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dec. 92/65/CEE

Testo vigente

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 ottavo,

- visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 206 ter,

- visto il bilancio per l'esercizio 1990,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario delle Comunità europee per l'esercizio 1990 [SEC (91) 508 - 512 e SEC (91) 512/Allegato],

- viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1990 e le risposte delle istituzioni1,

- vista la raccomandazione del Consiglio del 16 marzo 1992 (C3-0104/92),

- vista la propria risoluzione dell'8 aprile 1992 sul rinvio del discarico alla commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 19902,

- vista la lettera in data 16 ottobre 1992 del commissario Schmidhuber al presidente del Parlamento europeo (C3-0421/92),

- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per i diritti della donna, della Commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, della commissione per la politica regionale l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali e della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (A3-0109/92),

1. constata che le entrate e le spese autorizzate per l'esercizio 1990 ammontavano a:

/* Tabelle: v. GUCE */ 3. prende atto che d'ora in avanti, in caso di mancata presentazione preliminare delle proposte d'impegno, il controllare finanziario rifiuterà, come regola generale, il suo visto, ma lo concederà in casi eccezionali qualora giudichi, in tutta indipendenza, che la presentazione a posteriori non potesse essere evitata; insiste affinché il controllore finanziario riferisca tutti i casi siffatti all'autorità di discarico;

4. prende atto dell'impegno solenne assunto dalla Commissione, e in particolare dal suo presidente, di proporre misure volte a ripristinare l'autonomia finanziaria della Comunità e ricorda che a questo scopo si devono prevedere due corsi d'azione:

- ripristino dell'IVA quale autentica risorsa propria;

- sostituzione delle risorse aventi carattere di contributo nazionale con risorse fiscali comunitarie;

5. ritiene che gli adeguamenti proposti dalla Commissione all'articolo 6 della decisione 88/377/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, concernente la disciplina di bilancio3, costituiscano essenzialmente una riaffermazione degli obblighi chiaramente imposti alla Commissione da detto articolo, segnatamente la gestione tempestiva, dei mercati anziché la pura gestione finanziaria; ne desume pertanto che la Commissione condivide ormai l'interpretazione data dal Parlamento all'articolo 6;

6. prende atto che la Commissione ha ultimato una serie di proposte volte a intensificare la lotta contro le frodi a danno del bilancio comunitario e si ripromette di affrontare nuovamente la questione nell'ambito della procedura di discarico 1991;

7. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

8. incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alle Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti la presente decisione unitamente alla risoluzione recante le sue osservazioni e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie L).

Fatto a Strasburgo, il 18 novembre 1992. Il Segretario generale Enrico VINCI Il Presidente Egon KLEPSCH RISOLUZIONE recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione che concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1990 IL PARLAMENTO EUROPEO, - visto l'articolo 206 ter del trattato che istituisce la Comunità economica europea, - visto l'articolo 89 del regolamento finanziario del 13 marzo 1990, in base al quale le istituzioni della Comunità sono tenute ad adottare ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di discarico, - constatando che, in base al medesimo articolo, le istituzioni sono altresì tenute a riferire, a richiesta del Parlamento europeo, sulle misure adottate in conseguenza di tali osservazioni e, in particolare, sulle istruzioni da esse impartite ai loro servizi che intervengono nell'esecuzione del bilancio, - vista la raccomandazione del Consiglio del 16 marzo 1992 (C3-0104/92), - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e gli altri documenti menzionati nella decisione di discarico (A3-0109/92), Questioni istituzionali 1. accoglie favorevolmente la decisione del Consiglio europeo di Maastricht di conferire alla Corte dei Conti lo status di istituzione della Comunità europea, decisione che rispecchia la crescente importanza attribuita al controllo pubblico delle finanze comunitarie; 2. invita la Corte dei conti a consultarlo al momento della messa a punto dei suoi programmi di lavoro annuali, onde consentire alle due istituzioni di svolgere con risultati ottimali i loro ruoli complementari; 3. insiste perchè la Commissione accordi alla Corte dei conti, in conformità dell'articolo 87, primo comma del regolamento finanziario, l'accesso a tutti i dati stabiliti e conservati nel suo sistema automatizzato di contabilità di bilancio (SINCOM), permettendo così alla Corte e al Parlamento di meglio valutare la qualità del controllo finanziario all'interno dell'istituzione; 4. invita la Banca europea per gli investimenti, la Corte dei conti e la Commissione, in consultazione con il Parlamento europeo, a concludere un accordo globale che conferisca alla Corte dei conti il potere di verificare tutte le attività della BEI che comportino spese o garanzie nell'ambito del bilancio comunitario, nella misura necessaria a consentire al Parlamento di esercitare con efficacia la sua funzione di autorità di bilancio e di discarico; 5. incarica la sua commissione per il controllo dei bilanci di valutare, nel quadro dei negoziati sul finanziamento futuro della Comunità, l'applicazione dell'articolo 11 dell'accordo interistituzionale concernente il trasferimento di dotazioni previste nelle prospettive finanziarie a titolo di programmi pluriennali, che non possono essere totalmente utilizzate nel corso di un dato anno; Controllo e gestione finanziari 6. stabilisce quanto segue: «Non può essere impegnata o liquidata nessuna spesa al di là degli stanziamenti disponibili all'interno della linea di bilancio alla quale essa è imputata per l'esercizio nel corso del quale è effettuata. La disponibilità degli stanziamenti è valutata in relazione agli stanziamenti per l'esercizio. Se il controllore finanziario determina che gli stanziamenti non sono disponibili, è tenuto a rifiutare il suo visto. L'autorità superiore non può non tenere conto di tale rifiuto.»; 7. osserva con preoccupazione che, in certe circostanze, il controllore finanziario della Commissione ha sistematicamente approvato operazioni non conformi al regolamento finanziario; 8. chiede insiste affinché d'ora in avanti la Commissione rispetti la ripartizione delle responsabilità stabilita nel regolamento finanziario, secondo cui il controllore finanziario è tenuto a rifiutare il suo visto alle operazioni che non rispettano il regolamento finanziario, mentre l'autorità superiore dell'istituzione può non tenere conto di tale rifiuto ove lo ritenga opportuno; 9. raccomanda che in tutte le istituzioni la decisione di nomina del controllore finanziario riprenda il modello adottato dalla Corte di giustizia e dal Parlamento europeo, che definisce le competenze del controllore finanziario e evita così potenziali ambiguità quanto al ruolo di quest'ultimo; 10. chiede che l'indipendenza del controllore finanziario trovi riscontro in futuro in una procedura nel cui quadro il controllore sia l'unico e solo responsabile delle risposte alle osservazioni della Corte dei conti riguardanti specificamente questioni di controllo finanziario; 11. ribadisce con vigore la necessità di rispettare le disposizioni del regolamento finanziario in ordine alla chiara separazione dei ruoli di ordinatore, controllore finanziario e contabile; 12. invita le istituzioni, nell'interesse di una sana gestione finanziaria, a garantire un'adeguata mobilità degli ordinatori; 13. sottolinea che è essenziale che le istituzioni e i servizi comunitari incaricati della preparazione, dell'esecuzione e del controllo del bilancio assumano personale che disponga delle necessarie qualifiche finanziarie, di controllo o contabili a un livello internazionalmente riconosciuto, nonché di una corrispondente esperienza professionale; 14. si compiace che sia stata avviata la procedura di assunzione di un controllore finanziario per le Scuole europee; 15. constata che il sistema utilizzato dalla Commissione per dar seguito ai commenti formulati dagli organi di controllo è insoddisfacente e le chiede di rimediare con urgenza alle deficienze poste in luce dalla Corte dei conti; Risorse proprie 16. ricorda l'obiettivo dell'autonomia finanziaria della Comunità formulato nel 1970; 17. osserva, da una parte, che col passare del tempo le norme relative alle risorse proprie hanno sempre più vanificato la nozione di autonomia finanziaria della Comunità e, dall'altra, che le decisioni prese nel 1988, presentate allora come soluzione temporanea nell'attesa dell'introduzione di un sistema definitivo nel 1993, hanno rafforzato tale tendenza; 18. invita la Commissione a gestire i sistemi delle risorse proprie tradizionali, IVA e PNL in modo da evitarne la rinazionalizzazione de facto, insistendo sulla conformità della loro applicazione allo spirito e alla lettera delle norme, così da garantire che il calcolo e la riscossione di tali risorse vengano effettuati su base armonizzata e uniforme; 19. chiede in particolare alla Commissione di dare seguito alle raccomandazioni formulate a questo riguardo dalla Corte dei conti nella relazione annuale sull'esercizio 1990; 20. invita la Commissione ad assicurare il coordinamento delle prassi seguite dagli Stati membri nell'applicazione delle norme comunitarie che disciplinano i sistemi di esenzione dai dazi doganali, onde evitare distorsioni della concorrenza che aggraverebbero altrimenti le disparità a livello di riscossione delle entrate comunitarie; 21. invita inoltre la Commissione, sul piano della gestione di bilancio, ad applicare in modo politicamente neutrale le norme relative all'iscrizione delle eccedenze; 22. incarica la sua commissione per il controllo dei bilanci di procedere a una valutazione globale dell'autonomia finanziaria della Comunità, sulla base in particolare delle varie relazioni sul funzionamento del sistema delle risorse proprie che la Commissione deve presentare; 23. chiede alla Commissione di adottare tutte le opportune misure per ripristinare l'autonomia finanziaria della Comunità e di riferire al più presto al Parlamento; FEAOG, sezione garanzia Disciplina di bilancio nel settore agricolo 24. constata che l'obbligo della disciplina di bilancio, stabilito come elemento chiave delle riforme del 1988, ancora non è rispettato; 25. ricorda il rigoroso obbligo ingiunto alla Commissione dall'articolo 6 della decisione del Consiglio sulla disciplina di bilancio di intervenire per contenere le spese della sezione garanzia non solo a livello globale, ma anche e soprattutto a livello dei singoli capitoli, in altre parole di impegnarsi in una gestione tempestiva dei mercati piuttosto che in operazioni di mera ingegneria finanziaria; 26. sottolinea inoltre che, vista l'esigenza della sana gestione finanziaria sancita dall'articolo 2 del regolamento finanziario entrato in vigore nel marzo 1990, la legalità delle decisioni di aumentare le spese per taluni mercati appare discutibile; 27. constata in particolare le carenze del sistema di allarme nel settore agricolo manifestatesi nelle crescenti discrepanze tra previsioni di spesa e spese reali nell'ambito del FEAOG, sezione garanzia; 28. invita la Commissione ad adottare urgentemente misure volte a migliorare la qualità dei suoi sistemi di previsione e di quelli degli Stati membri in questo settore, e quindi anche il