DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1992 che istituisce un comitato consultivo unico EUROTECNET e FORCE e modifica le decisioni 89/657/CEE e 90/267/CEE (92/170/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che nell'intento di rendere più efficace l'azione comunitaria nel settore della formazione professionale occorre raggruppare in un unico comitato consultivo le attività auttualmente svolte dai comitati consultivi EUROTECNET e FORCE previsti all'articolo 10 delle decisioni 89/657/CEE4 e 90/267/CEE5, come la Commissione ha annunciato nel memorandum sulla razionalizzazione e il coordinamento dei programmi di formazione professionale a livello comunitario;
considerando che conviene di conseguenza modificare l'articolo 10 delle decisioni 89/657/CEE e 90/267/CEE,
DECIDE:
Art. 1
1.
Ai fini dell'attuazione dei programmi EUROTECNET e FORCE la Commissione è assistita da un comitato consultivo, composto da due rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.
I membri del comitato possono essere assistiti da esperti o consulenti.
Dodici rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Commissione sulla base di proposte delle organizzazioni che rappresentano le parti sociali a livello comunitario partecipano ai lavori del comitato in veste di osservatori.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure relative:
a) agli orientamenti generali dei programmi EUROTECNET e FORCE;
b) agli orientamenti generali sul sostegno finanziario assicurato dalla Comunità (importi, durata e destinatari);
c) alle questioni concernenti l'equilibrio generale dei programmi EUROTECNET e FORCE, compresa la ripartizione tra le varie azioni e la complementarità con gli altri programmi e iniziative comunitari nel settore della formazione professionale;
d) alle questioni concernenti la valutazione dei programmi e la diffusione dei risultati, in vista della presentazione delle relazioni di cui all'articolo 11 delle decisioni 89/657/CEE e 90/267/CEE.
3. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
4. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.
5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
Art. 2
Il testo dell'articolo 10 della decisione 89/657/CEE è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 10
Comitato
Ai fini dell'esecuzione della presente decisione, la Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 1 della decisione 92/170/CEE (*).
(*) GU n. L 75 del 21. 3. 1992, pag. 51.»
Art. 3
Il testo dell'articolo 10 della decisione 90/267/CEE è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 10
Comitato
Ai fini dell'esecuzione della presente decisione, la Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dall'articolo 1 della decisione 92/170/CEE (*).
(*) GU n. L 75 del 21. 3. 1992, pag. 51.»
Art. 4
La presente decisione ha efficacia dal 1o luglio 1992. Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1992. Per il Consiglio
Il Presidente
Jorge BRAGA DE MACEDO