati dalle importazioni iugoslave. Gli altri sei produttori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.
I produttori greci dei cementi in questione hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.
L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo 1o maggio 1988 - 30 aprile 1989. Ai fini della determinazione del pregiudizio e della minaccia di pregiudizio non sono stati presi in considerazione i fatti avvenuti dopo il 30 aprile 1989.
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazione ritenute necessarie ai fini dell'accertamento preliminare dei fatti ed ha svolto inchieste sul posto presso i seguenti produttori comunitari:
- Colacem, Gubbio,
- Sacci SpA, Roma,
- Cementir, Roma,
- Italcementi SA, Bergamo,
- Unicem, Torino,
- Friulcem, Torino,
- Cementizillo, Este.
B. MERCATO REGIONALE (7) La Commissione ha accertato che il 99 % circa di tutta la produzione italiana di cemento è venduta sul mercato italiano e che la domanda di cemento su tale mercato non è soddisfatta in misura considerevole da produttori stabiliti altrove nella Comunità.
L'industria italiana può quindi essere considerata industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
La Commissione ha accertato che quattro zone italiane erano particolarmente colpite dalle importazioni del prodotto originario della Iugoslavia e ha esaminato se i produttori di dette zone, singolarmente o collettivamente, potessero essere considerati industria comunitaria. Dagli elementi di prova raccolti durante l'inchiesta risulta che il mercato del cemento di tali zone è approvvigionato in misura rilevante da produttori stabiliti altrove e che i produttori locali non vendono tutta o quasi tutta la loro produzione in tali zone.
La Commissione ha pertanto concluso che le quattro zone interessate non potevano, né singolarmente né collettivamente, essere considerate un mercato isolato.
C. PRODOTTO SIMILE (9) I prodotti assertivamente oggetto di dumping, sono i cementi Portland, esclusi i cementi bianchi, alla rinfusa o in sacchi.
La produzione di cemento Portland, di tutte le categorie, rappresenta il 55 % circa della produzione italiana di cemento. Gli altri tipi di cemento includono il cemento pozzolanico (40 % della produzione).
Tutti i produttori italiani interessati hanno dichiarato unanimamente che il criterio decisivo per la classificazione del cemento non è tanto la sua fabbricazione con Portland o pozzolanico, quanto la resistenza del cemento stesso. I cementi Portland e pozzolanico possono pertanto essere considerati intercambiabili ove appartengano alla stessa categoria di resistenza. La Commissione ha concluso che ai fini dell'inchiesta i cementi Portland e pozzolanico possono essere considerati prodotti simili.
La legge italiana stabilisce i requisiti per la classificazione del cemento, compresi quelli relativi alla resistenza. Secondo i requisiti minimi fissati per la resistenza alla compressione del conglomerato dopo 28 giorni, il cemento 325 deve avere una resistenza minima di 325 kg/cm2, mentre il cemento 425 deve avere una resistenza minima di 425 kg/cm2.
Secondo i denunzianti la qualità del prodotto importato corrisponde al cemento italiano ad alta resistenza della categoria 425. I produttori iugoslavi affermano invece che il prodotto esportato corrisponde al cemento italiano normale della categoria 325.
I produttori italiani e iugoslavi hanno presentato alla Commissione elementi di prova contraddittori in merito alla qualità del prodotto importato. La Commissione li ha accuratamente esaminati per valutare il prodotto simile nel mercato italiano. Nel corso dell'inchiesta è emerso che, sebbene il prodotto iugoslavo sia soprattutto in concorrenza con la produzione italiana di cemento 425, gli effetti diretti e indiretti delle importazioni si manifestano anche nel segmento di mercato del cemento 325. Il cemento 425 può infatti essere utilizzato in sostituzione del cemento 325, mentre il contrario non è possibile.
La Commissione ha pertanto concluso che non sarebbe giustificato considerare il segmento di mercato del cemento 425 un mercato totalmente separato. Essa ha quindi preso in considerazione tanto il segmento del cemento 425, quanto l'intero mercato dei cementi.
D. PREGIUDIZIO (15) Per quanto riguarda il pregiudizio che sarebbe stato provocato dalle importazioni in dumping, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni in Italia dalla Iugoslavia sono passate da 293 000 t nel 1985 a 603 000 t nel 1988.
La quota di mercato di tali importazioni (per tutti i tipi di cemento) è passata dallo 0,78 % nel 1985 all'1,49 % nel 1988. Se tutte le importazioni iugoslave sono considerate nel solo segmento di mercato del cemento 425, la quota di mercato è aumentata dal 2,55 % nel 1985 al 4,25 % nel 1988. Nello stesso segmento di mercato la quota di mercato delle importazioni da altre fonti è passata dallo 0,17 % nel 1985 all'8,16 % nel 1988.
In base alle informazioni comunicate dagli importatori di cemento iugoslavo, è stato accertato che i prezzi del cemento 425 importato dalla Iugoslavia erano sensibilmente inferiori a quelli del corrispondente prodotto italiano.
