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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 febbraio 1992 riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Turchia nel settore della ricerca medica e sanitaria (92/134/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione1, in cooperazione con il Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che con la decisione 87/551/CEE4 il Consiglio ha adottato un programma di coordinamento della ricerca e dello sviluppo della Comunità economica europea nel settore della ricerca medica e sanitaria (1987-1991); con l'articolo 7, paragrafo 2 di tale decisione autorizza la Commissione a negoziare accordi con gli Stati non membri della Comunità che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) al fine di associarli interamente o parzialmente al suddetto programma;

considerando che il governo turco ha espresso interesse per la cooperazione nella ricerca medica e sanitaria; che la Comunità e la Repubblica di Turchia prevedono un vantaggio reciproco da tale cooperazione;

considerando che conviene approvare l'accordo di cooperazione negoziato tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Turchia nel settore della ricerca medica e sanitaria,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità, l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Turchia nel settore della ricerca medica e sanitaria.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il Presidente del Consiglio provvede, a nome della Comunità, alla notifica prevista dall'articolo 9 dell'accordo (5).

Fatto a Bruxelles, addì 3 febbraio 1992. Per il Consiglio Il Presidente Joao PINHEIRO