dec. 91/182/CEE
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 2423/88,
A. PROCEDURA1 La Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Comité de liaison des producteurs de ferroalliages de la CEE, a nome dei produttori che rappresentano praticamente l'intera produzione comunitaria di ferrocromo ad alto contenuto di carbonio. La denuncia conteneva elementi di prova relativi alle pratiche di dumping e al pregiudizio da esse derivante che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping nei confronti delle importazioni nella Comunità di ferrocromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio, di cui al codice NC 7202 41 90, originario dell'Albania e dell'Unione Sovietica e ha iniziato un'inchiesta.
La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché il rappresentante dell'Unione Sovietica e i produttori comunitari. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto, di chiedere un'audizione e di rispondere al questionario che la Commissione aveva loro inviato per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della valutazione del dumping e del pregiudizio. Nessun produttore comunitario ricorrente ha risposto al questionario, né ha chiesto una proroga del termine fissato dalla Commissione per tale risposta.
Non è pertanto possibile esaminare e verificare le affermazioni contenute nella denuncia in materia di pregiudizio. La Commissione ritiene pertanto di non poter accertare l'esistenza del pregiudizio o della minaccia di pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria interessata.
B. CHIUSURA DELLA PROCEDURA (4) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la procedura antidumping relativa alle importazioni di ferrocromo ad alto contenuto di carbonio originario dell'Albania e dell'Unione Sovietica deve essere chiusa.
Il Comitato consultivo è stato consultato e non ha mosso obiezioni.
Il ricorrente è stato informato delle ragioni per le quali la Commissione intende chiudere la procedura e non ha presentato osservazioni.
Articolo unico È chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di ferrocromo contenente, in peso, più del 6 % di carbonio, di cui al codice NC 7202 41 90, originario dell'Albania e dell'Unione Sovietica. Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1991. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente
DECIDE: