DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1991 che riassegna, nell'ambito del VI Fondo europeo di sviluppo (FES), gli stanziamenti non impegnati delle risorse non programmabili per i paesi e territori d'oltremare (91/404/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la decisione 86/283/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1986, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea1, modificata da ultimo con decisione 91/312/CEE2, in particolare l'articolo 137, paragrafo 3,
visto l'accordo interno del 1985, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, denominato «accordo interno»3,
considerando che, con la decisione 86/283/CEE, il Consiglio ha assegnato alcune dotazioni ai paesi e territori d'oltremare, in appresso denominati «PTOM», nel quadro del VI Fondo europeo di sviluppo (FES); che, tra gli stanziamenti non programmabili di queste dotazioni, esistono rimanenze non impegnate, in relazione agli aiuti d'urgenza e agli aiuti destinati all'accoglienza dei profughi e dei rimpatriati, per un importo globale di 3 415 000 ecu;
considerando che detta decisione, venuta a scadere il 30 giugno 1991, prevede che alla sua scadenza questi stanziamenti non impegnati siano riversati nella massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni che rientrano nel campo d'applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, salvo decisione contraria del Consiglio;
considerando che non vi è motivo di prevedere una decisione contraria del Consiglio, dati gli accordi preliminari raggiunti nei dibattiti dello stesso relativi al VII FES; che è opportuno pertanto effettuare questi trasferimenti a favore delle tre zone dei PTOM interessate, secondo le stesse proposte avanzate nel giugno 1986 al momento della ripartizione della massa programmabile del VI FES;
considerando la necessità di attuare in seguito le procedure complementari di programmazione con le autorità competenti dei PTOM interessati per le somme supplementari messe a loro disposizione; che, ai fini di una buona gestione, questa programmazione dovrebbe essere complementare e simultanea a quella del VII FES in applicazione della nuova decisione di associazione recentemente adottata dal Consiglio,
DECIDE:
Art. 1
Nel quadro delle dotazioni previste nell'ambito del VI FES per i PTOM, gli stanziamenti non impegnati sulle dotazioni relative agli aiuti d'urgenza e agli aiuti per l'accoglienza dei profughi e dei rimpatriati vengono trasferite e destinate al finanziamento di progetti e programmi d'azione da attuare, sotto forma di sovvenzioni, in ciascuna delle tre zone dei PTOM rispettivamente di competenza dei Paesi Bassi, della Francia e del Regno Unito. Gli stanziamenti sono suddivisi nel modo seguente:
— PTOM britannici: 615 000 ecu
— PTOM francesi: 1 400 000 ecu
— PTOM olandesi: 1 400 000 ecu
Art. 2
L'ordinatore principale del FES è incaricato di attuare i procedimenti complementari di programmazione con le autorità competenti dei PTOM interessati in modo complementare e simultaneo alla programmazione che sarà attuata nell'ambito del VII FES.
Art. 3
La presente decisione ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1991. Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente