DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 1993 che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti d'interesse comune in alcuni paesi terzi (93/115/CEE)IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Testo vigente
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
considerando che il Consiglio del 13 e 14 maggio 1991 ha deciso, sulla base di una comunicazione della Commissione, di ampliare entro determinati limiti gli interventi della Banca europea per gli investimenti (BEI) nei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione;
considerando che il Consiglio dell'8 luglio 1991 ha confermato tali orientamenti;
considerando che il Consiglio del 19 maggio 1992 ha adottato gli orientamenti da applicare ai prestiti concessi dalla BEI a paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione;
considerando che il Consiglio ha invitato la BEI a rendere disponibili, in conformità con i propri statuti e con i criteri normalmente applicati, prestiti per progetti di interesse comune, in determinati paesi terzi, fornendole la sua garanzia;
considerando che quanto prima sarà costituito un Fondo di garanzia al fine di riservare un opportuno trattamento di bilancio alle garanzie dei prestiti comunitari concessi a paesi terzi, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 1992,
DECIDE:
Art. 1
La Comunità fornisce una piena garanzia alla Banca europea per gli investimenti per i casi in cui la Banca non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati, ai paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione. È fissato un massimale globale di 250 milioni di ecu all'anno, valido per un triennio. Il massimale verrà riesaminato alla fine del triennio stesso.
A questo fine la BEI e la Commissione adottano le condizioni di concessione della garanzia.
Art. 2
Ogni sei mesi la Commissione informa il Parlamento europeo ed il Consiglio del ritmo di utilizzazione dei prestiti che beneficiano della garanzia. A tal fine, la BEI trasmette alla Commissione tutti gli elementi necessari ad un'esauriente informazione del Parlamento europeo e del Consiglio.
Una volta all'anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione contenente una valutazione dell'esecuzione della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 1993. Per il Consiglio Il Presidente M. JELVED