DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 settembre 1992 relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria a favore dell'Albania (92/482/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione1, presentata previa consultazione del Comitato monetario,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che l'Albania ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali ed ha deciso di adottare un modello di economia di mercato;
considerando che ci si attende uno sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche tra la Comunità e l'Albania nel quadro dell'accordo di cooperazione del 1992;
considerando che l'assistenza finanziaria della Comunità contribuirà a sostenere l'azione di aggiustamento e di riforma dell'Albania, rafforzerà la fiducia reciproca e avvicinerà l'Albania alla Comunità;
considerando che l'Albania è un paese a basso reddito ammesso a beneficiare di prestiti a condizioni estremamente favorevoli da parte della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale (FMI) e che il Gruppo dei 24 ha accettato di prendere in esame la possibilità di un'assistenza finanziaria complementare, soprattutto mediante finanziamenti a fondo perduto e prestiti agevolati a lungo termine non appena il FMI avrà raggiunto con l'Albania un accordo su un programma di stabilizzazione e di riforme;
considerando che le autorità albanesi hanno chiesto assistenza finanziaria al FMI, al Gruppo dei 24 paesi industrializzati e alla Comunità europea;
considerando che, al di là del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI, dalla Banca mondiale e dai creditori bilaterali ufficiali nel quadro dell'accordo stand-by di dodici mesi che deve essere approvato dal FMI a favore dell'Albania, resta da finanziare una somma di circa 165 milioni di dollari statunitensi per evitare un'ulteriore compressione delle importazioni che pregiudicherebbe il conseguimento degli obiettivi di politica economica che il governo albanese si prefigge di raggiungere con la sua azione di riforma;
considerando che la Commissione, in quanto coordinatrice dell'assistenza fornita dal Gruppo dei 24 paesi industrializzati, ha invitato questi ultimi a fornire all'Albania un'assistenza finanziaria a condizioni estremamente favorevoli al fine di sostenere l'azione di aggiustamento e di riforma di tale paese;
considerando che la situazione economica e finanziaria dell'Albania è tale da richiedere che l'assistenza finanziaria destinata a sostenere la bilancia dei pagamenti di tale paese assuma la forma di finanziamenti a fondo perduto;
considerando che è opportuno che il finanziamento della Comunità sia gestito dalla Commissione;
considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli dell'articolo 235,
DECIDE:
Art. 1
1. La Comunità fornisce all'Albania un'assistenza finanziaria per un importo massimo di 70 milioni di ecu, sotto forma di finanziamenti a fondo perduto, al fine di sostenere la bilancia dei pagamenti e rafforzare le riserve di questo paese.
2. Il finanziamento è gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il Comitato monetario, secondo criteri conformi ai termini degli eventuali accordi conclusi tra il FMI e l'Albania.
Art. 2
1. Previa consultazione del Comitato monetario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità albanesi le condizioni di politica economica cui è subordinato il finanziamento. Queste ultime devono essere compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e con gli accordi conclusi con il Gruppo dei 24.
2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato monetario e in stretto coordinamento con il Gruppo dei 24 e il FMI, che la politica economica dell'Albania sia conforme agli obiettivi del finanziamento e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.
Art. 3
1. Il finanziamento è messo a disposizione dell'Albania in due quote. La prima quota, pari a 35 milioni di ecu, è svincolata non appena concluso tra l'Albania e il FMI un accordo stand-by; la seconda non prima del primo trimestre del 1993, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2 e a condizione che l'applicazione dell'accordo stand-by presenti risultati soddisfacenti.
2. I fondi sono versati alla Banca nazionale d'Albania.
Art. 4
Almeno una volta all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 1992. Per il Consiglio
Il Presidente
N. LAMONT