DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 1991 relativa all'applicazione provvisoria del verbale concordato che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia sul commercio dei tessili (91/478/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Comissione,
considerando che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia sul commercio dei tessili, siglato il 28 giugno 1986, viene applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 1987 a norma, per quanto concerne la Comunità, della decisione 87/460/CEE1;
considerando che, con il verbale concordato2 del 21 aprile 1988 tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia, le parti hanno deciso di introdurre quantitativi supplementari riservati per le categorie 4 e 5;
considerando che l'accordo tessile del 1986 prevede la possiblità di riesaminare gli adeguamenti quantitativi apportati ai contingenti di alcune categorie, effettuati per tener conto dell'introduzione del sistema armonizzato;
considerando che, a seguito delle consultazioni svoltesi tra la Comunità e la Thailandia, il 26 settembre 1990 le parti hanno siglato un verbale concordato, il quale incorpora a decorrere dal 1o gennaio 1989 i quantitativi supplementari riservati con i contingenti di base per il prodotti delle categorie 4 e 5 previsti dall'accordo tessile;
considerando che, in attesa che vengano espletate le procedure necessarie per la conclusione dell'accordo tessile del 1986 e dei precedenti verbali concordati del 25 marzo 19883 e del 21 aprile 1988, è opportuno applicare provvisoriamente, con effetto dal 26 settembre 1990, il verbale concordato della stessa data, con riserva di un'applicazione provvisoria reciproca da parte del Regno di Thailandia,
DECIDE:
Art. 1
In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione, il verbale concordato del 26 settembre 1990 che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Thailandia sul commercio dei tessili è applicato in via provvisoria nella Comunità, con effetto dal 26 settembre 1990 e con riserva di un'applicazione provvisoria reciproca da parte del Regno di Thailandia.
Il testo del verbale concordato è accluso alla presente decisione.
Art. 2
La Commissione è incaricata di ottenere l'accordo del Regno di Thailandia in merito all'applicazione provvisoria del verbale concordato di cui all'articolo 1 e di informarne il Consiglio. Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1991. Per il Consiglio
Il Presidente
W. KOK