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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1992 nel settore della sicurezza dei sistemi di informazione (92/242/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che la Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati membri;

considerando che l'informazione immagazzinata, trattata e trasmessa con l'aiuto di mezzi elettronici acquista un ruolo sempre più importante nell'attività economica e sociale;

considerando che l'introduzione di comunicazioni globali efficaci e dell'impiego generalizzato del trattamento elettronico dell'informazione ha accentuato la necessità di fornire agli utenti un'adeguata tutela;

considerando che il Parlamento europeo ha più volte messo l'accento, nei suoi dibattiti e nelle sue decisioni, sull'importanza della sicurezza dei sistemi d'informazione;

considerando che il Comitato economico e sociale ha sottolineato l'esigenza di trattare le questioni relative alla sicurezza dei sistemi di informazione nelle azioni della Comunità, segnatamente in vista delle ripercussioni del completamento del mercato interno;

considerando che le azioni a livello nazionale, internazionale e comunitario costituiscono una buona base;

considerando che vi è una stretta relazione tra telecomunicazioni, tecnologia dell'informazione, normalizzazione, mercato dell'informazione e politiche di ricerca e sviluppo tecnologico, nonché con i lavori già intrapresi dalla Comunità in questi settori;

considerando che è opportuno concertare gli sforzi basandosi sui lavori già esistenti ai livelli nazionale e internazionale e promuovere la cooperazione tra le principali parti interessate; che è quindi opportuno procedere nel contesto di un piano d'azione coerente;

considerando che la complessità della sicurezza dei sistemi di informazione richiede lo sviluppo di strategie atte a rendere libera la circolazione delle informazioni nel mercato unico, garantendo nel contempo la sicurezza d'impiego dei sistemi di informazione in tutta la Comunità;

considerando che rientra nelle responsabilità di ciascuno Stato membro tener conto dei vincoli imposti dalla sicurezza e dall'ordine pubblico;

considerando che le responsabilità degli Stati membri in questo campo comportano un'impostazione concertata basata su una stretta collaborazione con gli alti funzionari degli Stati membri;

considerando che è necessario varare un'azione comprendente un piano d'azione per un periodo iniziale di ventiquattro mesi e l'istituzione di un comitato di alti funzionari, con un mandato a lungo termine, in veste di consulente della Commissione per le iniziative nel settore della sicurezza dei sistemi d'informazione;

considerando che l'esecuzione dell'azione per un periodo iniziale di ventiquattro mesi richiede un importo stimato a 12 milioni di ecu; che per il 1992, nel quadro delle attuali prospettive finanziarie, l'importo stimato necessario ammonta a 2 milioni di ecu;

considerando che le risorse da impegnare per il finanziamento del programma dopo l'esercizio 1992 dovranno rientrare nei limiti del vigente quadro finanziario comunitario,

DECIDE:

Art. 1

Con la presente decisione è adottata un'azione nel settore della sicurezza dei sistemi d'informazione. Essa comporta:

— lo sviluppo di strategie globali di sicurezza dei sistemi di informazione (piano d'azione) per un periodo iniziale di ventiquattro mesi e

— l'istituzione di un gruppo di alti funzionari con mandato a lungo termine per consigliare la Commissione sulle azioni rientranti nel settore della sicurezza dei sistemi di informazione, in appresso denominato «comitato».

Art. 2

1. La Commissione consulta sistematicamente il comitato sui problemi relativi alla sicurezza dei sistemi di informazione dei vari programmi della Comunità, in particolare sulla definizione di strategie e programmi di lavoro.

2.

Il piano d'azione, come indicato nell'allegato, include un lavoro preparatorio sui seguenti temi:

I. sviluppo di un quadro strategico per la sicurezza dei sistemi d'informazione;

II. individuazione delle esigenze degli utenti e dei fornitori di servizi in fatto di sicurezza dei sistemi d'informazione;

III. elaborazione di soluzioni a certe esigenze prioritarie di utenti, fornitori e esercenti di servizi;

IV. elaborazione di specifiche, normalizzazione, valutazione e certificazione in materia di sicurezza dei sistemi di informazione;

V. sviluppi tecnologici ed operativi in materia di sicurezza dei sistemi d'informazione;

VI. attuazione della sicurezza dei sistemi di informazione.

Art. 3

1.

L'importo stimato necessario dei mezzi finanziari comunitari per l'esecuzione dell'azione per un periodo iniziale di 24 mesi è di 12 milioni di ecu, di cui 2 milioni di ecu per il 1992 nel quadro delle prospettive finanziarie 1988-1992.

Per l'ulteriore periodo di applicazione dell'azione, l'importo dovrà essere conforme al quadro finanziario comunitario in vigore.

2. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio tenendo presenti i principi di una sana gestione previsti all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Art. 4

Un gruppo di esperti indipendenti procede, per la Commissione, ad una valutazione dei progressi compiuti durante il periodo iniziale. La relazione di questo gruppo, con le eventuali osservazioni della Commissione, è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Art. 5

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione dell'azione. Essa è assistita da un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un suo rappresentante.

2. Il piano d'azione viene attuato secondo le finalità di cui all'articolo 2 e, se necessario, aggiornato. Esso precisa gli obiettivi e i tipi d'azione da intraprendere, nonché le relative disposizioni finanziarie. La Commissione fa appello a proposte sulla base del piano d'azione.

3. Il piano d'azione è attuato in stretta collaborazione con gli operatori del settore. Esso prende in considerazione, promuove e integra le attività di normalizzazione svolte a livello europeo e internazionale in questo campo.

Art. 6

1. La procedura prevista all'articolo 7 si applica alle misure relative alla politica della Comunità nel settore della sicurezza dei sistemi di informazione.

2. La procedura di cui all'articolo 8 si applica:

— alla preparazione e all'aggiornamento del piano d'azione previsto all'articolo 5;

— al contenuto dell'invito a presentare proposte, all'esame delle medesime e alla stima dell'importo del contributo comunitario alle misure qualora tale importo superi 200 000 ecu;

— alla cooperazione di organizzazioni non comunitarie ad azioni svolte a titolo della presente decisione;

— ai sistemi di divulgazione, protezione e sfruttamento dei risultati delle misure;

— alle disposizioni da prendere per valutare l'azione.

3. Se l'importo del contributo comunitario alle misure è inferiore o pari a 200 000 ecu, la Commissione consulta il comitato sulle misure da adottare e lo informa dei risultati dell'esame.

Art. 7

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Art. 8

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure. Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

Vitor MARTINS