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dec. 91/33/CEE

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo di cui al suddetto regolamento,

Nel dicembre 1989 la Commissione ha ricevuto una denuncia nei confronti degli esportatori turchi presentata da Eurocoton, il comitato delle industrie del cotone e dei prodotti tessili affini della Comunità, a nome dei produttori che, secondo la denuncia, rappresentano praticamente tutta la produzione comunitaria degli articoli in tessuto riccio del tipo spugna di cotone. La denuncia conteneva elementi di prova relativi alle pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivanti che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha partanto annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di accappatoi da bagno a maglia di tessuto riccio di tipo spugna di cotone di cui ai codici NC ex 6107 91 00 e ex 6108 91 00, di accappatoi da bagno tessuti, in tessuto riccio del tipo spugna di cotone di cui ai codici NC ex 6207 91 00 e ex 6208 91 00 e la biancheria da toletta o da cucina in tessuto riccio del tipo spugna di cotone di cui al codice NC 6302 60 00.

La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari e ha offerto alle parti interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

La Commissione ha iniziato l'inchiesta e ha inviato questionari alle parti interessate per ottenere le informazioni necessarie ai fini della valutazione del dumping e del pregiudizio. Un'elevata percentuale dei produttori comunitari non ha risposto al questionario, benché la Commissione avesse prorogato il termine fissato inizialmente per la risposta.

La Commissione ha calcolato la percentuale dei produttori comunitari che hanno risposto al questionario e ha accertato che la loro produzione complessiva non rappresentava la maggior parte di tutta la produzione comunitaria, come invece si affermava nella denuncia.

In tali circostanze la Commissione non dispone degli elementi necessari per stabilire se sia stato arrecato pregiudizio ai produttori che rappresentano la maggior parte di tutta la produzione comunitaria dei prodotti in questione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. La Commissione ritiene pertanto che la procedura debba essere immediatamente chiusa.

Articolo unico È chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni articoli in tessuto riccio del tipo spugna di cotone (accappatoi da bagno, biancheria da toletta o da cucina), originari della Turchia.

DECIDE:

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1991. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente