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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1992 relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dell'accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, relativo alla proroga della durata dell'accordo intermedio stipulato tra le parti a Bruxelles il 16 dicembre 1991 (92/623/CECA)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

considerando che, in attesa che si concluda la procedura di ratifica dell'accordo europeo firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, è necessario prorogare oltre il 31 dicembre 1992 la durata dell'accordo intermedio firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 concludendo un accordo in forma di scambi di lettere; avendo consultato il Comitato consultivo e con il consenso unanime del Consiglio,

DECIDE:

Art. 1

È approvato, in nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'accordo in forma di scambi di lettere relativo alla proroga oltre il 31 dicembre 1992 della durata dell'accordo intermedio firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra.

Il testo di detto accordo è allegato alla presente decisione (1).

Art. 2

Il Presidente della Commissione è autorizzato a designare la persona che firmerà l'accordo per conto della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1992. Per la Commissione Il Presidente Jacques DELORS (1) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.