DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1992 relativa alla chiusura della procedura antidumping riguardante le importazioni di filati di cotone originari dell'Egitto (92/179/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 19881, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo ai sensi del regolamento suddetto,
A. MISURE PROVVISORIE1 Con il regolamento (CEE) n. 2818/912, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile, dell'Egitto e della Turchia e ha chiuso il procedimento antidumping relativo ai prodotti originari dell'India e della Tailandia. Il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 171/923, ha prorogato il dazio per un periodo massimo di due mesi.
B. PROCEDURA SUCCESSIVA2 Dopo l'istituzione del dazio provvisorio, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione. Le parti hanno inoltre comunicato per iscritto le loro osservazioni sulle risultanze.
Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi garantiti a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano comunicare le loro osservazioni sulle informazioni ricevute.
Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state prese in considerazione e le risultanze della Commissione sono state debitamente modificate per tenerne conto.
A causa delle complessità della procedura e per i motivi specificati nel punto 11 del regolamento (CEE) n. 2818/91 l'inchiesta non è stata conclusa entro il termine indicato nell'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.
C. DUMPING (6) Nel regolamento (CEE) n. 171/92, il Consiglio ha concluso che il margine di dumping relativo alle importazioni di filati di cotone originari dell'Egitto non era significativo.
D. PREGIUDIZIO (7) Alla luce delle conclusioni in materia di dumping, la Commissione non ritiene necessario esaminare ulteriormente gli aspetti relativi al pregiudizio per quanto riguarda le importazioni di filati di cotone originari dell'Egitto.
E. CHIUSURA DELLA PROCEDURA (8) Dopo essere stato informato in merito alle conclusioni della Commissione, il ricorrente ha comunicato ulteriori osservazioni sulla determinazione dei margini di dumping relativi alle importazioni in questione. La Commissione, dopo aver esaminato le osservazioni ricevute, ha concluso che non sono stati presentati elementi o argomentazioni originali e che pertanto le conclusioni dovevano essere confermate.
Date tali circostanze, si ritiene che non siano necessarie misure di difesa e che la procedura debba essere chiusa,
DECIDE:
Art. unico
1. È chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di filati di cotone di cui ai codici NC da 5205 11 00 a 5205 45 90 e da 5206 11 00 a 5206 45 90, originari dell'Egitto.
2.
Le garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2818/91 sono liberate per quanto riguarda le importazioni di cui al paragrafo 1. Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1992. Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente