DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 1992 recante accettazione degli impegni offerti nell'ambito del riesame delle misure antidumping applicabili a talune importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia e conclusione della procedura stessa (92/493/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 10, previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,
I. PROCEDURA PRECEDENTE1 Con il regolamento (CEE) n. 1798/902, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 0,510 ecu per chilogrammo sulle importazioni di glutammato monosodico originario, tra l'altro, dell'Indonesia, fatta eccezione per le importazioni provenienti da un'impresa indonesiana il cui impegno di prezzi è stato accettato dalla Commissione.
II. RIESAME2 Nell'aprile e nel luglio 1991, la Commissione ha ricevuto lettere dalla società PT Indomiwon Citra Inti e PT Cheil Samsung Astra, due produttori indonesiani non collegati di glutammato monosodico, in cui annunciavano che intendevano esportare quanto prima il prodotto in questione nella Comunità, che tali esportazioni sarebbero state soggette al dazio sopra menzionato e che nessuna delle due società aveva prodotto o esportato durante il periodo dell'inchiesta.
Inoltre, dalle informazioni ricevute, è risultato che la PT Indomiwon Citra Inti è indirettamente collegata ad un'altra società produttrice di glutammato monosodico, la PT Miwon Indonesia. Quest'ultima società ha collaborato con la Commissione nel corso della procedura precedente pur non avendo esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Dato questo rapporto indiretto, è stato deciso di includere nel riesame relativo alla PT Indomiwon Citra Inti anche la PT Miwon Indonesia, che ha accettato di collaborare.
Con un avviso pubblicato il 5 novembre 19913, previa consultazione in seno al comitato consultivo e in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha iniziato un riesame del regolamento (CEE) n. 1798/90 per quanto riguarda le tre società indonesiane di cui ai precedenti considerando 2 e 3.
Di conseguenza, la Commissione ha riaperto l'inchiesta e inviato questionari ai tre produttori interessati, le cui risposte sono state verificate nelle loro sedi in Indonesia.
L'inchiesta ai fini del riesame si è svolta dal 1o gennaio 1991 al 30 settembre 1991.
III. RISULTATI DELL'INCHIESTA 1. Nuovi esportatori (7) Dall'inchiesta è emerso che la PT Cheil Samsung Astra e la PT Indomiwon Citra Inti sono state costituite e sono diventate operative dopo la fine del periodo dell'inchiesta precedente e non hanno esportato il prodotto in oggetto nella Comunità nel corso di tale periodo. È stato inoltre accertato che queste due società non hanno alcuna relazione con gli esportatori indonesiani per i quali sono state accertate pratiche di dumping nella precedente inchiesta. È inoltre emerso che la società PT Cheil Samsung Astra sta già esportando glutammato monosodico nella Comunità e la PT Indomiwon Citra Inti intende fare altrettanto, come dimostra un accordo di distribuzione firmato con una società d'importazione comunitaria. Per quanto riguarda la PT Miwon Indonesia, è risultato che tale società non ha mai esportato il prodotto in oggetto nella Comunità, né intende farlo in futuro. Date le circostanze, solo le società PT Cheil Samsung Astra e PT Indomiwon Citra Inti possono essere considerate nuovi esportatori per i quali si ritiene opportuno un riesame delle misure in vigore.
2. Prodotto in esame e prodotto simile (8) Il prodotto sotto inchiesta è lo stesso che è stato oggetto della procedura conclusasi con il regolamento (CEE) n. 1798/90, cioè il glutammato monosodico prodotto sotto forma di cristalli di diverse dimensioni e che rientra nel codice NC ex 2922 42 00.
3. Valore normale (9) Dal momento che la maggior parte delle vendite del prodotto simile da parte delle società PT Indomiwon Citra Inti e PT Cheil Samsung Astra sul mercato interno indonesiano sono state effettuate in perdita nel corso del periodo dell'inchiesta, il valore normale è stato costruito. Poiché sul mercato comunitario il glutammato monosodico è prevalentemente commercializzato in grandi confezioni (15 kg e oltre), la Commissione ha stabilito il valore normale su tale base.
Per costruire il valore normale, la Commissione ha calcolato i costi di produzione tenendo conto dei costi sostenuti dalle società più un importo equo per le spese di vendita, generali e amministrative e per i profitti.
L'importo relativo alle spese di vendita, generali e amministrative e i profitti è stato calcolato in base alle spese sostenute e ai profitti realizzati dalla PT Miwon Indonesia sulle vendite a reddito positivo del prodotto simile sul mercato interno. Quest'ultima società è stata l'unico produttore noto ad aver effettuato vendite redditizie sul mercato indonesiano in quantità che possono essere considerate rappresentative.
4. Prezzo all'esportazione (11) Dal momento che nel corso del periodo dell'inchiesta solo una delle società interessate ha esportato glutammato monosodico nella Comunità e che si è trattato di modesti quantitativi, non è stato possibile stabilire un prezzo all'esportazione attendibile sulla base di tali esportazioni.
5. Pregiudizio (12) Poiché il presente riesame si è limitato alle mutate circostanze riguardanti taluni produttori indonesiani, gli elementi di pregiudizio stabiliti nel regolamento (CEE) n. 1798/90 sono considerati tuttora validi.
6. Misure (13) È evidente che non sussisterebbe dumping se i prezzi all'esportazione del glutammato monosodico venduto all'esportazione nella Comunità dalle due società interessate fossero almeno pari al valore normale del prodotto simile.
Tuttavia, i valori normali stabiliti per le due società interessate e rettificati per tener conto dei costi sostenuti per il trasporto delle merci alla frontiera comunitaria sono risultati superiori al limite di pregiudizio stabilito nella precedente inchiesta. Si ritiene pertanto che nei confronti delle importazioni nella Comunità di glutammato monosodico prodotto dalla PT Indomiwon Citra Inti e dalla PT Cheil Samsung Astra debbano essere adottate misure volte unicamente ad assicurare che il prodotto in oggetto non sia venduto ad un prezzo inferiore alla soglia di pregiudizio.
Di conseguenza, si è ritenuto opportuno imporre alla PT Indomiwon Citra Inti e alla PT Cheil Samsung Astra un dazio antidumping variabile individuale pari alla differenza tra il prezzo necessario per annullare il pregiudizio accertato nell'inchiesta precedente e i loro prezzi all'esportazione, cif frontiera comunitaria, al netto del dazio.
Per quanto riguarda la PT Miwon Indonesia, poiché, come è stato spiegato al precedente considerando 7, non ha effettuato esportazioni nella Comunità nel corso del periodo dell'inchiesta, né intende effettuarne in futuro, tale società continuerà ad essere soggetta al dazio attualmente in vigore.
IV. IMPEGNI (17) Dopo essere state informate in merito alle risultanze di cui sopra, le società PT Indomiwon Citra Inti e PT Cheil Samsung Astra hanno offerto impegni relativi alle loro esportazioni nella Comunità. Con detti impegni viene fissato un prezzo minimo al livello del limite di pregiudizio, sufficiente ad evitare eventuali effetti pregiudizievoli per l'industria comunitaria interessata. Dal momento che appare possibile, sul piano amministrativo, controllare la corretta applicazione degli impegni, la Commissione ha concluso che gli impegni offerti sono accettabili.
Inoltre, in caso di violazione di detti impegni, la Commissione può istituire immediatamente dazi provvisori ed il Consiglio, successivamente, istituire dazi definitivi, in base ai fatti accertati nel corso della presente inchiesta.
Il comitato consultivo non ha espresso obiezioni nei confronti dell'accettazione degli impegni.
Informata delle principali circostanze e considerazioni in base alle quali la Commissione ha deciso di accettare gli impegni offerti, l'industria comunitaria interessata non ha espresso obiezioni.
Con il regolamento (CEE) n. 2966/92 (4) il Consiglio ha di conseguenza deciso di esentare le importazioni del prodotto in oggetto della PT Indomiwon Citra Inti e della PT Cheil Samsung Astra dal dazio antidumping imposto sulle importazioni di tale prodotto originario dell'Indonesia,
DECIDE:
Art. 1
Gli impegni di prezzo offerti dalle società PT Indomiwon Citra Inti e PT Cheil Samsung Astra nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di glutammato monosodico, di cui al codice NC ex 2922 42 00 (codice Taric 2922 42 00 * 10), originario, tra l'altro, dell'Indonesia sono accettati.
Art. 2
L'inchiesta di riesame nell'ambito della procedura antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa. Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1992. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione