DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 1991 che accetta un impegno assunto da un esportatore tailandese nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia e che chiude l'inchiesta nei confronti di detto esportatore (91/604/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 10, previe consultazioni in sede di Comitato consultivo a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88,
A. MISURE PROVVISORIE1 Con il regolamento (CEE) n. 1386/912 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili (in seguito denominati «accendini»), originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia, di cui al codice NC ex 9613 10 00. Con il regolamento (CEE) n. 2832/913 il Consiglio ha prorogato il dazio per un periodo massimo di due mesi.
B. ISTITUZIONE DI UN DAZIO DEFINITIVO2 Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione. Le parti hanno inoltre presentato oservazioni scritte per comunicare il loro parere sulle risultanze.
La Commissione ha continuato l'inchiesta relativa alle pratiche di dumping e al conseguente pregiudizio. In base alle conclusioni dell'inchiesta, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3433/91 (4) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia e che decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori istituiti su tali importazioni.
C. IMPEGNI (4) Dopo che tutti gli esportatori interessati sono stati informati in merito ai risultati dell'inchiesta, un esportatore tailandese, la società Thai Merry Co. Ltd, ha offerto un impegno conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
In seguito a tale impegno i prezzi all'esportazione dovrebbero aumentare di un importo sufficiente per eliminare il margine di dumping accertato. La Commissione ritiene che, sul piano amministrativo, sia possibile controllare l'adempimento dell'impegno. Alla luce di tali elementi, la Commissione ritiene che l'impegno offerto sia accettabile e che l'inchiesta relativa all'esportatore in questione possa essere chiusa senza l'imposizione di un dazio antidumping.
Se tale impegno dovesse essere violato oppure ritirato dall'esportatore, la Commissione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, può immediatamente istituire un dazio provvisorio sulla base dei risultati e delle conclusioni dell'inchiesta esposti nel regolamento (CEE) n. 3433/91. Il Consiglio, in funzione delle informazioni raccolte in tale inchiesta, potrebbe successivamente istituire un dazio definitivo.
Nel corso delle consultazioni in merito all'accettazione degli impegni offerti, in sede di comitato consultivo, uno Stato membro ha mosso obiezioni. Pertanto, conformemente all'articolo 9 e all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha inviato al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e ha proposto di chiudere la procedura per quanto riguarda la società in questione. Poiché il Consiglio non ha deciso diversamente entro un mese, la presente decisione dovrebbe essere adottata,
DECIDE:
Art. 1
È accettato l'impegno offerto dalla società Thai Merry Co. Ltd nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Tailandia.
L'accettazione ha effetto per tutte le spedizioni nella Comunità a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 2
L'inchiesta relativa alla procedura antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa per quanto riguarda la società Thai Merry Co. Ltd. Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1991. Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione