DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1991 relativa al Gruppo di collegamento «Anziani» (91/544/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
considerando che il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione, nonché lo sviluppo armonioso delle economie rappresentano obiettivi della Comunità economica europea;
considerando che il Parlamento europeo ha approvato le risoluzioni del 18 febbraio 1982 sulla condizione e i problemi degli anziani nella Comunità europea1, del 10 marzo 1986 sugli aiuti agli anziani2 e del 14 maggio 1986 su un'azione comunitaria per il miglioramento delle condizioni degli anziani3;
considerando che il Consiglio ha approvato la decisione 91/49/CEE del 26 novembre 1990 relativa ad azioni comunitarie a favore degli anziani4;
considerando che l'evoluzione demografica attuale porterà a un notevole aumento della popolazione anziana e che tale evoluzione avrà conseguenze economiche e sociali di vasta portata, in particolare per quanto riguarda il mercato del lavoro, la sicurezza sociale e il bilancio sociale;
considerando che gli scambi di informazioni e la comunicazione delle esperienze, come pure la concertazione e le consultazioni sulle misure che interessano gli anziani, fra la Commissione, gli Stati membri e i rappresentanti degli anziani, costituiscono un elemento importante per lo sviluppo della solidarietà nella Comunità;
considerando che le azioni da realizzare a livello comunitario hanno lo scopo di far conoscere e di integrare le azioni di varia natura intraprese a differenti livelli negli Stati membri;
considerando che la Commissione - nella Comunicazione relativa agli anziani - propone di istituire un Gruppo di collegamento composto di rappresentanti delle organizzazioni a vocazione europea che operano insieme con e/o a favore degli anziani;
considerando che occorre dare a questo Gruppo uno statuto basato sulle esperienze acquisite,
DECIDE:
Art. 1
È creato, presso la Commissione delle Comunità eruopee, un Gruppo di collegamento «Anziani», d'ora in poi denominato «Gruppo».
Art. 2
Il Gruppo può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi relativi alla tutela degli interessi degli anziani.
Art. 3
1. Il Gruppo sarà composto da rappresentanti di organizzazioni degli Stati membri aventi un orientamento europeo, che operano con e per gli anziani.
2. Il Gruppo sarà composto da 24 membri, proposti dalle organizzazioni degli anziani degli Stati membri su richiesta della Commissione.
3. Le organizzazioni devono proporre un numero di membri doppio rispetto a quello dei membri che dovranno essere designati dalla Commissione. Ogni organizzazione può proporre 10 membri.
4. Le organizzazioni che verranno invitate a proporre membri sono menzionate nell'allegato della presente decisione.
Art. 4
1. I membri del Gruppo sono designati dalla Commissione.
2.
Alle stesse condizioni dei titolari, e in numero pari al loro, vengono designati i membri supplenti.
Il membro supplente sostituisce di pieno diritto il titolare assente o impedito a partecipare.
3.
I seggi sono attribuiti nel modo seguente:
— Comitato di coordinamento dei pensionati della Confederazione europea dei sindacati:
— EURAG — Federazione europea per le persone anziane:
— Eurolink Age:
— FIAPA — Federazione internazionale delle associazioni degli anziani:
— EPSO — Piattaforma europea delle organizzazioni degli anziani:
— ESCU — Unione dei cittadini europei della terza età:
4 seggi
4 seggi
4 seggi
4 seggi
4 seggi
4 seggi
Art. 5
1. Il mandato di membro del Gruppo ha una durata di 12 mesi e può essere rinnovato due volte.
2. Al termine del loro mandato i membri del gruppo rimangono in funzione fino a quando si sia provveduto alla loro sostituzione o il loro mandato sia stato rinnovato.
3. Il mandato di membro del Gruppo ha termine prima della scadenza naturale per dimissioni, cessazione di appartenenza all'organizzazione o all'ente rappresentato o per decesso del titolare.
4.
Si può porre fine al mandato di un membro anche qualora l'organizzazione o l'ente da lui rappresentato ne chieda la sostituzione.
In caso di sostituzione prima del termine del mandato, il membro del Gruppo è sostituito, per la durata residua del mandato stesso, secondo la procedura di cui all'articolo 3.
5. Il mandato di membro del Gruppo non è retribuito.
Art. 6
L'elenco dei membri titolari e supplenti è pubblicato, per informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europeea cura della Commissione.
Art. 7
1. Il Gruppo elegge un presidente per una durata di 12 mesi. L'elezione avviene alla maggioranza di due terzi dei membri presenti. Se entro sei settimane dalla sessione inaugurale non è stata raggiunta la maggioranza di due terzi la Commissione assume la presidenza per la durata del mandato del Gruppo.
2. Il Gruppo può costituire sottogruppi di lavoro.
Art. 8
1. Il Gruppo si riunisce nella sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. Le riunioni hanno luogo almeno due volte all'anno e possono essere convocate anche in altre occasioni su richiesta dei due terzi dei membri del Gruppo stesso.
2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Gruppo e dei suoi sottogruppi di lavoro.
3. In caso di urgenza il Gruppo può, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, approvare pareri con procedura scritta in base alle modalità fissate nel regolamento del Gruppo.
Art. 9
La Commissione assicura il segretariato delle attività del Gruppo e dei sottogruppi di lavoro.
Art. 10
1.
Il Gruppo può invitare a partecipare alle proprie attività, in qualità di esperto, chiunque abbia una particolare competenza su un argomento iscritto all'ordine del giorno.
Gli esperti partecipano alle attività per le quali sono stati invitati.
2. Il Gruppo può invitare a partecipare alle proprie attività, in qualità di osservatore, i rappresentanti di organizzazioni professionali particolarmente interessate a un argomento iscritto all'ordine del giorno. Gli osservatori partecipano alle attività per le quali sono stati invitati.
3. La Commissione, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, può invitare a partecipare alle attività del Gruppo persone particolarmente competenti in materia di anziani.
Art. 11
1. Le deliberazioni del Gruppo vertono sulle richieste di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazioni.
2. La Commissione, chiedendo il parere del Gruppo, può fissare la scadenza entro cui il parere stesso deve essere formulato.
3. Le posizioni assunte dalle organizzazioni rappresentate figurano nel resoconto dei lavori.
4. Nel caso in cui il parere richiesto sia oggetto di un accordo unanime del Gruppo, quest'ultimo elabora conclusioni comuni che saranno annesse al resoconto.