funzionamento del sistema di allarme; 29. insiste affinché la Commissione adempia rigorosamente i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 6 della decisione sulla disciplina di bilancio, che prevede esplicitamente che la Commissione ricorra ai poteri di gestione a sua disposizione per porre rimedio alla situazione qualora la spesa di uno specifico capitolo del FEAOG, sezione garanzia, superi o rischi di superare dal profilo previsto; sottolinea che l'articolo 6 prescinde dalla valutazione della Commissione quanto alla probabilità di un superamento della linea direttrice agricola; 30. invita inoltre la Commissione a presentare delle proposte volte a far coincidere temporalmente campagna di commercializzazione e esercizio finanziario; 31. incarica la sua commissione per il controllo dei bilanci di procedere, nel contesto delle discussioni sul finanziamento futuro della Comunità, a una valutazione del funzionamento del sistema di allarme; Gestione del settore delle carni bovine 32. constata che i superamenti di spesa nel settore delle carni bovine nel 1990 e nel 1991 hanno rappresentato rispettivamente il 30 % e l'84 % degli stanziamenti iniziali; 33. constata inoltre che i superamenti di spesa in questo settore, che la Commissione attribuisce soprattutto a fattori congiunturali, e in particolare all'epidemia di BSE, erano prevedibili ben prima del completamento della procedura di bilancio 1991; 34. deplora pertanto che la Commissione non abbia colto l'occasione di informare l'autorità di bilancio, nel corso della procedura, delle probabili conseguenze sul bilancio 1991 degli sviluppi registrati nel settore delle carni bovine; 35. rileva con disappunto che le informazioni fornite al Parlamento sulla gestione del settore delle carni bovine dal 1990 in poi non sono sempre state sufficientemente complete e chiare, particolarmente per quel che riguarda le misure adottate o proposte dalla Commissione in applicazione della disciplina di bilancio; 36. chiede alla Commissione di provvedere affinché le relazioni presentate nel quadro del sistema di allarme precoce forniscano informazioni succinte ma complete sulla gestione dei settori in cui la spesa supera o rischia di superare il profilo previsto; 37. constata che le misure adottate dalla Commissione nel 1990 per porre rimedio alla situazione nel settore delle carni bovine hanno avuto l'effetto di aumentare le spese; rileva inoltre che la principale misura proposta dalla Commissione nel 1991, vale a dire l'abolizione del sistema d'intervento «rete di sicurezza», avrebbe potuto permettere considerevoli risparmi, ma è stata modificata dal Parlamento e dal Consiglio in modo tale da produrre solo risparmi relativamente modesti; 38. continua a non essere convinto che la Commissione si sia in seguito adeguatamente avvalsa dei poteri di cui ancora dispone per porre rimedio alla situazione, come previsto dall'articolo 6 della decisione del Consiglio sulla disciplina di bilancio; 39. invita la Commissione a procedere d'ora in avanti ad una valutazione a posteriori dell'effettivo impatto sul bilancio e dell'efficacia sotto il profilo dei costi delle misure di gestione adottate in applicazione della disciplina di bilancio; 40. invita inoltre la Commissione ad effettuare, in questo o in altri settori interessati, un'analisi dei costi - benefici delle sue strategie di lotta contro le epizoozie; Fondi strutturali 41. sottolinea che l'efficacia degli aumenti sostanziali dei finanziamenti nell'ambito dei Fondi strutturali a partire dal 1988 e per il futuro dipende dall'applicazione del principio comunitario dell'addizionalità, senza il quale tali finanziamenti non rappresentano niente di più che un modo macchinoso e inutile di effettuare trasferimenti fiscali; 42. invita la Commissione a proseguire i suoi sforzi attuali per determinare se il principio dell'addizionalità è effettivamente applicato; 43. insiste inoltre affinché la Commissione inserisca nei pertinenti testi una definizione di addizionalità che sia chiara, completa, verificabile e vincolante; 44. ritiene che le valutazioni a priori e a posteriori in funzione degli obiettivi concreti finali debbano costituire una parte essenziale del nuovo approccio per programma previsto dalla riforma dei Fondi strutturali; 45. chiede alla Commissione di garantire che i controlli nazionali sulle misure finanziate nell'ambito dei Fondi strutturali siano effettuati secondo procedure armonizzate e che siano rafforzati da un numero minimo di controlli comunitari su campione, da specificare nei testi regolamentari; 46. invita la Commissione ad effettuare senza indugio anche una valutazione a posteriori riguardante non solo i quadri comunitari di sostegno, ma anche i singoli programmi operativi, sulla base di dati nazionali adeguati e armonizzati e degli indicatori macroeconomici già stabiliti; tale valutazione dovrebbe tenere altresì conto dell'effetto combinato dei Fondi strutturali e degli altri strumenti, nonché della normativa e delle priorità in materia di ambiente, sulla struttura della produzione e sull'occupazione; Aiuto allo sviluppo 47. ribadisce che il volume degli aiuti ai paesi in via di sviluppo, di cui è provata l'utilità, non dovrebbe subire una stasi per favorire un aumento dell'assistenza ai paesi dell'Europa centrale e orientale; 48. riconosce il pregevole lavoro svolto dalle organizzazioni non governative cofinanziatrici, di cui la stessa Corte dei conti prende atto; 49. invita la Commissione ad applicare rigorosamente i criteri di ammissibilità e gli standard gestionali e contabili cui è subordinata l'erogazione di fondi di sviluppo comunitari a tali organizzazioni; 50. raccomanda alla Commissione di migliorare il sistema di cofinanziamento istituendo, in un quadro pluriennale, un programma di progetti per quelle ONG che si dimostrino efficienti nella gestione ed efficaci nella realizzazione dei progetti, garantendo nel contempo che il sistema resti accessibile a nuove organizzazioni; Aiuti all'Europa centrale e orientale 51. sottolinea la rapida crescita del volume degli aiuti ai paesi dell'Europa centrale e orientale, il contesto altamente instabile nel quale essi vengono amministrati e la persistente incertezza riguardo all'efficacia e all'opportunità di parte degli aiuti; 52. osserva che più della metà degli stanziamenti di pagamento assegnati al programma PHARE sono risultati inutilizzati a fino anno, e ciò non solo nel primo anno del programma, ma anche nel 1991, il che è indice di seri problemi a livello di programmazione degli aiuti; 53. invita la Commissione: a) a programmare gli aiuti ai paesi dell'Europa centrale e orientale sulla base di accurate analisi delle esigenze e ad adottare misure per garantire che tali aiuti siano effettivamente destinati all'uso previsto (per esempio attraverso clausole che proibiscano la riesportazione di prodotti forniti a titolo di aiuto); b) a definire più chiaramente il ruolo della Commissione e quello delle sue delegazioni nel controllo dell'esecuzione dei progetti di aiuto a questi paesi; c) a fissare un adeguato numero minimo di controlli da effettuare direttamente o per conto della Commissione; 54. invita inoltre la Commissione ad adottare misure per accrescere l'efficacia degli aiuti all'Europa centrale e orientale, e in particolare: a) a coordinare le attività del gruppo di esperti incaricato di elaborare proposte per migliorare la gestione dei progetti; b) ad aumentare gli sforzi di coordinamento degli aiuti finanziari, integrando tutti gli strumenti di aiuto all'interno di programmi pluriennali, oppure istituendo una procedura in base alla quale la Commissione sarebbe tenuta ad esprimere un parere su tutte le misure di aiuto della Comunità e del Gruppo dei 24; c) a presentare relazioni annuali che valutino l'efficacia degli aiuti a questi paesi; 55. chiede alla Commissione di assicurarsi che gli Stati beneficiari costituiscano fondi di contropartita come prescritto dalla legislazione comunitaria e che le norme che disciplinano tali fondi siano chiare, e di esercitare un controllo sull'uso fatto dei fondi in questione; 56. incarica la sua commissione per il controllo dei bilanci di continuare a seguire da vicino la gestione degli aiuti nell'Europa centrale e orientale; 57. considera essenziale che tali aiuti siano controllati anche dai parlamenti dei paesi beneficiari; 58. osserva che finora l'obbligazione accessoria della Comunità per le garanzie relative ai prestiti all'Europa centrale e orientale è stata coperta in bilancio solo con una «menzione per memoria»; 59. insiste, nell'interesse di una sana gestione finanziaria, affinché i futuri piani finanziari a medio termine e i bilanci annuali