DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 1992 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di diidrostreptomicina originaria del Giappone (92/61/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in sede di comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,
considerando quando segue:
A. PROCEDURA1 Nell'aprile 1990 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) (in seguito denominato «il ricorrente») per conto dell'unico produttore comunitario di diidrostreptomicina (in seguito denominata «DHS») e relativa alle importazioni di tale prodotto originario della Repubblica popolare cinese e del Giappone.
La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al notevole pregiudizio da esse derivante che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni del prodotto in questione, che è classificato al codice NC 2941 20 10.
B. MISURE PROVVISORIE3 Con il regolamento (CEE) n. 2054/913 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diidrostreptomicina (DHS), di cui al codice NC 2941 20 10, originaria della Cina. La validità del dazio provvisorio è stata prorogata per un periodo massimo di due mesi dal regolamento (CEE) n. 3091/91 del Consiglio4.
Come risulta dai punti da 31 a 35 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio, la Commissione ha accertato che le importazioni di DHS dal Giappone non hanno provocato il pregiudizio sostanziale subito dall'industria comunitaria, né vi hanno contribuito.
C. SEGUITO DELLA PROCEDURA (5) Tanto l'industria comunitaria, quanto l'esportatore cinese di DHS, che in precedenza aveva contestato le risultanze della Commissione esposte nei punti da 31 a 35 del regolamento provvisorio in merito alle esportazioni di DHS dal Giappone, non hanno presentato motivate argomentazioni.
D. CHIUSURA (6) È quindi evidente che non sono necessarie misure di difesa nei confronti del Giappone e che la procedura antidumping relativa alle importazioni di DHS originaria del Giappone deve essere chiusa senza l'istituzione di misure.
In sede di comitato consultivo non sono state mosse obiezioni in merito a tale conclusione.
Il ricorrente è stato informato dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva chiudere la procedura relativa al Giappone e non ha fatto osservazioni,
DECIDE:
Art. unico
È chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di diidrostreptomicina originaria del Giappone. Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1992. Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente