DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1991 che istituisce un comitato consultivo in materia doganale e di imposizione indiretta (91/453/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
considerando che, allo scopo di raccogliere i pareri degli ambienti professionali e dei consumatori sui problemi posti dal funzionamento dell'unione doganale, la Commissione, con decisione 73/351/CEE1 del 7 novembre 1973, modificata da ultimo dalla decisione 86/565/CEE2 del 19 novembre 1986, ha creato un comitato consultivo in materia doganale;
considerando che non esiste alcuna rappresentanza istituzionalizzata degli interessi professionali per tutti i problemi che si pongono in materia di imposizione indiretta; che è opportuno estendere la consultazione degli ambienti interessati a tale settore;
considerando che, alla luce dell'esperienza, è parso necessario ridefinire la struttura e il funzionamento del comitato consultivo attuale per consentirgli di concentrarsi più efficacemente sui temi relativi alla politica doganale e fiscale della Comunità, che la Commissione e il comitato stesso vorrebbero approfondire;
considerando che è opportuno instaurare un comitato consultivo in materia doganale e di imposizione indiretta, i cui obiettivi traducano questi nuovi dati;
considerando che è opportuno attribuire a tale comitato uno statuto fondato sull'esperienza acquisita,
DECIDE:
Art. 1
È istituito presso la Commissione un comitato consultivo in materia doganale e di imposizione indiretta, qui di seguito chiamato il «comitato».
Esso è composto di rappresentanti delle categorie economiche seguenti: gli industriali, gli agricoltori e i pescatori, i commercianti, i trasportatori, gli istituti di assicurazione e bancari, gli spedizionieri e i rappresentanti doganali (ivi comprese le case di spedizione), gli enti turistici, i lavoratori, i consumatori e le piccole e medie imprese.
Art. 2
Il comitato ha il compito di fornire pareri alla Commissione su tutti i problemi inerenti alla politica doganale nonché all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e alle accise, a richiesta della Commissione o di propria iniziativa.
Art. 3
1. Il comitato è composto di diciannove membri.
2. I seggi sono attribuiti nel modo seguente:
— tre ai rappresentanti dell'industria,
— due ai rappresentanti dell'agricoltura e della pesca,
— due ai rappresentanti delle organizzazioni commerciali,
— due ai rappresentanti delle camere di commercio e dell'industria,
— due ai rappresentanti dei trasporti,
— uno a un rappresentante degli istituti bancari e degli istituti di assicurazione,
— due ai rappresentanti degli spedizionari e ai rappresentanti doganali (ivi comprese le case di spedizione),
— uno a un rappresentante degli enti di turismo,
— uno a un rappresentante dei lavoratori,
— due ai rappresentanti dei consumatori,
— uno a un rappresentante delle piccole e medie imprese.
Art. 4
I membri del comitato sono nominati dalla Commissione.
Per ciascuno dei seggi da assegnare, le organizzazioni professionali o dei consumatori, più rappresentative per le attività in relazione con i problemi doganali e fiscali, costituite a livello della Comunità o sul piano internazionale, propongono alla Commissione due candidati, di nazionalità diversa, cittadini di Stati membri della Comunità.
Art. 5
Per ciascuno dei membri del comitato si procede, secondo le modalità di cui all'articolo 4, alla nomina di un supplente.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, il supplente assiste alle riunioni del comitato e partecipa ai suoi lavori solo in caso d'impedimento del membro che egli supplisce.
Art. 6
Il mandato di membro del comitato dura tre anni. È rinnovabile.
Al termine del triennio, i membri del comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.
Il mandato di un membro scade prima dello spirare del triennio in caso di dimissioni o di decesso dell'interessato. Tale mandato può essere altresì revocato se l'organizzazione che ha presentato la candidatura chiede che l'interessato venga sostituito.
In tal caso, si provvede alla sua sostituzione per la rimanente durata del mandato secondo la procedura di cui all'articolo 4.
Le funzioni esercitate non sono retribuite.
Art. 7
La Commissione pubblica, a titolo informativo, l'elenco dei membri e dei supplenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 8
Il comitato elegge, per la durata di tre anni, un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo alla maggioranza di due terzi dei membri presenti. I membri eletti costituiscono l'ufficio di presidenza.
Alla stessa maggioranza dei voti, il comitato può completare con altri membri l'ufficio di presidenza.
L'ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori del comitato.
Art. 9
Il comitato o i servizi della Commissione possono invitare a partecipare ai lavori dello stesso, in qualità di esperto, chiunque abbia una specifica competenza riguardo ad una delle questioni comprese nell'ordine del giorno.
Gli esperti partecipano alle deliberazioni solo per la questione che ha motivato la loro presenza.
Art. 10
Il comitato può istituire gruppi di lavoro.
Art. 11
1. Il comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.
2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, del suo ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.
3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del comitato, del suo ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.