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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 1992 relativa alla conclusione, da parte della Comunità economica europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere che proroga l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (92/612/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che, in attesa dell'espletamento della procedura di ratifica dell'accordo europeo che istituisce un'associazione fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, occorre prorogare oltre il 31 dicembre 1992 l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra2, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, concludendo un accordo in forma di scambio di lettere,

DECIDE:

Art. 1

È approvato, a nome della Comunità economica europea, l'accordo in forma di scambio di lettere che proroga l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1992. Per il Consiglio Il Presidente D. HURD