della Comunità prevedano una riserva a copertura di tale crescente obbligazione e affinché la dotazione della riserva sia calcolata sulla base di una rigorosa analisi dei rischi; Spese amministrative 60. rileva che il personale esterno rappresenta attualmente circa il 30 % della forza lavoro totale della Commissione e il 40 % dell'intero personale addetto alla gestione delle politiche, che esso è fortemente concentrato in taluni settori politici di particolare interesse per il Parlamento e che in numerosi ambiti prevale numericamente sul personale di ruolo; 61. constata che la gestione da parte della Commissione del personale esterno, dei relativi stanziamenti e persino dell'informazione su di esso lascia molto a desiderare; 62. ritiene che la situazione attuale metta a repentaglio lo statuto della funzione pubblica europea, e con essa uno sviluppo, un'attuazione e un controllo adeguati della politica comunitaria, e che rischi anche di indebolire in pratica i poteri del Parlamento europeo; 63. insiste pertanto affinché la Commissione adotti immediatamente le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio della sua politica del personale, sulla base dei seguenti principi basilari: a) l'indipendenza, la competenza e la stabilità della funzione pubblica europea vanno mantenute; b) i compiti che implicano l'esercizio dell'autorità comunitaria devono essere espletati unicamente da personale statutario; 64. invita in questo contesto la Commissione a proporre, per tutti gli stanziamenti relativi al personale, una presentazione di bilancio atta a conciliare da una parte l'esigenza della Commissione di gestire in modo flessibile le risorse umane, e dall'altra gli imperativi del rispetto del regolamento finanziario, dell'uniformità della gestione di tutti gli stanziamenti amministrativi e della trasparenza nell'assegnazione delle risorse; 65. chiede insistentemente che i massimali annuali per le spese amministrative vengano stabiliti alla luce di una rigorosa analisi e pianificazione delle necessità di tutte le istituzioni; Lotta contro le frodi 66. insiste ancora una volta affinché le risorse destinate alla lotta contro le frodi a danno del bilancio comunitario vengano indirizzate verso i settori in cui si verificano i maggiori abusi, individuati come tali sulla base di un'analisi dei rischi sistematica e continua; 67. non è affatto convinto che la Commissione, ai suoi più alti livelli, abbia sempre sostenuto al massimo la lotta contro le frodi, soprattutto nei casi più delicati, e insiste perché d'ora in poi lo faccia; 68. chiede che i poteri dell'UCLAF (Unità di coordinamento della lotta antifrode) siano definiti in modo da rafforzarne al massimo il ruolo, l'autorità e l'autonomia; 69. intende esercitare pienamente i nuovi poteri di controllo di bilancio e di indagine conferitigli dal trattato sull'Unione europea e, in questo contesto, si attende di lavorare in futuro a più stretto contatto con l'UCLAF; 70. invita la Commissione a dedicare in futuro sezioni delle sue relazioni annuali sulla lotta contro le frodi all'utilizzazione degli stanziamenti di bilancio e alle disposizioni relative al personale dell'UCLAF; chiede inoltre che, nelle statistiche pubblicate dalla Commissione sulle frodi e le irregolarità, i tassi di recupero vengano indicati non solo su base aggregata, ma settore per settore; Trasmissione delle informazioni all'autorità di discarico 71. invita la Commissione a riorganizzare senza indugi il suo sistema di informazione contabile in modo che le operazioni non definitive possano essere identificate rapidamente e ulteriormente controllate e che sia fornita un'informazione più accurata sull'esecuzione delle politiche comunitarie; 72. invita la Corte a presentare una relazione in cui si valuti l'utilizzazione e la gestione delle delegazioni della Commissione nei paesi terzi; 73. invita inoltre la Commissione a presentare una relazione annuale di attività che illustri l'utilizzazione degli stanziamenti di ciascuna linea della parte operativa del bilancio; 74. invita la Commissione a presentare entro il 15 febbraio 1993 una relazione sui criteri che determinano quando e in quale misura l'esecuzione delle politiche comunitarie viene affidata a organismi esterni, nonché sui controlli che essa effettua sulla qualità dell'attuazione da parte di tali organismi.