DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1991 relativa ad un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Romania (91/384/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione1, presentata previa consultazione del comitato monetario,
visto il parere del Parlamento europeo2,
considerando che la Romania ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali ed ha deciso di adottare un modello di economia di mercato;
considerando che dette riforme sono già in corso di attuazione e il sostegno finanziario della Comunità rafforzerà la fiducia reciproca e avvicinerà la Romania alla Comunità;
considerando che, a seguito dei mutamenti intervenuti nel contesto internazionale, l'economia bulgara sta attraversando una fase di profonda recessione con difficoltà di origine esterna che possono comportare un rilevante deterioramento della sua bilancia dei pagamenti e compromettere la situazione già precaria delle sue riserve;
considerando che le autorità rumene hanno chiesto assistenza finanziaria al Fondo monetario internazionale (FMI), al gruppo di 24 paesi industrializzati e alla Comunità; che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI e dalla Banca mondiale, nel 1991 resta da finanziare una somma stimata a circa 750 milioni di ecu per evitare un'ulteriore erosione delle riserve della Romania e un'ulteriore compressione delle importazioni, fenomeni che pregiudicherebbero gravemente il conseguimento degli obiettivi di politica economica che il governo rumeno si prefigge di raggiungere con la sua azione di riforma;
considerando che la Commissione, in quanto coordinatrice dell'assistenza fornita dal gruppo dei 24 paesi industrializzati, ha invitato questi ultimi e vari paesi terzi a fornire alla Romania un'assistenza finanziaria a medio termine;
considerando che la concessione di un prestito a medio termine alla Romania da parte della Comunità è uno strumento atto a sostenere la sua bilancia dei pagamenti e a rafforzare le sue riserve;
considerando che la questione dei rischi associati alle garanzie concesse dal bilancio comunitario sarà esaminata nel contesto del rinnovo dell'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio ed il miglioramento della procedura di bilancio, nel 1992;
considerando che il prestito della Comunità dovrà essere gestito dalla Commissione;
considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli dell'articolo 235,
DECIDE:
Art. 1
1. La Comunità concede alla Romania un prestito a medio termine di un importo massimo di 375 milioni di ecu in conto capitale, per una durata massima di sette anni, al fine di sostenere la bilancia dei pagamenti e di rafforzare la situazione sotto il profilo delle riserve.
2. A tal fine la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità, per reperire i fondi necessari che verranno messi a disposizione della Romania mediante la concessione di un prestito alla medesima.
3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione in stretta concertazione con il comitato monetario e in maniera coerente con qualsiasi accordo concluso tra il FMI e la Romania.
Art. 2
1. La Commissione è abilitata a negoziare con le autorità rumene, sentito il comitato monetario, le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste condizioni devono essere compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3 e con gli accordi conclusi con il gruppo dei 24.
2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario e in stretto coordinamento con il gruppo dei 24 e il FMI, che la politica economica della Romania sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.
Art. 3
1. Il prestito è messo a disposizione della Romania in due quote. La prima quota è svincolata non appena sia concluso tra la Romania e il FMI un accordo stand-by e la seconda non prima del quarto trimestre del 1991, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2.
2. I fondi sono versati alla Banca nazionale di Romania.
Art. 4
1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 vengono eseguite con la stessa data di valuta e non devono implicare per la Comunità né trasformazione di scadenze, né rischi di cambio e di tasso d'interesse né altri rischi commerciali.
2. A richiesta della Romania, la Commissione prende le disposizioni necessarie per includere fra le condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire alla Romania di avvalersi di tale clausola.
3. A richiesta della Romania e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti o a un riassetto delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data di dette operazioni.
4. Le spese connesse sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Romania.
5. Il comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Art. 5
Almeno una volta all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1991. Per il Consiglio
Il Presidente
P. DANKERT