DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 marzo 1993 che accorda una garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti d'investimento realizzati in Estonia, Lettonia e Lituania (93/166/CEE)IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Testo vigente
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che i popoli d'Estonia, Lettonia e Lituania (denominate nel seguito «i tre paesi») hanno per ragioni storiche strette relazioni con i popoli della Comunità; che tali relazioni risultano rafforzate dai recenti accordi commerciali di cooperazione; che questi tre paesi stanno intraprendendo riforme politiche e sociali di notevole portata;
considerando che i tre paesi hanno avviato anche una riforma economica radicale; che nel corso della riunione dell'11 novembre 1991 i ministri del gruppo dei 24 si sono compiaciuti di tale iniziativa e hanno deciso di estendere ai paesi in questione l'assistenza economica coordinata del G-24;
considerando che le suddette riforme economiche contribuiranno in misura significativa al rapido sviluppo di relazioni economiche e commerciali reciprocamente vantaggiose tra i tre paesi e la Comunità;
considerando che sussiste un notevole fabbisogno d'investimenti in conto capitale nei tre paesi; che tali investimenti esigono finanziamenti esterni; che la Comunità ha deciso di cooperare nell'intento di aiutare i tre paesi; che la Banca europea per gli investimenti può apportare un contributo di rilievo;
considerando che il Consiglio ha invitato la Banca a concedere prestiti per progetti d'investimento in conto capitale attuati nei tre paesi, sotto copertura della garanzia prevista dalla presente decisione;
considerando che la Banca e la Commissione devono fissare le condizioni di concessione di tale garanzia;
considerando che quanto prima dovrà essere costituito un Fondo di garanzia al fine di riservare un opportuno trattamento di bilancio alle garanzie dei prestiti comunitari concessi a paesi terzi, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 1992,
DECIDE:
Art. 1
La Comunità fornisce una piena garanzia alla Banca europea per gli investimenti per i casi in cui la Banca non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione a prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati, per progetti di investimento realizzati in Estonia, in Lettonia e in Lituania. È fissato un massimale globale di 200 milioni di ECU valido per un triennio.
A questo fine la Banca e la Commissione adottano le condizioni di concessione della garanzia.
Art. 2
Ogni sei mesi la Commissione informa il Parlamento europeo ed il Consiglio del ritmo di utilizzazione dei prestiti che beneficiano della garanzia. A tal fine, la Banca europea per gli investimenti trasmette alla Commissione tutti gli elementi necessari ad un'esauriente informazione del Parlamento europeo e del Consiglio.
Una volta all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione contenente una valutazione dell'esecuzione della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1993. Per il Consiglio Il Presidente M. JELVED