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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 1992 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di nastri audio in bobine originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Hong Kong (92/62/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previa consultazione in sede di comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

A. PROCEDURA1 Nel novembre 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC), per conto dei produttori di nastri in bobine e di audiocassette che complessivamente rappresentavano una parte rilevante della produzione comunitaria in questione. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni dei prodotti suddetti originari del Giappone, della Repubblica di Corea (Corea) e di Hong Kong e al pregiudizio sostanziale da esse derivante che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.

Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di audiocassette e di nastri per audiocassette, di cui al codici NC 8523 11 00 e 8523 13 00, originari del Giappone, della Corea e di Hong Kong e ha iniziato un'inchiesta.

La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i ricorrenti e ha offerto alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

Tutti gli esportatori coreani interessati, quasi tutti gli esportatori giapponesi, un esportatore di Hong Kong e tutti i produttori comunitari ricorrenti hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Anche alcuni importatori hanno presentato osservazioni scritte.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società: a) Produttori comunitari AGFA Gevaert AG, Monaco, Germania BASF Aktiegesellschaft, Ludwigshafen, Germania SUMA, Gien, Francia I produttori comunitari suddetti sono membri del CEFIC. b) Produttori/esportatori giapponesi TDK, Tokyo Denon Columbia, Tokyo c) Produttori/esportatori coreani Saehan Media Co., Seoul Sunkyong Magnetic Ltd (SKC), Seoul d) Produttori/esportatori di Hong Kong Swire Magnetics (HK) Ltd e) Importatori nella Comunità Sony, Bayonne TDK Recording Media Europe, GmbH, Rammelsbach Denon Columbia GmbH, Ratingen Sunkyong Europe, Ltd, Londra (5) La Commissione ha chiesto e ricevuto osservazioni scritte e orali particolareggiate dai produttori comunitari rappresentati dal ricorrente, dagli esportatori citati e da alcuni importatori e ha verificato per quanto necessario le informazioni fornite.

Per i motivi specificati nei punti da 9 a 12 del regolamento (CEE) n. 3262/90 della Commissione3 e confermati nel regolamento (CEE) n. 1251/91 del Consiglio4, è stato deciso che i nastri audio in cassette e in bobine dovevano essere considerati come due prodotti diversi. Con il regolamento del Consiglio suddetto sono stati istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di nastri audio in cassette originari del Giappone e della Corea. La presente decisione della Commissione riguarda unicamente i nastri audio in bobine.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DELLA PROCEDURA (7) Nel luglio 1991 il ricorrente ha comunicato alla Commissione di aver deciso di ritirare la denuncia per quanto riguarda i nastri audio in bobine, in seguito, tra l'altro, all'imposizione di dazi antidumping definitivi sui nastri audio in cassette (vedi punto 6). Il ricorrente ha tuttavia dichiarato che il ritiro della denuncia lasciava impregiudicata qualsiasi azione futura.

La Commissione, non avendo motivo di ritenere che la chiusura della procedura sia contraria all'interesse della Comunità, conclude che la procedura deve essere chiusa,

DECIDE:

Art. unico

È chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di nastri audio in bobine originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Hong Kong. Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1992. Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente