DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1991 concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere complementare tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relative ad una garanzia di credito per esportazione di prodotti agricoli e alimentari in Unione Sovietica (92/152/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che il regolamento (CEE) n. 599/912, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3281/913, ha istituito una garanzia di credito di 500 milioni di ecu per l'esportazione in Unione Sovietica di prodotti agricoli e alimentari;
considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 599/91, la garanzia si riferisce non solo a contratti di fornitura di prodotti agricoli e alimentari stipulati fra l'Unione Sovietica e imprese della Comunità ma anche fra l'Unione Sovietica e imprese stabilite in Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania, Iugoslavia, Lituania, Lettonia ed Estonia;
considerando che l'articolo 2 del regolamento succitato fa riferimento ad un accordo che deve essere concluso tra la Comunità e l'Unione Sovietica sulle condizioni che disciplinano le modalità di concessione della garanzia da parte della Comunità; che detto accordo è stato approvato a nome della Comunità economica europea con la decisione 91/73/CEE4;
considerando che l'estensione della garanzia di credito alle forniture in provenienza dalla Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania, Iugoslavia, Lituania, Lettonia ed Estonia richiede la conclusione di un accordo complementare tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche;
considerando che detto accordo è stato negoziato dalla Commissione di concerto con un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere complementare tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari in Unione Sovietica.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1991. Per il Consiglio
Il Presidente
P. BUKMAN