DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1991 che adotta le norme generali, i capitolati generali di oneri e le regole procedurali per la conciliazione e l'arbitrato degli appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo (FES), in relazione alla loro applicazione nell'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (92/97/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136,
vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea1, in particolare gli articoli 211, 212, 213,
vista la proposta della Commissione,
considerando che occorre adottare le norme generali e i capitolati generali d'oneri relativi agli appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi finanziati con le risorse del Fondo europeo di sviluppo (FES) gestito dalla Commissione, in appresso denominate «risorse del Fondo»;
considerando che occorre anche stabilire le regole procedurali per la conciliazione e l'arbitrato dei contratti d'appalto finanziati dal FES;
considerando che, nell'emanare la presente decisione, il Consiglio ha tenuto conto segnatamente dei documenti analoghi adottati per l'impiego dei fondi del FES negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP),
DECIDE:
Art. 1
Le norme generali per gli appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi finanziati dalle risorse del Fondo europeo di sviluppo nei paesi e territori d'oltremare (PTOM), figuranti nell'allegato I, si applicano alla preparazione e alla stipulazione dei contratti pubblici d'appalto finanziati dal Fondo. Salvo le diverse disposizioni dell'articolo 212, lettera b) della decisione 91/482/CEE, l'esecuzione degli appalti pubblici finanziati con le risorse del Fondo è disciplinata:
— dal capitolato generale d'oneri per gli appalti pubblici di opere finanziati dal Fondo europeo di sviluppo nei PTOM, figurante nell'allegato II;
— dal capitolato generale d'oneri per gli appalti pubblici di forniture finanziati dal Fondo europeo di sviluppo nei PTOM, figurante nell'allegato III;
— dal capitolato generale d'oneri per gli appalti pubblici di servizi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo nei PTOM, figurante nell'allegato IV.
Nella risoluzione delle controversie relative ad un appalto finanziato con le risorse del Fondo che, ai sensi del capitolato generale di oneri e delle condizioni speciali applicabili all'appalto, è attuata mediante conciliazione od arbitrato, si applicano le regole procedurali per la conciliazione e l'arbitrato degli appalti pubblici finanziati dal FES, figuranti nell'allegato V.
Art. 2
La presente decisione si applica a tutti gli appalti pubblici finanziati dal FES nei PTOM e conclusi a partire dal 1o giugno 1991.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN DEN BROEK