DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1992 relativa alla conclusione dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987 (92/396/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 116,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987, negoziato nel contesto del programma integrato sui prodotti di base (risoluzione 93 (IV) adottata alla quarta Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo) è entrato in vigore provvisoriamente il 29 dicembre 1988;
considerando che la Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno notificato la provvisoria applicazione dell'accordo il 22 dicembre 1988;
considerando che l'obiettivo dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987 è, tra l'altro, quello di contribuire a stabilizzare il prezzo della gomma naturale senza provocare distorsioni nelle tendenze di mercato a lungo termine e ad equilibrare l'evoluzione della domanda e dell'offerta di tale prodotto;
considerando che, affinché i paesi membri che hanno applicato provvisoriamente l'accordo potessero ratificare, accettare o approvare il medesimo, il Consiglio internazionale della gomma naturale ha prorogato la data ultima di deposito dei relativi strumenti fino al 31 dicembre 1992;
considerando che tutti gli Stati membri hanno espresso la propria intenzione di applicare l'accordo;
considerando che conviene pertanto approvare l'accordo;
considerando che conviene che la Comunità e i suoi Stati membri notifichino simultaneamente al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite l'accettazione dell'accordo,
DECIDE:
Art. 1
L'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987 è approvato a nome della Comunità economica europea.
La Comunità economica europea e gli Stati membri depositano simultaneamente, entro il 31 diciembre 1992, i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Il testo dell'accordo è accluso alla decisione 88/107/CEE1.
Art. 2
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare gli strumenti d'approvazione a nome della Comunità. Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1992. Per il Consiglio
Il Presidente
D. HURD