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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1991 relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Bulgaria (91/311/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione1, presentata previa consultazione del comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo2,

considerando che la Bulgaria ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali ed ha deciso di adottare un modello di economia di mercato;

considerando che dette riforme sono già in corso di attuazione e il sostegno finanziario della Comunità rafforzerà la fiducia reciproca e avvicinerà la Bulgaria alla Comunità;

considerando che a seguito dei mutamenti intervenuti nel contesto internazionale l'economica bulgara sta attraversando una fase di profonda recessione e deve affrontare difficoltà di origine esterna che possono comportare un rilevante deterioramento della sua bilancia dei pagamenti e compromettere la situazione già precaria delle sue riserve; che l'onere particolarmente elevato del suo debito estero rende la Bulgaria più esposta alle predette difficoltà di origine esterna;

considerando che le autorità bulgare hanno chiesto assistenza finanziaria al Fondo monetario internazionale (FMI), al Gruppo dei 24 paesi industrializzati e alla Comunità; che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI e dalla Banca mondiale, nel 1991 restano da finanziare circa 580 milioni di ecu per evitare un'ulteriore erosione delle riserve valutarie della Bulgaria ed un'ulteriore compressione delle importazioni, fenomeni che pregiudicherebbero gravemente il conseguimento degli obiettivi di politica economica che il governo bulgaro si prefigge di raggiungere con le sue riforme;

considerando che il successo delle riforme in atto in Bulgaria è strettamente collegato alla soluzione dei gravi problemi di indebitamento cui si trova confrontato il paese e che è opportuno subordinare la concessione di un'assistenza finanziaria a medio termine a questo paese all'adozione da parte del Club di Parigi di un accordo che stabilisca un nuovo calendario per il rimborso del debito pubblico della Bulgaria, nonché un accordo fra le banche commerciali creditrici inteso a dilazionare il pagamento degli interessi sul debito;

considerando che la Commissione, in quanto coordinatrice dell'assistenza fornita dal Gruppo dei 24 paesi industrializzati, ha invitato questi ultimi ed altri paesi terzi a fornire alla Bulgaria un'assistenza finanziaria a medio termine;

considerando che il prestito a medio termine concesso dalla Comunità alla Bulgaria è uno strumento atto a sostenere la bilancia dei pagamenti e a rafforzare le sue riserve;

considerando che la questione dei rischi associati alle garanzie concesse dal bilancio comunitario sarà esaminata nel contesto del rinnovo dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio ed il miglioramento della procedura di bilancia, nel 1992;

considerando che il prestito della Comunità dovrà essere gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La Comunità concede alla Bulgaria un prestito a medio termine di un importo massimo di 290 milioni di ecu in conto capitale, avente una durata massima non superiore a sette anni, al fine di sostenere la sua bilancia dei pagamenti e di rafforzare le sue riserve.

2. A tal fine la Commissione è abilitata ad assumere prestiti, a nome della Comunità, per reperire i fondi necessari che verranno messi a disposizione della Bulgaria mediante la concessione di un prestito alla medesima.

3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione in stretta concertazione col comitato monetario e in maniera coerente con qualsiasi accordo concluso tra il FMI e la Bulgaria.

Art. 2

1. La Commissione è abilitata a negoziare con le autorità bulgare, sentito il comitato monetario, le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime devono essere compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3 e con gli accordi conclusi dal gruppo dei 24.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario e in stretto coordinamento con il Gruppo dei 24 e il FMI, che la politica economica della Bulgaria sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato vengano osservate.

Art. 3

1. Il prestito è messo a disposizione della Bulgaria in due quote. La prima quota è svincolata non appena:

— sarà concluso tra la Bulgaria e il FMI un accordo «stand-by»;

— sarà concluso un accordo relativo al nuovo calendario di rimborso del debito ufficiale tra la Bulgaria e i paesi del Club di Parigi, suoi creditori;

— sarà conclusa tra la Bulgaria e le banche commerciali sue creditrici una dilazione dei pagamenti relativi al servizio del debito commerciale e saranno compiuti progressi per la conclusione di un accordo relativo al nuovo calendario di rimborso a lungo termine del debito.

2. Con riserva dell'articolo 2, paragrafo 2, la seconda quota del prestito è svincolata dopo un periodo non inferiore a due trimestri.

3. I fondi sono versati alla Banca nazionale della Bulgaria.

Art. 4

1. Le operazioni connesse all'assunzione e all'erogazione del prestito di cui all'articolo 1 vengono eseguite con la stessa data di valuta e non devono implicare per la Comunità né trasformazione di scadenze, né rischi di cambio o di tasso di interesse né altri rischi commerciali.

2. A richiesta della Bulgaria, la Commissione prende le disposizioni necessarie per includere fra le condizioni del prestito una clausola che preveda la facoltà di rimborso anticipato e le modalità del suo esercizio.

3. A richiesta della Bulgaria e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti o a una revisione delle relative condizioni finanziarie. Il rifinanziamento o la revisione sono effettuati alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non comportano alcun prolungamento della durata media del prestito assunto né un aumento dell'ammontare, espresso al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Tutte le spese connesse sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Bulgaria.

5. Il comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Art. 5

Almeno una volta all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER