DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 1991 che chiude la procedura di riesame e conferma la scadenza delle misure antidumping applicate alle importazioni nella Comunità di escavatori idraulici semoventi, su cingoli o su ruote, il cui peso in condizioni d'esercizio è compreso tra 6 e 35 t, muniti o concepiti per essere muniti di un'unica benna montata su un braccio rotante a 360°, originari del Giappone (91/59/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal regolamento (CEE) n. 2423/88,
A. PRODOTTO1 I prodotti in questione sono escavatori idraulici semoventi, su cingoli o su ruote, il cui peso in condizioni d'esercizio è compreso tra 6 e 35 t, muniti o concepiti per essere muniti di un'unica benna montata su un braccio rotante a 360°, originari del Giappone, compresi al codice NC ex 8429 52 00.
B. PROCEDIMENTO (2) Nel marzo 1990 la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88 dalla «Federation of Manufacturers of Construction Equipment and Crapes», per conto di produttori di escavatori idraulici la cui produzione collettiva corrispondeva secondo la denuncia alla maggior parte della produzione comunitaria degli articoli in questione. La denuncia conteneva elementi di prova del perdurare di pratiche di dumping da parte di produttori giapponesi, nonostante le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1877/85 del Consiglio (2). La denuncia sosteneva inoltre l'esistenza di un rischio di pregiudizio se si fossero lasciate scadere le misure antidumping. Ciò è stato ritenuto sufficiente a giustificare l'apertura di un procedimento di riesame e la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), l'apertura di un procedimento di riesame delle misure antidumping relative alle importazioni dei prodotti di cui trattasi nella Comunità. In conformità dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88, dette misure sono rimaste in vigore in attesa dell'esito del riesame.
La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari, e ha offerto alle parti interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.
La Commissione ha avviato l'indagine, procedendo tra l'altro all'invio alle parti interessate di questionari in cui si chiedevano le informazioni necessarie per accertare l'esistenza del dumping e del pregiudizio. Un'altissima percentuale di produttori comunitari non ha risposto al questionario, sebbene la Commissione avesse prorogato la scadenza originariamente prevista per le risposte.
Calcolando la percentuale di produttori comunitari che avevano risposto ai questionari, la Commissione ha constatato che la loro produzione globale non costituiva la maggior parte della produzione comunitaria complessiva, come sosteneva la denuncia. La Commissione si trova pertanto nell'impossibilità di stabilire se la scadenza della misura condurrebbe nuovamente ad un pregiudizio od a una minaccia di pregiudizio.
C. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME (6) In considerazione delle circostanze sopra esposte, la Commissione ritiene che si debba immediatamente chiudere il procedimento di riesame.
Nel Comitato consultivo non sono state sollevate obiezioni in merito.
La «Federation of Manufacturers of Construction Equipment and Crapes» è stata informata dei motivi che inducono la Commissione a chiudere il procedimento,
DECIDE:
Art. 1
È chiuso il procedimento di riesame relativo alle importazioni di escavatori idraulici, su cingoli o su ruote, il cui peso in condizioni d'esercizio è compreso fra 6 e 35 t, muniti o concepiti per essere muniti di una singola benna montata su un braccio rotante a 360°, originari del Giappone e compresi al codice NC ex 8429 52 00.
Art. 2
La presente decisione è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1991. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente GU n. L 176 del 6. 7. 1985, pag. 1. (3) GU n. C 206 del 18. 8. 1990, pag. 5.