DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1992 che istituisce un comitato consultivo per il coordinamento nel campo del mercato interno (93/72/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Testo vigente
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
considerando che l'articolo 8 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea prevede l'instaurazione progressiva, nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurtata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
considerando che il Consiglio ha già adottato talune misure volte a far fronte ad eventuali problemi pratici derivanti dalla soppressione dei controlli alle frontiere; che anche gli Stati membri hanno adottato misure in tal senso;
considerando che il completamento del mercato interno come spazio senza frontiere interne richiede una stretta ed efficace cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione;
considerando che la risoluzione del Consiglio del 7 dicembre 1992 sui mezzi per far funzionare il mercato unico invita gli Stati membri e la Commissione a considerare l'esigenza di una più intensa cooperazione per risolvere gli eventuali problemi pratici;
considerando che le disposizioni comunitarie prevedono già in diversi settori obliqui di notificazione alla Commissione e/o di scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;
considerando che tali obblighi di notifica e sistemi di scambio di informazioni non coprono tutti i settori nei quali è necessaria una stretta ed efficace cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione all'atto del completamento del mercato interno, al fine di risolvere eventuali problemi pratici, particolarmente nella fase iniziale;
considerando che è pertanto auspicabile per la Commissione la consultazione di un comitato di rappresentanti degli Stati membri sulle materie che richiedono una cooperazione stretta ed efficace al fine di affrontare i problemi pratici che richiedono urgente esame,
DECIDE:
Art. 1
1. È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per il coordinamento nel campo del mercato interno, in appresso denominato «il comitato».
2. Il comitato è composto di due rappresentanti per Stato membro ed è presieduto dal rappresentante della Commissione.
Art. 2
1. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi problema pratico che sorga dopo il 1o gennaio 1993 in relazione al funzionamento del mercato interno, e che non sia già oggetto di misure prese in forza di disposizioni che prevedono la notifica alla Commissione e/o lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, contenute in qualsiasi altro provvedimento comunitario pertinente o stabilite nell'ambito di un sistema già esistente di collaborazione pratica tra la Commissione e gli Stati membri.
2. Ogni membro del comitato può chiedere alla Comimssione che il comitato sia consultato su qualsiasi materia di competenza del medesimo.
Art. 3
Possono essere istituiti gruppi di lavoro al fine di facilitare il lavoro del comitato.
Art. 4
1. I servizi della Comissione provvedono ai compiti di segretariato del comitato.
2. Il presidente può invitare chiunque abbia una specifica competenza in merito ad un argomento all'ordine del giorno a partecipare ai lavori in qualità di esperto. Gli esperti partecipano ai lavori unicamente per l'argomento al quale sono stati invitati.
3. I rappresentanti dei servizi della Commissione interessati partecipano alle riunioni del comitato e dei suoi gruppi di lavoro.
4. Il comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima.
Art. 5
1. Il comitato discute le questioni sulle quali la Commissione ha richiesto un parere. Non si procede a votazione.
2. La Commissione, quando richiede il parere del comitato, può stabilire un termine entro il quale esso deve essere reso.
3. Le opinioni espresse dai rappresentanti degli Stati membri sono inscritte o verbali.
Art. 6
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, qualora la Commissione informi il comitato che il parere richiesto o la questione posta sono di natura riservata, i membri del comitato e, se del caso, gli esperti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza durante i lavori del comitato o dei suoi gruppi di lavoro.
Art. 7
La presente decisione prende effetto il 1o gennaio 1993.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992. Per la Commissione Martin BANGEMANN Vicepresidente