diritto.io

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1992 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile (92/384/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che nella riunione del 18-19 giugno 1990 il Consiglio ha deciso che i negoziati con la Norvegia e la Svezia non dovessero essere ulteriormente ritardati ed ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con detti paesi, utilizzando come base le direttive formulate per i negoziati tra la Comunità e gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA);

considerando che la Commissione ha condotto tutti i negoziati in stretto coordinamento e consultazione con gli Stati membri;

considerando che l'accordo consente di creare nello spazio coperto dalla Comunità economica europea, dal Regno di Norvegia e dal Regno di Svezia, un insieme di regole applicabili all'aviazione civile, permettendo in tal modo di istituire un sistema uniforme di regole relative all'accesso al mercato, alla capacità delle linee aeree e alla determinazione dei prezzi in questo settore;

considerando infine che il testo concordato in sede di negoziato corrisponde alle direttive di negoziato adottate per la conclusione di un accordo tra la Comunità e gli Stati dell'EFTA nel settore dei trasporti aerei;

considerando che l'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia nel settore dell'aviazione civile.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio espleta le necessarie formalità previste all'articolo 23 dell'accordo.

Art. 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito all'articolo 13 dell'accordo.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa ha efficacia il giorno della pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Joaquim FERREIRA DO AMARAL