È stato inoltre accertato un margine di sottoquotazione, inferiore tuttavia al precedente, nei confronti dei prezzi del cemento 325 di produzione italiana.
In base ai dati disponibili, la Commissione ha accertato l'esistenza di solidi indizi secondo i quali i prodotti iugoslavi sono stati importati in Italia a prezzi di dumping. Tali informazioni non sono state controllate a causa delle risultanze di cui al punto 18.
Riguardo all'eventuale incidenza delle importazioni in dumping sulla situazione dei produttori italiani, sono stati presi in considerazione diversi fattori. a) Tra il 1985 e il 1988 la produzione italiana di tutti i tipi di cemento è aumentata del 4 %. Nello stesso periodo la produzione italiana di cemento 425 è aumentata dell'11 %. b) Nel periodo 1985 - 1988 la capacità produttiva è aumentata del 7,5 %. c) L'indice di utilizzazione degli impianti, che tra il 1985 e il 1986 era sceso dal 68,4 % al 64,6 %, nel 1987 e nel 1988 è aumentato e si è stabilizzato intorno al 66 %. In termini assoluti sono aumentate la produzione e le vendite, mentre l'indice di utilizzazione degli impianti è rimasto stabile a causa dell'aumento della capacità. d) Benché la crescita della produzione italiana non corrisponda perfettamente alle tendenze di mercato, la divergenza non può essere considerata rilevante. e) La quota di mercato dei produttori italiani resta costantemente elevata (95 % per tutti i tipi di cemento e 87 % per il cemento 425). f) I prezzi applicati dai produttori sono aumentati a un ritmo leggermente più elevato di quello dei prezzi massimi fissati autoritativamente. La lieve diminuzione dei prezzi registrata nel periodo dell'inchiesta può essere considerata trascurabile. Rispetto al 1985, nel periodo dell'inchiesta la tendenza dei prezzi del cemento 425 è leggermente più favorevole di quella del cemento nel suo complesso (+ 13,6 % rispetto a + 10 %). g) Tra il 1985 e il 1987 la redditività dell'industria italiana dei cementi ha avuto un andamento favorevole e nessuna società ha subito o rischiato di subire perdite. Nel 1988 alcune società hanno registrato un calo dei profitti, mentre altre società hanno ottenuto risultati migliori di quelli dell'anno precedente.
Secondo la Commissione il calo dei profitti è una prova degli sforzi di ristrutturazione e di razionalizzazione di tale settore industriale. h) L'aumento dei costi di produzione è dovuto principalmente al costo dell'energia e alla tutela dell'ambiente. i) I piani d'investimento dell'industria, diretti segnatamente a conformarsi alle norme statali italiane sulla tutela dell'ambiente e a migliorare l'efficienza e l'organizzazione, esplicitano fiducia nel mercato. j) La situazione occupazionale nell'industria italiana oggetto dell'inchiesta è caratterizzata, negli ultimi quattro anni, da una progressiva riduzione delle persone occupate nella produzione di cemento.
La perdita di posti di lavoro (12 % in quattro anni) è attribuita alla ristrutturazione degli impianti avviata per migliorare l'efficienza produttiva.
Per tali motivi la Commissione non ha potuto stabilire che l'industria comunitaria abbia subito un pregiudizio notevole. La Commissione ha constatato che gli elementi di pregiudizio accertati non erano notevoli e che non erano attribuibili principalmente alle importazioni dalla Iugoslavia.
E. MINACCIA DI PREGIUDIZIO (20) La denuncia non conteneva allegazioni su una minaccia di pregiudizio. Alcuni produttori italiani hanno affermato che la capacità di esportazione potenziale dei produttori iugoslavi potrebbe raggiungere 1 150 000 t.
Le importazioni in dumping della Iugoslavia erano pari a 600 000 t circa nel 1988 e a 580 000 t circa nel 1989.
Secondo le informazioni di cui la Commissione dispone, a breve termine si prevedono solo aumenti moderati della capacità produttiva dell'industria iugoslava.
La Commissione ha ritenuto che non sussistessero elementi di prova sostanziali relativi alla minaccia di pregiudizio.
F. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (21) In mancanza di pregiudizio notevole o di minaccia di pregiudizio, non è soddisfatta una delle condizioni necessarie per l'adozione di misure di difesa in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cementi Portland originari della Iugoslavia deve dunque essere chiuso.
Il comitato consultivo è stato consultato e non ha mosso obiezioni.
La Commissione ha informato il denunziante in merito alle sue conclusioni. Il denunziante ha chiesto e ottenuto un'audizione, nel corso della quale la Commissione ha comunicato ulteriori informazioni sulle risultanze dell'inchiesta.
DECIDE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cementi Portland originari della Iugoslavia.
Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1991. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente GU n. C 149 del 16. 6. 1989, pag. 4.