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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 novembre 1991 relativa alla conclusione della convenzione sulla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba (91/598/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 ottobre 1987, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987-1992)4 ed il quarto programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale figurante nell'allegato della risoluzione precitata, in seguito denominato «quarto programma d'azione»,

considerando che tra i principali settori d'intervento previsti nel quarto programma d'azione figurano, in linea con i precedenti programmi d'azione, le attività di sorveglianza e di controllo volte a migliorare la qualità delle acque e a ridurre l'inquinamento;

considerando che il quarto programma d'azione invita la Comunità e gli Stati membri a partecipare attivamente alle iniziative internazionali di protezione ambientale, attribuendo, in tale contesto, particolare importanza alle relazioni bilaterali con i paesi terzi;

considerando che la convenzione sulla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba, firmata l'8 ottobre 1990 a Madeburgo, dispone in particolare la creazione di una Commissione internazionale al fine di prevenire l'inquinamento dell'Elba e della sua area di drenaggio, limitatamente al campo d'applicazione di detta convenzione;

considerando che la legislazione comunitaria vigente in materia di inquinamento delle acque si applica attualmente all'Elba e ai suoi affluenti limitatamente al loro percorso sul territorio della Repubblica federale di Germania;

considerando che è necessario che la Comunità approvi tale convenzione in modo da conseguire uno dei suoi obiettivi per quanto riguarda la prevenzione, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente secondo quanto stabilito nell'atto unico europeo;

considerando che la suddetta convenzione è stata firmata a nome della Comunità l'8 ottobre 1990,

DECIDE:

Art. 1

È approvata a nome della Comunità economica europea la convenzione sulla Commissione internazionale per la protezione dell'Elba.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio informa, a nome della Comunità economica europea, la Repubblica federale di Germania, nella sua qualità di depositaria, che i presupposti necessari per l'entrata in vigore della convenzione sono stati soddisfatti dalla Comunità, in conformità dell'articolo 18, primo comma della convenzione. Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

J. E. ANDRIESSEN